Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 (BUR n. 44/2001)

Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 (BUR n. 44/2001) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 2000, n. 17 ) (1)

Articolo 1 - Identificazione delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici.
1. Le "Strade del vino e dei prodotti tipici", di seguito denominate "Strade", sono percorsi segnalati e pubblicizzati nell'ambito di territori ad alta vocazione viticola o per le produzioni tipiche, nei quali sono presenti vigneti e cantine di aziende agricole o aziende di produzione di prodotti tipici, aperte al pubblico, nonché valori naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e attrazione.
2. La segnalazione al pubblico dei percorsi stradali da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 della L.R. 17/2000 deve consentire una precisa individuazione della Strada con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse naturalistico, cultura e storico.
3. La Strada deve essere identificata mediante:
a) un logo regionale "cornice";
b) un logo identificativo specifico della Strada;
c) una segnaletica informativa, pota sia lungo i percorsi (principali e secondari) sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada, che deve comprendere:
- plance con grafico della strada in corrispondenza di incroci importanti o strategici
- cartelli guida (o di memorizzazione) in corrispondenza di incroci minori e per tragitti lunghi
- segnali distintivi degli elementi di caratterizzazione e di contratto (punti panoramici, luoghi di interesse culturale ed ambientale)
- frecce direzionali per i punti vendita (cantine, enoteche, aziende di produzione e vendita di prodotti tipici)
d) una mappa del territorio specifico della Strada, con indicazione del percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa.
4. Le strade possono riguardare esclusivamente:
a) per i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e la denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92;
b) per i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE 2081/92.
5. Nella costituzione delle Strade possono essere considerati anche i prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta, ai sensi dell'articolo 5 del reg. CE 2081/92, come modificato dal reg. CE 535/97, una protezione nazionale transitoria.
6. Le Strade possono riguardare anche più denominazioni relative a vini o a prodotti tipici di cui al comma 4, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli successivamente indicati all'articolo 5.
7. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, approva - anche mediante l'espletamento di un concorso di idee - il logo regionale "cornice" delle Strade, nonché le direttive per la realizzazione della cartellonistica delle Strade, individuando le tipologie dei cartelli, il formato e le caratteristiche grafiche generali.
Articolo 2 - Standard minimi di qualità per le Strade del vino
1. Sono definiti standard minimi di qualità i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica regionale delle Strade del vino.
2. Gli standard minimi di cui al comma 1 riguardano i seguenti soggetti:
2.1. - Aziende vitivinicole e cantine
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e che, nel caso di aziende di vinificazione o di vinificazione ed imbottigliamento, può essere anche al di fuori della zona di produzione, purchè nell'ambito della zona di vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi della legge 164/1992;
b) disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi aperti;
c) disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull'azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona;
d) possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi a carattere informativo-didattico per l'enoturista;
e) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti;
f) disponibilità di bicchieri di forma adatta a tipo di vino da servire;
g) disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato e informato;
h) orario di apertura al pubblico approvato annualmente dal Comitato di gestione della Strada;
i) affissione visibile nel locale di accoglienza della mappa del territorio specifico della Strada con indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa;
j) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
k) possibilità di vendita di vini (DOCG, DOC, IGT) della rispettiva zona della Strada regolarmente confezionati in bottiglie di vetro.
2.2. - Aziende agricole
a) produzione prevalente di prodotti tipici della zona 8DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) e prodotti biologici;
b) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992;
c) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della Strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
d) possibilità di effettuare la vendita diretta o la degustazione delle produzioni tipiche ottenute nell'azienda;
e) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino" anche se l'azienda non è vitivinicola;
f) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
2.3. - Aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9
a) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del logo della strada, del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell'orario e dei giorni di apertura;
b) obbligo di esporre un congruo numero di vini DOC e DOCG relativi alla "Strada del vini" anche se l'azienda non è vitivinicola;
c) disponibilità, nel caso in cui l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei vini comprendente le principali tipologie di vini DOC e DOCG propri o di aziende aderenti alla Strada, o comunque della zona di produzione, e di almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona interessata;
d) possibilità di offrire materiale informativo sull'azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini e sui vini (DOCG, DOC, IGT) e i prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
2.4. - Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge 164/1992;
b) disponibilità di una carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti da aziende vitivinicole facenti parte della strada, i quali devono essere esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità;
c) comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini tipici della zona al Comitato di Gestione;
d) esposizione con particolare cura, nel locale di ingresso o di accoglienza dei clienti, di una significativa gamma di vini DOC della Strada;
e) disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla Strada;
f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998) della zona;
g) uso obbligatorio dei bicchieri di forma adatta al tipo di vini da servire e disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato ed informato in relazione alla degustazione dei vini.
2.5. - Enoteche
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/1992;
b) disponibilità di una lista dei vini che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla strada, con più di una tipologia di vino per azienda;
c) esposizione con particolare cura ed in luogo adatto dei vini delle aziende facenti parte della Strada;
d) disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea;
e) esposizione dell'elenco dei prezzi di vendita dei vini della Strada che devono essere comunicati al Comitato di gestione;
f) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGIP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) della zona;
g) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato.
2.6. - Imprese turistico-ricettive
a)ubicazione all'interno delle zone di produzione dei vini di cui alla legge 164/1992;
b) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada, sui vini (DOCG, DOC, IGT) e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/1998) della zona;
c) disponibilità di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla strada e sul territorio (aspetti ambientali, culturali, enogastronomici);
d) indicazioni di cui al precedente punto 2.4 relativamente agli esercizi di somministrazione di parti, alimenti e bevande, nel caso in cui la struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante all'interno.
2.7. - Imprese artigiane
a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui all legge 164/1992;
b) esercizio di un'attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori ad alta vocazione vitivinicola;
c) possibilità di effettuare visite guidate, se interessanti ai fini della conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali;
d) esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli stessi al Comitato di gestione della Strada;
e) possibilità di offrire materiale informativo sulla Strada.
2.8. - Musei della vite e del vino
a) ubicazione all'interno delle zone di produzione di cui alla legge 164/1992;
b) apertura al pubblico negli orari concordati con il Comitato di gestione della Strada;
c) possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
d) carattere di unicità, nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel "Museo della vite e del vino".
Articolo 3 - Standard di qualità per le Strade dei prodotti tipici diversi dal vino
1. Nel caso di strade di prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. CEE 2081/92, i soggetti aderenti devono essere ubicati entro l'area definita dal disciplinare di produzione delle DOP o IGP.
2. Gli standard minimi di qualità indicati nell'articolo 2 relativamente alle Strade del vino si applicano anche alle Strade dei prodotti tipici diversi, in sede di redazione del disciplinare della Strada, in quanto compatibili con le specifiche caratteristiche dei prodotti agroalimentari interessati e alle loro peculiari modalità di valorizzazione.
Articolo 4 - Criteri per l'elaborazione del disciplinare delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici
1. Il disciplinare proposto dal Comitato promotore ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 17/2000 deve contenere gli elementi di seguito elencati:
a) Soggetti aderenti
Possono far parte della Strada le seguenti categorie di soggetti, pubblici e privati:
a1. - Prodotti vitivinicoli, singoli o associati, e cantine;
a2. - Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'area di riferimento;
a3. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
a4. - Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
a5. - Imprese esercenti l'attività turistico-ricettiva;
a6. - Enoteche;
a7. - Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;
a8. - Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine;
a9. - Enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità Montane);
a10. - Associazioni e Organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli;
a11. - Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
a12. - Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada;
a13. - Associazioni economiche, culturali e turistiche locali;
a14. - Istituti professionali scolastici dei settori interessati.
b) Standard minimi di qualità
1) Per ciascuna categoria di soggetti aderenti, il disciplinare deve definire, nel rispetto degli standard fissati all'articolo 2, gli standard minimi per l'accesso alla Strada, in relazione all'esigenza di garantire i più idonei livelli qualitativi dell'offerta turistico-enogastronomica propria di ciascuna area interessata.
2) Il disciplinare della Strada fissa il termine, non superiore a 15 mesi, entro il quale i soggetti che all'atto dell'adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti devono adeguarsi agli stessi.
3) Il disciplinare della Strada indica le modalità di apertura al pubblico, ove prevista, e in particolare:
a. numero di giorni o di ore minimi settimanale di apertura, con eventuale differenziazione fra alta e bassa stagione;
b. apertura nei giorni prefestivi e festivi o in alternativa la fissazione di un numero minimo di aziende aperte in tali giorni, anche mediante una turnazione programmata;
c. periodo massimo di chiusura dell'azienda per esigenze legate al ciclo produttivo e ferie annuali.
4) Il disciplinare, in relazione alle caratteristiche della Strada e agli obiettivi specifici di qualità perseguiti, regolamenta, anche con carattere di obbligatorietà, i seguenti servizi:
a. disponibilità di telefono pubblico all'interno della struttura o nelle sue vicinanze;
b. servizi particolari per i portatori di handicap;
c. disponibilità di servizi igienici esclusivi per i visitatori;
d. disponibilità minima di spazi per parcheggi e caratteristiche degli stessi;
e. conoscenza di una o più lingue straniere da parte del personale dell'azienda incaricato dell'accoglienza del pubblico;
f. organizzazione di visite guidate ai vigneti o alle coltivazioni;
g. disponibilità di idonea strumentazione informatica, allo scopo di consentire la fruizione mediante rete telematica di informazioni particolari, quali il collegamento con il sito Web della Regione, o con siti specifici per informazioni turistiche ed enogastronomiche;
h. organizzazione di attività didattiche quali corsi di degustazione, laboratori del gusto e percorsi di apprendimento per scolaresche.
c) Attività di controllo degli standard minimi di qualità
1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di effettuazione dei controlli, preliminari e periodici, necessari a verificare il rispetto degli standard minimi di qualità da parte dei soggetti aderenti alla Strada.
2) L’attività di controllo è affidata ad un Comitato tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal Comitato di gestione fra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme ISO.
d) Parametri tecnici per la definizione delle quote associative
1) Il disciplinare della Strada fissa le modalità di riparto degli oneri a carico degli aderenti per le spese di funzionamento della Strada, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:
quota fissa per l’adesione, diversificata per categoria di appartenenza;
quota annuale proporzionale ai benefici, calcolati sulla base di idonei parametri tecnici, che i soggetti aderenti ricevono in relazione alla partecipazione alla Strada.
e) Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della Strada
1) Il disciplinare individua tutti i vini di qualità e i prodotti agroalimentari tipici che caratterizzano l’offerta enogastronomica della Strada, con riferimento alle seguenti tipologie:
a. Vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) così come definiti dalla legge 164/92;
b. Prodotti agricoli e agroalimentari DOP e IGP riconosciuti, così come definiti dal Reg. CEE 2081/92;
c. Prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998.
Articolo 5 - Procedimento per il riconoscimento delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici
1. Il Comitato promotore, ai fini del riconoscimento della Strada, presenta alla Giunta regionale - Direzione Politiche Agricole di Mercato - una domanda contenente le seguenti indicazioni:
a) nome della Strada per la quale è richiesto il riconoscimento con la relativa zona di produzione in riferimento alle denominazioni di cui alla legge 164/1992 per i vini e al Reg. CEE 2081/92 per i prodotti DOP e IGP;
b) indicazione della sede legale;
c) elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;
d) rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli standard di qualità minimi stabiliti dal presente regolamento, oppure impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a tali standard entro i termini fissati dal disciplinare della Strada ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto responsabile della Strada;
b) disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada, secondo le indicazioni di cui all’articolo 4;
c) cartografia in scala 1:25.000 che rappresenti il territorio della zona di produzione su cui insiste la Strada, con l’individuazione dei relativi percorsi;
d) logo della Strada;
e) atto di adesione al Comitato promotore della Strada da parte dei soggetti aderenti, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante.
3. Al fine della costituzione del Comitato promotore è richiesta:
a) nel caso di Strada del vino, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici di vino della denominazione cui fa riferimento la Strada stessa, iscritte all’albo di cui all’articolo 15 della legge 164/1992;
b) nel caso di Strade degli altri prodotti tipici, la partecipazione di almeno il 30% delle aziende produttrici del prodotto DOP o IGP interessato.
4. Ove la Strada rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine o indicazioni geografiche, le quote di cui al comma 3 devono essere rispettate per ciascuna delle denominazioni o indicazioni.
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, effettuata con esito positivo da parte della struttura regionale competente la relativa istruttoria tecnico-amministrativa, la Giunta regionale approva il disciplinare della Strada, disponendo contestualmente il riconoscimento della stessa.
6. Le Strade già costituite con atto pubblico, alla data di approvazione del presente regolamento, entro 180 giorni dalla pubblicazione, devono adeguare il proprio statuto nonché il proprio disciplinare, con particolare riferimento al rispetto dei parametri minimi indicati al comma 3.
Articolo 6 - Comitato di gestione
1. Il Comitato promotore, con l’approvazione del disciplinare ed il riconoscimento della Strada, ovvero trascorsi 120 giorni dalla presentazione della relativa istanza, diviene Comitato di gestione e svolge, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 17/2000 e dell’articolo 5 del regolamento ministeriale di applicazione della legge 268/1999, le seguenti attribuzioni:
a) realizzazione e gestione della Strada, nel rispetto del disciplinare approvato, con la pianificazione delle attività concernenti l’omologazione dei soggetti aderenti, la verifica della permanenza dei requisiti necessari, il controllo degli standard minimi di qualità, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti e la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;
b) diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con i soggetti interessati, attraverso la progettazione e la gestione di campagne di informazione e di promozione della Strada, sia in ambito nazionale che internazionale;
c) collaborazione con la Regione e gli enti locali interessati per l’inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione turistica;
d) vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati;
e) gestione delle diverse iniziative di carattere economico o turistico-culturale relative alle finalità proprie della Strada, quali il Museo della Vite e del Vino o i Punti di informazione.
2. Il Comitato di gestione della Strada è un'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico in conformità alle norme contenute nel codice civile, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Lo statuto dell’Associazione deve garantire l’accesso a tutti i soggetti di cui all’articolo 4 della L.R. 17/2000, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) Denominazione della Strada;
b) Sede e durata dell’Associazione;
c) Descrizione del logo specifico con il quale si identifica la Strada e norme per il relativo uso;
d) Criteri e modalità per l’ammissione al Comitato dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della Strada e modalità per la loro esclusione;
e) Obblighi a carico degli associati, inclusi gli obblighi di contribuzione;
f) Sanzioni per le inadempienze, con particolare riguardo al mancato rispetto dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal disciplinare;
g) Individuazione degli organi associativi e delle modalità di funzionamento dei medesimi;
h) Norme per l’eventuale scioglimento anticipato del Comitato;
i) Norme per il componimento delle eventuali controversie fra Comitato ed associato;
j) Criteri che assicurino, qualora la Strada insista su un territorio con più denominazioni di origine, la rappresentatività in seno al Comitato di gestione delle varie categorie dei soggetti associati e delle diverse denominazioni di origine;
k) Norme relative al patrimonio e al bilancio dell’Associazione.
4. Lo Statuto dell’Associazione deve altresì prevedere che la quota di rappresentanza di almeno il 50% dei produttori di vino o di altri prodotti tipici delle denominazioni interessate, all'interno dell’organo responsabile della gestione dell’Associazione.
5. Spetta al Comitato in particolare:
a) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale – Direzione Politiche Agricole di Mercato – e alla Provincia competente per territorio, una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, unitamente all’elenco aggiornato dei soci;
b) comunicare alla Giunta regionale le variazioni dello Statuto e della composizione degli organi sociali entro 30 giorni dalla relativa deliberazione;
c) collaborare con gli altri Comitati responsabili delle Strade operanti nel territorio regionale, per l’espletamento delle attività previste dalla L.R. 17/2000 e dal presente regolamento;
d) utilizzare il nome della Strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati.
Articolo 7 - Criteri per la concessione dei contributi regionali
1. Sono ammessi a contributo regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 17/2000, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione dell’Unione Europea in relazione alla legge ai sensi degli articoli 87-89 del Trattato, i seguenti interventi:
a) Creazione della specifica segnaletica di cui all’articolo 2 della L.R. 17/2000:
a1.- Spesa ammissibile: costo per l’acquisto e la posa in opera della cartellonistica per la segnalazione delle Strade.
a2.- Soggetti beneficiari: enti locali (Comuni, Province) cui spetta, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 17/2000, la localizzazione e la posa in opera della cartellonistica, sulla base della propria competenza territoriale.
a3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.
b) Istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino e degli altri prodotti tipici, finalizzati ad una informazione specifica sull’area interessata:
b1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e dotazioni necessarie per la realizzazione di punti informativi sulle Strade.
b2.- Soggetti beneficiari: enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane).
b3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 60% sulla spesa ammessa.
c) Realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario per incentivare la conoscenza delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici:
c1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione dei supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario sulle Strade, che possono essere cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali (pagine Web su Internet, CD-ROM, video), produzioni radiotelevisive e cartellonistica.
c2.- Soggetti beneficiari: Comitati di gestione, Enti locali.
c3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 50% sulla spesa ammessa.
d) Adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):
d1.- Spesa ammissibile: costo per la realizzazione di punti vendita aziendali o per l’adeguamento dei punti vendita aziendali esistenti, allo scopo di conformarli agli standard di qualità previsti dal disciplinare della Strada.
d2.- Soggetti beneficiari: aziende agricole o vitivinicole singole o associate.
d3.- Livello di aiuto massimo concedibile: 55% sulla spesa ammissibile, per un volume di investimenti massimo di 180.000 euro per azienda.
2. L’applicazione del regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere conforme alle direttive concernenti la “Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca” (GUCE C 302 del 12.11.1987).
3. I livelli di aiuto massimi di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere concessi solo a condizione che la commercializzazione diretta, effettuata in azienda, costituisca un’attività marginale e secondaria rispetto all’attività principale dell’azienda agricola.
4. La concessione di aiuti a favore di Strade relative a prodotti DOP e IGP per i quali sia stata ottenuta unicamente una protezione nazionale transitoria ai sensi dell’articolo 5 del reg. CE 2081/92, è subordinata alla definitiva registrazione della denominazione.




Note

(1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto approvovato con legge statale 22 maggio 1971, n. 340 che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale, l’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1