Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITÀ


TITOLO I - Modifiche in materia di trasporti

Art. 1 - Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. All'articolo 94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
omissis (1)
2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "articolo 3" sono sostituite con le parole: "articolo 2.".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”.
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:
omissis (2)

TITOLO II - Disposizioni in materia di mobilità

Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .
omissis (3)
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato al comma 2 bis dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(2) Testo riportato al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
(3) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1