Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002)
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 (BUR n. 47/2002) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA
Art. 1 – Finalità.
(1)
1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo
Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della
sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle
leggi dello Stato.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti
volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale,
nonché dell’ordinata convivenza della comunità veneta,
privilegiando le azioni di prevenzione.
Art. 2 – Interventi di
promozione regionale.
1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di
rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della
legalità, con prioritaria attenzione a:
a) diffondere una cultura della legalità e un’ordinata e
pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema
formativo;
b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di
riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore
della sicurezza;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto
d’intesa tra gli enti;
d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione
2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e
localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul
territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere
e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali,
i soggetti proprietari per consentire l’acquisizione, il
riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici,
comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.
Art. 3 - Contributi a favore
degli Enti locali. (2)
1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati
dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli
standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al
risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di
azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono
prioritariamente riferiti a:
a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di
vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
b) l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e
logistico delle polizie locali;
c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle
fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di
criminalità o di rischio dell’incolumità personale;
d) interventi contro l’usura, i reati contro il patrimonio ed
iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati
connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle
droghe e dell’alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo
telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi
informatici per la sicurezza;
f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione
delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici
abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione
dell’impatto di sicurezza.
2. I progetti possono essere presentati da:
a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per
almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 10.000
(
3) abitanti;
b) comuni con popolazione di almeno 10.000 (
4) abitanti;
c) omissis (
5);
d) unioni montane (
6);
e) province e Città metropolitana di Venezia. (
7)
3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione
consiliare, i criteri, le priorità per l’assegnazione del
finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli
stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.
3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a
sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni
inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può
individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo,
altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un
contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva
informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una
relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.
(
8)
Art. 4 – Contributi per
la sicurezza delle attività produttive, commerciali e
turistiche.
1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese
artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità
mediante incentivi all’installazione di impianti di allarme e
dispositivi di sicurezza.
2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al
comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi
e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti,
progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio
criminalità.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel
regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le
modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno
delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.
Art. 5 - Osservatorio
regionale per la sicurezza.
1. L’Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di
supporto per gli interventi di cui all’articolo 2 di cui si dota la
Giunta regionale ed è costituito da:
a) un comitato tecnico scientifico;
b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione
nell’attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della
Regione la quale definisce con propri atti:
a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato
tecnico scientifico;
b) struttura e funzioni del centro di documentazione.
Art. 5 bis - Clausola valutativa. (9)
1. La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente
commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui
risultati raggiunti.
Art. 6 – Norma
finanziaria.
1. Le spese di natura corrente indotte dall’attuazione della
presente legge, come di seguito specificate:
a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della
legalità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell'articolo
5: euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del
territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d):
euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi
2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all’u.p.b. U0015
“Prevenzione e lotta alla criminalità”, mediante
prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, partite n. 1 e n. 2, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio 2002 e di sola competenza per
gli esercizi 2003 e 2004.
2. Le spese d’investimento indotte dall’attuazione della
presente legge, come di seguito specificate:
a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli
operatori della sicurezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2: euro
3.000.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli
esercizi 2003 e 2004;
b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del
territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), e), f):
euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
c) contributi per la sicurezza delle attività produttive,
commerciali e turistiche, ai sensi dell’articolo 4: euro
1.033.000,00 per l’esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2003 e 2004;
trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l’esercizio 2002 e
euro 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse
stanziate all’u.p.b. U0016 “Interventi strutturali per la
sicurezza”, che vengono incrementate mediante prelevamento di euro
4.520.000,00 dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento”, partita n. 1 in termini di competenza e
cassa per l’esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi
2003 e 2004.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi
dell’articolo 2 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
Art. 7 - Norma di prima
applicazione.
1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla
presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in
vigore.
2. Per quanto previsto dall’articolo 4, limitatamente
all’anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui
all’articolo 5 della
legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 :
“Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e
commerciali”.
Art. 8 - Norma abrogativa.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto
dalla
legge
regionale 8 agosto 2019, n. 34 .
(
2) L’art. 78 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per le
iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti locali ai sensi del
presente articolo, con priorità per la realizzazione di forme e
sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di
quartiere.
(
3) Lettera modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 che ha sostituito le parole "almeno
15.000 abitanti" con le seguenti "almeno 10.000 abitanti".
(
4) Lettera modificata da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 che ha sostituito le parole "almeno
20.000 abitanti" con le seguenti "almeno 10.000 abitanti".
(
5) Lettera abrogata da comma 3
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 .
(
6) Lettera modificata da comma 4
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 che ha sostituito le parole
"comunità montane" con le seguenti "unioni montane".
(
7) Lettera modificata da comma 5
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole
"province" le seguenti " e Città metropolitana di Venezia".
(
8) Comma inserito da comma 6
art. 1 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 .
(
9) Articolo inserito da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 21 marzo 2024, n. 7 .
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