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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITÀ
TITOLO I - Modifiche in materia di
trasporti
Art. 1 - Differimento dei
termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della
legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale”.
1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall' articolo 9, comma 4,
della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta
giorni.
2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall' articolo 14, comma 4,
della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta
giorni.
Art. 2 - Modifica
dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. All' articolo
94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 1)
2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "articolo 3" sono
sostituite con le parole: "articolo 2.".
Art. 3 - Modifiche
all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”.
TITOLO II - Disposizioni in
materia di mobilità
Art. 4 - Disposizioni in
materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e
innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .
Art. 5 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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