Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999)
Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999) [sommario] [RTF]
PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA
ELETTRODOTTI. REGIME TRANSITORIO. (1)
Articolo 1
1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell’
articolo 69 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 6 , si adotta il principio di evitare
cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio
alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle
loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra
le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132
KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e
sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l’induzione
magnetica non superino i valori previsti nell’
articolo 4 della
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 , pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 μT
(micro Tesla).
2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1°
gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le
costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee
elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’ente gestore
della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche
della linea agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio della stessa e
all’effettuazione dei controlli.
4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i
controlli relativi vengono effettuati dall’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Art. 2 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 382/1999 la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile oltre che non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi
1 e 2.
SOMMARIO