Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 (BUR n. 55/1993)
Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 (BUR n. 55/1993) [sommario] [RTF]
PREVENZIONE DEI
DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI
(1) (2) (3) (4)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto regolamenta con la
presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare
l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche. (
5)
Art. 2 - Strumenti
urbanistici.
1. Negli strumenti urbanistici generali, e
loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge
sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le
distanze di rispetto di cui all'articolo 4. (
6)
Art. 3 - Procedimento di
intesa.
1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica
dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite
dall'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere
accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta
dalla vigente normativa.
Art. 4 - Distanze di rispetto
dagli elettrodotti. (7)
1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o
superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati
adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di
permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2.
(
8)
2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione
al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all’esterno
delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m.
da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia
superiore a 0.2 microtesla. (
9)
3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla
proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.
4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono
effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene
rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in
zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o
adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.
Art. 5 - Misure di tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali,
nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed
ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3
è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato
l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di
progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai
valori paesaggistici ed ambientali.
Art. 6 - Misure di
salvaguardia. (10)
1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai
sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna
destinazione urbanistica residenziale. (
11)
1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31
gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze
di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi
agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione
edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b) dotazione di servizi igienici nonché le costruzioni pertinenziali
prive di funzionalità autonoma e copertura di scale esterne.
(
12) (
13)
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché
non comportino :
a) l'aumento delle unità immobiliari;
b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha
origine il rispetto. (
14)
1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la
demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente,
può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la
ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di
fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli
elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della
legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 . (
15)
Note
(1) La Regione Veneto, con
ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli
articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata
sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge
22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con
l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni
elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano
i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente
abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione
e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U.
1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto,
in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo,
ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione
giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con
sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha
dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U.
1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR
del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito
l’effetto abrogativo della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da
essa disciplinata.
(
4) L'art. 79 comma 1
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione entro 2 anni
dall'entrata in vigore della medesima
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 di
una legge recante un testo unico di disciplina organica della materia,
resta ferma la ripartizione di competenza fra Regione ed enti locali
prevista dalle leggi regionale vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.
(
6) Articolo così modificato
da art. 18, comma 3,
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 ;
per la disciplina da applicare in via transitoria vedi anche la
legge regionale 22 ottobre
1999, n. 48 .
(7) La Regione Veneto, con
ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli
articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata
sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge
22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con
l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni
elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano
i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente
abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione
e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U.
1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto,
in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo,
ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione
giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con
sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha
dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U.
1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR
del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito
l’effetto abrogativo della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da
essa disciplinata.
(
9) Comma così sostituito da
comma 1 art. 98
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(10) La Regione Veneto,
con ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione
alla sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione
degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata
sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge
22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con
l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni
elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano
i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente
abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione
e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U.
1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto,
in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo,
ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione
giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con
sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha
dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U.
1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR
del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito
l’effetto abrogativo della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da
essa disciplinata.
SOMMARIO