Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 (BUR n. 44/2001)
Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 (BUR n. 44/2001) [sommario] [RTF]
Articolo 1 - Identificazione
delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici.
1. Le "Strade del vino e dei prodotti tipici", di seguito denominate
"Strade", sono percorsi segnalati e pubblicizzati nell'ambito di
territori ad alta vocazione viticola o per le produzioni tipiche, nei
quali sono presenti vigneti e cantine di aziende agricole o aziende di
produzione di prodotti tipici, aperte al pubblico, nonché valori
naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e
attrazione.
2. La segnalazione al pubblico dei percorsi stradali da parte dei
soggetti di cui all'
articolo 7 della L.R. 17/2000 deve consentire una precisa
individuazione della Strada con tutti gli elementi che costituiscono
centri di interesse naturalistico, cultura e storico.
3. La Strada deve essere identificata mediante:
a) un logo regionale "cornice";
b) un logo identificativo specifico della Strada;
c) una segnaletica informativa, pota sia lungo i percorsi (principali e
secondari) sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada, che
deve comprendere:
- plance con grafico della strada in corrispondenza di incroci importanti
o strategici
- cartelli guida (o di memorizzazione) in corrispondenza di incroci
minori e per tragitti lunghi
- segnali distintivi degli elementi di caratterizzazione e di contratto
(punti panoramici, luoghi di interesse culturale ed ambientale)
- frecce direzionali per i punti vendita (cantine, enoteche, aziende di
produzione e vendita di prodotti tipici)
d) una mappa del territorio specifico della Strada, con indicazione del
percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica
complessiva tramite simbologia annessa.
4. Le strade possono riguardare esclusivamente:
a) per i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di
origine controllata (DOC) e la denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92;
b) per i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di
prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta
(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE
2081/92.
5. Nella costituzione delle Strade possono essere considerati anche i
prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta, ai sensi dell'articolo
5 del reg. CE 2081/92, come modificato dal reg. CE 535/97, una protezione
nazionale transitoria.
6. Le Strade possono riguardare anche più denominazioni relative a
vini o a prodotti tipici di cui al comma 4, nel rispetto delle condizioni
e dei vincoli successivamente indicati all'articolo 5.
7. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, approva - anche
mediante l'espletamento di un concorso di idee - il logo regionale
"cornice" delle Strade, nonché le direttive per la realizzazione
della cartellonistica delle Strade, individuando le tipologie dei
cartelli, il formato e le caratteristiche grafiche generali.
Articolo 2 - Standard minimi
di qualità per le Strade del vino
1. Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi
necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica
regionale delle Strade del vino.
2. Gli standard minimi di cui al comma 1 riguardano i seguenti soggetti:
2.1. - Aziende vitivinicole e cantine
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10
febbraio 1992, n. 164 e che, nel caso di aziende di vinificazione o di
vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori
della zona di produzione, purchè nell'ambito della zona di
vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione
approvati ai sensi della legge 164/1992;
b) disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi
aperti;
c) disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli
ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull'azienda,
sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e prodotti tipici (DOP,
IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della
zona;
d) possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi
a carattere informativo-didattico per l'enoturista;
e) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione,
attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei
prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano
gratuiti;
f) disponibilità di bicchieri di forma adatta a tipo di vino da
servire;
g) disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato e
informato;
h) orario di apertura al pubblico approvato annualmente dal Comitato di
gestione della Strada;
i) affissione visibile nel locale di accoglienza della mappa del
territorio specifico della Strada con indicazione del percorso stradale e
della localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite
simbologia annessa;
j) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del
logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle
lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
k) possibilità di vendita di vini (DOCG, DOC, IGT) della rispettiva
zona della Strada regolarmente confezionati in bottiglie di vetro.
2.2. - Aziende agricole
a) produzione prevalente di prodotti tipici della zona 8DOP, IGP,
prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n.
173/98) e prodotti biologici;
b) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge
164/1992;
c) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del
logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle
lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
d) possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione
delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda;
e) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del
vino" anche se l'azienda non è vitivinicola;
f) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle
produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei
vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti
tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
2.3. - Aziende agrituristiche di cui alla
legge regionale 18 aprile 1997, n. 9
a) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del
logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle
lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
b) obbligo di esporre un congruo numero di vini DOC e DOCG relativi alla
"Strada del vini" anche se l'azienda non è vitivinicola;
c) disponibilità, nel caso in cui l'azienda agrituristica sia
autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei
vini comprendente le principali tipologie di vini DOC e DOCG propri o di
aziende aderenti alla Strada, o comunque della zona di produzione, e di
almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona
interessata;
d) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle
produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei
vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti
tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
2.4. - Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e
bevande
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge
164/1992;
b) disponibilità di una carta dei vini, adeguata ed aggiornata,
comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti da
aziende vitivinicole facenti parte della strada, i quali devono essere
esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità;
c) comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini tipici della
zona al Comitato di Gestione;
d) esposizione con particolare cura, nel locale di ingresso o di
accoglienza dei clienti, di una significativa gamma di vini DOC della
Strada;
e) disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di
prodotti e piatti tipici della zona interessata alla Strada;
f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui
vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti
tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998) della zona;
g) uso obbligatorio dei bicchieri di forma adatta al tipo di vini da
servire e disponibilità di personale di servizio adeguatamente
preparato ed informato in relazione alla degustazione dei vini.
2.5. - Enoteche
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge
164/1992;
b) disponibilità di una lista dei vini che comprenda una
significativa rappresentanza di aziende aderenti alla strada, con
più di una tipologia di vino per azienda;
c) esposizione con particolare cura ed in luogo adatto dei vini delle
aziende facenti parte della Strada;
d) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione,
attrezzato in maniera idonea;
e) esposizione dell'elenco dei prezzi di vendita dei vini della Strada
che devono essere comunicati al Comitato di gestione;
f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui
vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti
tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) della zona;
g) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di
servizio adeguatamente preparato ed informato.
2.6. - Imprese turistico-ricettive
a)ubicazione all'interno delle zone di produzione dei vini di cui alla
legge 164/1992;
b) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui
vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti
tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/1998) della zona;
c) disponibilità di personale adeguatamente competente a dare
informazioni sulla strada e sul territorio (aspetti ambientali,
culturali, enogastronomici);
d) indicazioni di cui al precedente punto 2.4 relativamente agli esercizi
di somministrazione di parti, alimenti e bevande, nel caso in cui la
struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante all'interno.
2.7. - Imprese artigiane
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge
164/1992;
b) esercizio di un'attività artigianale con caratteri di
tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei
territori ad alta vocazione vitivinicola;
c) possibilità di effettuare visite guidate, se interessanti ai fini
della conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali;
d) esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli
stessi al Comitato di gestione della Strada;
e) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada.
2.8. - Musei della vite e del vino
a) ubicazione all'interno delle zone di produzione di cui alla legge
164/1992;
b) apertura al pubblico negli orari concordati con il Comitato di
gestione della Strada;
c) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese
alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola
propria della Strada;
d) carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di
originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di
materiale documentario presente nel "Museo della vite e del vino".
Articolo 3 - Standard di
qualità per le Strade dei prodotti tipici diversi dal vino
1. Nel caso di strade di prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del
Reg. CEE 2081/92, i soggetti aderenti devono essere ubicati entro l'area
definita dal disciplinare di produzione delle DOP o IGP.
2. Gli standard minimi di qualità indicati nell'articolo 2
relativamente alle Strade del vino si applicano anche alle Strade dei
prodotti tipici diversi, in sede di redazione del disciplinare della
Strada, in quanto compatibili con le specifiche caratteristiche dei
prodotti agroalimentari interessati e alle loro peculiari modalità
di valorizzazione.
Articolo 4 - Criteri per
l'elaborazione del disciplinare delle Strade del vino e degli altri
prodotti tipici
1. Il disciplinare proposto dal Comitato promotore ai sensi dell'
articolo 3 della L.R.
17/2000 deve contenere gli elementi di seguito elencati:
a) Soggetti aderenti
Possono far parte della Strada le seguenti categorie di soggetti,
pubblici e privati:
a1. - Prodotti vitivinicoli, singoli o associati, e cantine;
a2. - Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni
agroalimentari tipiche dell'area di riferimento;
a3. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
a4. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
a5. - Imprese esercenti l'attività turistico-ricettiva;
a6. - Enoteche;
a7. - Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;
a8. - Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a
denominazione di origine;
a9. - Enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità Montane);
a10. - Associazioni e Organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori
agricoli;
a11. - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
a12. - Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente
attinenti con le finalità della Strada;
a13. - Associazioni economiche, culturali e turistiche locali;
a14. - Istituti professionali scolastici dei settori interessati.
b) Standard minimi di qualità
1) Per ciascuna categoria di soggetti aderenti, il disciplinare deve
definire, nel rispetto degli standard fissati all'articolo 2, gli
standard minimi per l'accesso alla Strada, in relazione all'esigenza di
garantire i più idonei livelli qualitativi dell'offerta
turistico-enogastronomica propria di ciascuna area interessata.
2) Il disciplinare della Strada fissa il termine, non superiore a 15
mesi, entro il quale i soggetti che all'atto dell'adesione non siano in
possesso degli standard minimi previsti devono adeguarsi agli stessi.
3) Il disciplinare della Strada indica le modalità di apertura al
pubblico, ove prevista, e in particolare:
a. numero di giorni o di ore minimi settimanale di apertura, con
eventuale differenziazione fra alta e bassa stagione;
b. apertura nei giorni prefestivi e festivi o in alternativa la
fissazione di un numero minimo di aziende aperte in tali giorni, anche
mediante una turnazione programmata;
c. periodo massimo di chiusura dell'azienda per esigenze legate al ciclo
produttivo e ferie annuali.
4) Il disciplinare, in relazione alle caratteristiche della Strada e agli
obiettivi specifici di qualità perseguiti, regolamenta, anche con
carattere di obbligatorietà, i seguenti servizi:
a. disponibilità di telefono pubblico all'interno della struttura o
nelle sue vicinanze;
b. servizi particolari per i portatori di handicap;
c. disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori;
d. disponibilità minima di spazi per parcheggi e caratteristiche
degli stessi;
e. conoscenza di una o più lingue straniere da parte del personale
dell'azienda incaricato dell'accoglienza del pubblico;
f. organizzazione di visite guidate ai vigneti o alle coltivazioni;
g. disponibilità di idonea strumentazione informatica, allo scopo di
consentire la fruizione mediante rete telematica di informazioni
particolari, quali il collegamento con il sito Web della Regione, o con
siti specifici per informazioni turistiche ed enogastronomiche;
h. organizzazione di attività didattiche quali corsi di
degustazione, laboratori del gusto e percorsi di apprendimento per
scolaresche.
c) Attività di controllo degli standard minimi di qualità
1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di effettuazione
dei controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il
rispetto degli standard minimi di qualità da parte dei soggetti
aderenti alla Strada.
2) L’attività di controllo è affidata ad un Comitato
tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal
Comitato di gestione fra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a
organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO.
d) Parametri tecnici per la definizione delle quote associative
1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di riparto degli
oneri a carico degli aderenti per le spese di funzionamento della Strada,
sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
quota fissa per l’adesione, diversificata per categoria di
appartenenza;
quota annuale proporzionale ai benefici, calcolati sulla base di idonei
parametri tecnici, che i soggetti aderenti ricevono in relazione alla
partecipazione alla Strada.
e) Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della Strada
1) Il disciplinare individua tutti i vini di qualità e i prodotti
agroalimentari tipici che caratterizzano l’offerta enogastronomica
della Strada, con riferimento alle seguenti tipologie:
a. Vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) così come definiti dalla
legge 164/92;
b. Prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP riconosciuti, così
come definiti dal Reg. CEE 2081/92;
c. Prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del Decreto
Legislativo 173/1998.
Articolo 5 - Procedimento
per il riconoscimento delle Strade del vino e degli altri prodotti
tipici
1. Il Comitato promotore, ai fini del riconoscimento della Strada,
presenta alla Giunta regionale - Direzione Politiche Agricole di Mercato
- una domanda contenente le seguenti indicazioni:
a) nome della Strada per la quale è richiesto il riconoscimento con
la relativa zona di produzione in riferimento alle denominazioni di cui
alla legge 164/1992 per i vini e al Reg. CEE 2081/92 per i prodotti DOP e
IGP;
b) indicazione della sede legale;
c) elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;
d) rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la
sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in ordine al
possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli
standard di qualità minimi stabiliti dal presente regolamento,
oppure impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a
tali standard entro i termini fissati dal disciplinare della Strada ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del presente
regolamento.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto responsabile della Strada;
b) disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della
Strada, secondo le indicazioni di cui all’articolo 4;
c) cartografia in scala 1:25.000 che rappresenti il territorio della zona
di produzione su cui insiste la Strada, con l’individuazione dei
relativi percorsi;
d) logo della Strada;
e) atto di adesione al Comitato promotore della Strada da parte dei
soggetti aderenti, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante.
3. Al fine della costituzione del Comitato promotore è richiesta:
a) nel caso di Strada del vino, la partecipazione di almeno il 30% delle
aziende produttrici di vino della denominazione cui fa riferimento la
Strada stessa, iscritte all’albo di cui all’articolo 15 della
legge 164/1992;
b) nel caso di Strade degli altri prodotti tipici, la partecipazione di
almeno il 30% delle aziende produttrici del prodotto DOP o IGP
interessato.
4. Ove la Strada rappresenti un territorio su cui insistono più
denominazioni di origine o indicazioni geografiche, le quote di cui al
comma 3 devono essere rispettate per ciascuna delle denominazioni o
indicazioni.
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento,
effettuata con esito positivo da parte della struttura regionale
competente la relativa istruttoria tecnico-amministrativa, la Giunta
regionale approva il disciplinare della Strada, disponendo
contestualmente il riconoscimento della stessa.
6. Le Strade già costituite con atto pubblico, alla data di
approvazione del presente regolamento, entro 180 giorni dalla
pubblicazione, devono adeguare il proprio statuto nonché il proprio
disciplinare, con particolare riferimento al rispetto dei parametri
minimi indicati al comma 3.
Articolo 6 - Comitato di
gestione
1. Il Comitato promotore, con l’approvazione del disciplinare ed il
riconoscimento della Strada, ovvero trascorsi 120 giorni dalla
presentazione della relativa istanza, diviene Comitato di gestione e
svolge, ai sensi dell’
articolo 5 della L.R. 17/2000 e dell’articolo 5
del regolamento ministeriale di applicazione della legge 268/1999, le
seguenti attribuzioni:
a) realizzazione e gestione della Strada, nel rispetto del disciplinare
approvato, con la pianificazione delle attività concernenti
l’omologazione dei soggetti aderenti, la verifica della permanenza
dei requisiti necessari, il controllo degli standard minimi di
qualità, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti e
la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;
b) diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con i
soggetti interessati, attraverso la progettazione e la gestione di
campagne di informazione e di promozione della Strada, sia in ambito
nazionale che internazionale;
c) collaborazione con la Regione e gli enti locali interessati per
l’inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione
turistica;
d) vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei
soggetti interessati;
e) gestione delle diverse iniziative di carattere economico o
turistico-culturale relative alle finalità proprie della Strada,
quali il Museo della Vite e del Vino o i Punti di informazione.
2. Il Comitato di gestione della Strada è un'associazione senza
scopo di lucro, costituita con atto pubblico in conformità alle
norme contenute nel codice civile, per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1.
3. Lo statuto dell’Associazione deve garantire l’accesso a
tutti i soggetti di cui all’
articolo 4 della L.R.
17/2000, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e
deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) Denominazione della Strada;
b) Sede e durata dell’Associazione;
c) Descrizione del logo specifico con il quale si identifica la Strada e
norme per il relativo uso;
d) Criteri e modalità per l’ammissione al Comitato dei
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della Strada
e modalità per la loro esclusione;
e) Obblighi a carico degli associati, inclusi gli obblighi di
contribuzione;
f) Sanzioni per le inadempienze, con particolare riguardo al mancato
rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal disciplinare;
g) Individuazione degli organi associativi e delle modalità di
funzionamento dei medesimi;
h) Norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Comitato;
i) Norme per il componimento delle eventuali controversie fra Comitato ed
associato;
j) Criteri che assicurino, qualora la Strada insista su un territorio con
più denominazioni di origine, la rappresentatività in seno al
Comitato di gestione delle varie categorie dei soggetti associati e delle
diverse denominazioni di origine;
k) Norme relative al patrimonio e al bilancio dell’Associazione.
4. Lo Statuto dell’Associazione deve altresì prevedere che la
quota di rappresentanza di almeno il 50% dei produttori di vino o di
altri prodotti tipici delle denominazioni interessate, all'interno
dell’organo responsabile della gestione dell’Associazione.
5. Spetta al Comitato in particolare:
a) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale –
Direzione Politiche Agricole di Mercato – e alla Provincia
competente per territorio, una relazione sulle attività svolte nel
corso dell’anno precedente, unitamente all’elenco aggiornato
dei soci;
b) comunicare alla Giunta regionale le variazioni dello Statuto e della
composizione degli organi sociali entro 30 giorni dalla relativa
deliberazione;
c) collaborare con gli altri Comitati responsabili delle Strade operanti
nel territorio regionale, per l’espletamento delle attività
previste dalla
L.R.
17/2000 e dal presente regolamento;
d) utilizzare il nome della Strada e del relativo logo, riservandolo
esclusivamente agli associati.
Articolo 7 - Criteri per la
concessione dei contributi regionali
1. Sono ammessi a contributo regionale, ai sensi dell’
articolo 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d) della L.R. 17/2000, e in conformità alle
indicazioni fornite dalla Commissione dell’Unione Europea in
relazione alla legge ai sensi degli articoli 87-89 del Trattato, i
seguenti interventi:
a) Creazione della specifica segnaletica di cui all’
articolo 2 della L.R.
17/2000:
a1.- Spesa ammissibile: costo per l’acquisto e la posa in opera
della cartellonistica per la segnalazione delle Strade.
a2.- Soggetti beneficiari: enti locali (Comuni, Province) cui spetta, ai
sensi dell’
art. 7 della l.r. 17/2000, la localizzazione e la posa in
opera della cartellonistica, sulla base della propria competenza
territoriale.
a3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.
b) Istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle
strade del vino e degli altri prodotti tipici, finalizzati ad una
informazione specifica sull’area interessata:
b1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di strutture,
infrastrutture e dotazioni necessarie per la realizzazione di punti
informativi sulle Strade.
b2.- Soggetti beneficiari: enti locali territoriali (Comuni, Provincie,
Comunità montane).
b3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.
c) Realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario
per incentivare la conoscenza delle Strade del vino e degli altri
prodotti tipici:
c1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione dei supporti
promozionali, a carattere informativo e pubblicitario sulle Strade, che
possono essere cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali
(pagine Web su Internet, CD-ROM, video), produzioni radiotelevisive e
cartellonistica.
c2.- Soggetti beneficiari: Comitati di gestione, Enti locali.
c3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 50% sulla spesa ammessa.
d) Adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione
locale agli standard di qualità di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a):
d1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di punti vendita
aziendali o per l’adeguamento dei punti vendita aziendali
esistenti, allo scopo di conformarli agli standard di qualità
previsti dal disciplinare della Strada.
d2.- Soggetti beneficiari: aziende agricole o vitivinicole singole o
associate.
d3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 55% sulla spesa ammissibile,
per un volume di investimenti massimo di 180.000 euro per azienda.
2. L’applicazione del regime di aiuto di cui alla lettera c) del
comma 1 deve essere conforme alle direttive concernenti la
“Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della
pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi
nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca”
(GUCE C 302 del 12.11.1987).
3. I livelli di aiuto massimi di cui alla lettera d) del comma 1 possono
essere concessi solo a condizione che la commercializzazione diretta,
effettuata in azienda, costituisca un’attività marginale e
secondaria rispetto all’attività principale dell’azienda
agricola.
4. La concessione di aiuti a favore di Strade relative a prodotti DOP e
IGP per i quali sia stata ottenuta unicamente una protezione nazionale
transitoria ai sensi dell’articolo 5 del reg. CE 2081/92, è
subordinata alla definitiva registrazione della denominazione.
Note
(
1) Il presente regolamento
è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione come modificato
dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha
riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare
in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto approvovato con legge
statale 22 maggio 1971, n. 340 che attribuisce il potere regolamentare al
Consiglio regionale, l’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
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