Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999)

Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999) [sommario] [RTF]

PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI. REGIME TRANSITORIO. (1)

Articolo 1

1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l’induzione magnetica non superino i valori previsti nell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 μT (micro Tesla).
2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della stessa e all’effettuazione dei controlli.
4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Con sentenza n. 382/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile oltre che non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1