Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000)
Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL
VENETO ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE
E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, nell’ambito delle
politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad
alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle
produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica di cui
alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino” (
2) , nonché le
produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione
e l’incremento dell’offerta turistica, promuove e disciplina
la realizzazione delle strade del vino.
Art. 2 - Strade del vino.
1. Le strade del vino sono percorsi
segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in
uso nell’Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e
culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate
aperte al pubblico.
2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i
territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere
pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.
3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la
degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di
attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende
agricole nell’ambito delle strade del vino sono riconducibili alle
attività agrituristiche di cui all’
articolo 2 della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di
agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria
didattica, enoturismo, oleoturismo”, qualora ricadenti nelle
specifiche disposizioni da questa previste. (
3)
Art. 3 - Disposizioni
attuative.(4)
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede: (
5)
a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell’offerta legata al
turismo enogastronomico (
6)
regionale, mediante l’indicazione degli standard minimi di
qualità;
b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la
realizzazione e la gestione delle strade del vino;
c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e
promozionali delle strade del vino;
d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei
vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo
8. (
7)
e bis) alla definizione delle modalità per l’iscrizione, la
sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro
regionale di cui all’articolo 9 bis. (
8)
Art. 4 - Disciplinare e
comitato promotore.
1. Il disciplinare per la costituzione, la
realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i
principi fissati dal provvedimento (
9) di cui all’articolo 3, è proposto alla Regione
da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni
di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
enoturistiche od oleoturistiche, (
10) le aziende vitivinicole singole o associate, le loro
organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o
associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni
pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale
interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il
trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano
è iscritto ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o
indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino. (
11)
4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato
entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento
della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare
al provvedimento (
12) di cui
all’articolo 3.
5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il
termine di cui al medesimo comma.
Art. 5 - Comitato di
gestione.
1. Con l’approvazione del
disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della
Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla
presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in
comitato di gestione.
2. Il comitato di cui al comma 1:
a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare
approvato;
b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in
collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri
soggetti interessati;
c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per
l’inserimento della strada del vino nei vari strumenti di
promozione turistica;
d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei
soggetti interessati;
d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle
attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente
all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per
l’anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal
Registro regionale di cui all’articolo 9 bis. (
13)
2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata
trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e
la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di
valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive,
comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro
regionale di cui all’articolo 9 bis. (
14)
2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla
Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro
promozione e valorizzazione. (
15)
Art. 6 - Competenze della
Regione.
1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti
locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture
funzionali alla realizzazione delle strade del vino.
2. La Regione promuove l’inserimento della strada del vino nei vari
strumenti di promozione turistica.
Art. 6 bis - Promozione di
ecomusei del vino sul territorio regionale. (16)
1. La Giunta regionale, coerentemente con l’articolo 27, comma 2
della
legge
regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”,
promuove la realizzazione di beni museali che concorrano
all’offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla
valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa
dalle sue comunità locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
compiere tutti gli atti necessari alla promozione di protocolli
d’intesa con le province e la città metropolitana di Venezia,
i comuni e i consorzi di tutela del prodotto nonché con le
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale
per l’istituzione di ecomusei del patrimonio di cultura
vitivinicola ed enogastronomica del territorio veneto, detti ecomusei del
vino.
3. Gli ecomusei del vino di cui al comma 2 hanno ad oggetto, in
particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la testimonianza della
cultura materiale delle diverse zone di radicata tradizione vitivinicola,
con rappresentazione cartografica dei luoghi di viticultura e della loro
storia, esposizione del patrimonio di strumenti di lavoro ed ogni altro
oggetto rappresenti i saperi, i mestieri, le tecniche e le competenze di
produzione e conservazione, nonché predisposizione di un’area
espositiva destinata alle diverse tipologie di vini del territorio veneto
ed alla degustazione enogastronomica.
4. All’esito dei protocolli d’intesa di cui al comma 2, i
soggetti aventi titolo presentano alla Regione i progetti di
fattibilità degli ecomusei del vino, secondo le modalità ed i
requisiti di cui all’articolo 3 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 30
“Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”, al
fine del riconoscimento di cui al medesimo articolo 3 da parte della
Giunta regionale.
Art. 6 ter - Adesione con
patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura
del vino. (17)
1. La Regione del Veneto può riconoscere adesione ed apprezzamento
ufficiali, nella forma di concessione del Patrocinio regionale, ad
associazioni culturali legalmente riconosciute che indicono concorsi
enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far
conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e
stimolare la produzione d’eccellenza delle aziende vitivinicole del
Veneto, per la migliore qualità dei prodotti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni culturali interessate
presentano al Presidente della Regione apposita domanda di concessione
del Patrocinio regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo
e dello statuto e dal programma di iniziative rispondenti ai concorsi di
cui allo stesso comma 1.
Art. 6 quater - Concorso regionale alle iniziative
assunte dalla Fondazione Museo del Vino (MUVIN) in Verona (18)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle iniziative
assunte dalla costituita Fondazione Museo del Vino (MUVIN) con sede in
Verona, per la realizzazione del Museo Internazionale del Vino,
finalizzato, ai sensi dell’articolo 6 bis della
legge regionale 7 settembre
2000, n. 17 , alla promozione della cultura materiale della vite e
del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica e delle
peculiarità culturali e turistiche del territorio.
2. Sono ammesse a contributo regionale le seguenti iniziative, in quanto
funzionali al perseguimento e conseguimento delle finalità della
Fondazione MUVIN:
a) realizzazione di sito internet multimediale che illustra il percorso
di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di
promozione del prodotto e del territorio, anche sotto il profilo
turistico e culturale;
b) attivazione di collaborazioni con le Università degli studi del
Veneto per il sostegno ad iniziative di ricerca e sviluppo ed al
trasferimento (
19) delle
risultanze al settore vitivinicolo (
20);
b bis) verifica del grado di attrattività e dei profili di
sostenibilità economica finanziaria del Museo Internazionale del
Vino, nonché attuazione di uno studio delle soluzioni
architettoniche e del percorso esperienziale museale del Museo
Internazionale del Vino;(
21)
c) interventi di alta formazione ed aggiornamento delle figure
professionali che operano nel settore vitivinicolo;
d) promozione delle iniziative della Fondazione su riviste e canali web
tematici e presso i musei del Vino già istituiti in Veneto, in
Italia ed all’estero, anche al fine di pervenire sia alla
definizione di una rete di condivisione di esperienze, sia alla
definizione di percorsi turistico culturali;
3. Sono altresì ammesse a contributo, per la promozione della
conoscenza delle caratteristiche di eccellenza della produzione vinicola,
dei suoi caratteri tipici e tradizionali in quanto legati alle tecniche
di coltivazione e ai luoghi di origine e alla identità culturale e
turistica del territorio, le seguenti iniziative, anche a valere
nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del
settore primario di cui alla
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali
di promozione economica” e del Piano turistico annuale di cui
all’articolo 7 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”:
a) la promozione di convegni, conferenze e manifestazioni, in Italia ed
all’estero, per diffondere la conoscenza della cultura del vino e
della produzione vitivinicola del territorio;
b) la partecipazione a webinar, workshop e fiere tematiche, nazionali ed
internazionali.”.
b bis) realizzazione della Carta dei Vini digitale, recante informazioni
sulle specificità dei vitigni del territorio regionale e le loro
caratteristiche ed in tema di consumo consapevole.(
22)
Art. 7 - Competenze dei Comuni
e delle Province.
1. I Comuni e le Province provvedono alla
localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di
rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.
Art. 8 - Interventi
finanziari.
1. Per la realizzazione delle finalità
della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per
i seguenti interventi:
a) creazione della specifica segnaletica di cui all’
articolo 2;
b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle
strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica
sull’area vitivinicola interessata;
c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di
valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma
digitale, per l’incentivazione della loro conoscenza; (
23)
d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione
locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1
dell’
articolo 3,
limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture
indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei
comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o
vitivinicole, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte
al Registro di cui all’articolo 9 bis. (
24)
3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei
contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione
delle domande. (
25)
Art. 9 - Applicazione della
legge ad altri prodotti tipici del Veneto.
1. Le disposizioni della presente legge e
del provvedimento (
26) di cui
all’
articolo 3 si
applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla
valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto,
con particolare riguardo all’olio.
2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato
promotore previsto all’
articolo 4 si intende costituito quando vi partecipa almeno il
trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.
3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità
si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione
d’origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del
Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni. (
27)
Art. 9 bis. - Istituzione
del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici
del Veneto. (28)
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro
regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
Note
(
2) Comma modificato da comma 1
art. 16
legge
regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole:
“qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164
“Nuova disciplina delle denominazioni d’origine””
con le seguenti: “a denominazione di origine o indicazione
geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino””.
(
5) Comma modificato da lett. b)
comma 1 art. 18
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: “Con regolamento si provvede in
ordine” con le seguenti: “La Giunta regionale con proprio
provvedimento provvede”.
(
10) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 19
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha inserito dopo le parole: “industria, artigianato e
agricoltura” le seguenti: “le aziende enoturistiche od
oleoturistiche,”.
(
11) Comma modificato da lett.
c) comma 1 art. 19
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: “all’albo di cui all’articolo
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164” con le seguenti: “ai
sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni
geografiche cui fa riferimento la strada del vino”.
(
20) Lettera modificata da
lettera a) del comma 1 art. 11 della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30
che ha sostituito le parole "delle risultanze del settore vitivinicolo"
con le parole "delle risultanze al settore vitivinicolo".
(
24) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 21
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: “singole o associate, nella misura massima
del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile” con le
seguenti: “, singoli o associati aderenti alle strade del vino
iscritte al Registro di cui all’articolo 9 bis”;
(
26) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 22
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: “del relativo regolamento di
attuazione” con le seguenti: “del provvedimento”.
(
27) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 22
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: “Regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992” con le seguenti: “Regolamento
(UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n.
787/2019 e successive modificazioni”.
(
28) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 23
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
L’art. 24 della medesima
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15
detta norme transitorie: “Art. 24 - Norme transitorie. 1. Le strade
del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di
entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il
riconoscimento ai sensi della
legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del
Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite
e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica
veneta”, sono iscritte nel Registro regionale di cui
all’articolo 9 bis della
legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 ,
come introdotto dall’articolo 23 della presente legge, qualora
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno
precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle
attività previste per l’anno in corso.”.
(
29) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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