Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)
Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI
TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina:
a) la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;
b) la realizzazione e l'esercizio delle piste;
c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli
impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.
Art. 2 - Competenze della
Regione. (2)
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
a) l’approvazione del piano regionale neve;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per
l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive
classificazioni;
c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia
assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a
garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso
all'esercizio dell’impianto o della pista, nonché
all'espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge
per il soggetto autorizzato;
d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni
per la tutela dell’incolumità degli utenti delle aree sciabili
attrezzate previste dalla normativa vigente;
e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi
statistici nel rispetto della
legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme sul sistema statistico regionale” e della loro
trasmissione;
f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;
g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del
registro degli impianti e delle piste;
h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio
delle piste da sci;
h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle
infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed
ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma
1, lettera d). (
3)
2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia
di mobilità:
a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
b) l'acquisizione dei rilievi statistici.
Art. 3 - Competenze delle
province.
1. Sono conferite alle province, con
riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio
di una sola provincia, le seguenti funzioni:
a) la concessione di linea, l’autorizzazione alla realizzazione e
l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio delle piste;
c) l’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento
programmato;
d) l’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture
complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di
innevamento programmato;
d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei
provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d); (
4)
e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il
rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto, di pista e
dei sistemi di innevamento programmato (
5);
g) la approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti e
delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b);
h) l’approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto” e successive modificazioni nonché del regolamento
dell’esercizio delle piste da sci;
i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in
materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste,
secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
l) la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge
nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi
del
Titolo VI.
2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul
territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano
alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli
impianti e le piste.
Art. 4 - Competenze dei
comuni.
1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:
a) l’adozione di provvedimenti urgenti di sospensione
dell’esercizio di impianti e di piste ai sensi degli
articoli 31, comma 3, e
42, comma 2;
b) l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per
il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui
all’
articolo 54,
comma 4;
c) la vigilanza in materia di sicurezza e l'applicazione delle sanzioni
amministrative ai sensi del
Titolo VI.
Art. 5 - Competenze
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV).
1. Sono di competenza dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) -
Centro valanghe di Arabba - di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e
successive modificazioni:
a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera f),
37, comma 1, lettera d) e
45, comma 3, lettera f);
b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di
cui agli
articoli 24,
comma 5 e
40, comma 5;
c) la vigilanza sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo
di valanghe di cui all’
articolo 55, comma 3.
Art. 6 - Aree sciabili
attrezzate. (6) (7)
1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo”, le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al
pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci
da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da
neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport
sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti o
di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve
di cui all’articolo 7.
Art. 7 - Piano regionale neve
(PRN).
1. Il PRN, in coordinamento con il piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all’articolo
24 della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:
a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste,
nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico
servizio;
c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6,
comma 1, definendo in particolare:
1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve
che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con
riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;
2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello
snowboard.
2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché
alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva
1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.
3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare.
4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta
regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni
interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali si prescinde dal parere.
5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento
avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.
Art. 8 - Registro degli
impianti e piste. (8)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia
di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel
territorio regionale.
2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente
alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione
di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all’apertura al
pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle
relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro
trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l’efficacia
dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.
3. L’iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni
dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa
alla struttura regionale competente in materia di mobilità la
corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i
programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il
tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati
disegnati su carta tecnica regionale di cui alla
legge regionale 16 luglio 1976, n.
28 “Formazione della carta tecnica regionale” e
successive modificazioni.
4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni
singolo impianto e pista:
a) il codice regionale;
b) la denominazione;
c) le quote;
d) l’ubicazione;
e) il concessionario;
f) il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico esercizio;
g) la definizione e la classificazione;
h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
i) le eventuali modifiche e cancellazioni.
Art. 9 - Criteri di
compatibilità territoriale.
1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee
sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano
interessate dal pericolo di frane e valanghe, l’incolumità
delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate
mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.
Art. 10 - Interdipendenze
tra impianti e piste.
1. L’approvazione dei progetti
relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione
positiva dell'interdipendenza e della compatibilità tra le portate
degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare,
nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di
sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.
Art. 11 - Restituzione in
pristino dei luoghi.
1. Nelle ipotesi di estinzione della
concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura di
pista, ad esclusione del caso di cui all’
articolo 43, comma 1, lettera a),
o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, il
soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione
dell’area interessata, ivi compresa la demolizione delle
costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla
messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.
2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1,
il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino;
la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato,
fissando un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso
inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli
stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito e
alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo
18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma
6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso
delle spese sostenute. (
9)
2 bis. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l’interesse
pubblico di impianti o di piste che siano stati realizzati con
sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di
partenariato pubblico-privato, nell’ipotesi di estinzione o
cessazione della concessione o dell’autorizzazione di cui al comma
1, in deroga a quanto previsto al comma 2, le opere realizzate, laddove
sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio
pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono.
Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato
all’eventuale ripristino dei luoghi è l’ente locale
territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene, che a tal fine
accede alle garanzie di cui all’articolo 58 bis. (
10)
Art. 12 - Tariffe e
personale di stazione di linea.
1. Come corrispettivo delle prestazioni
connesse all’utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto
autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla
provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai
sensi dell’
articolo
2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli
impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l’utilizzo
dell’impianto.
2. Al fine dell’approvazione della tariffa il soggetto autorizzato
comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale,
gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi
del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre,
per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva.
Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30
novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre-30
novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a
tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la
comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di
assunzione.
4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo
visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili
attrezzate.
5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione
con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.
Art. 13 - Costituzione
coattiva di servitù.
1. Qualora il soggetto autorizzato non
abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla
pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il
presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo
pagamento dell'indennità. La costituzione coattiva di servitù
non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni
costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla
legge regionale 19 agosto
1996, n. 26 “Riordino delle Regole” e successive
modificazioni.
1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è
altresì richiesto dal soggetto autorizzato, qualora, in corso di
autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei
terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di
innevamento.(
11)
1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato
è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla
provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la
costituzione coattiva di servitù, previo pagamento
dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale
istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20,
comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per
adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle
more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva
di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo
che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti,
può proseguire il pubblico esercizio.(
12)
2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla
provincia che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.
3. La determinazione dell'indennità è stabilita, in base alla
legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la
diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in
rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l'uso del bene
altrui. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con
sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione
in unica soluzione.
Art. 14 - La servitù di
impianto, di pista e del sistema di innevamento.
1. La servitù conferisce al soggetto
autorizzato le seguenti facoltà:
a) per gli impianti:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica,
disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di
linea in conformità al progetto approvato;
2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto,
le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di
linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e
condutture interrate;
3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di
apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività
pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;
b) per le piste:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica,
disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l’esercizio della
pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai
margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro
apprestamento di sicurezza;
2) realizzare spazi per l’accumulo della neve,
l’installazione e l’uso di condutture per acqua, aria,
energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la
produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione
ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio
manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del
fondo;
3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del
manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i
soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso
dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e
riassetto, l’accesso alla pista ed impedendo ogni altra
attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;
c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie
alla realizzazione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini
di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la
produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di
pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai
fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali
manutenzioni.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo
diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il
titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea
ovvero della autorizzazione alla realizzazione e
dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti
reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono
costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione
all'apertura al pubblico della pista servita dall'impianto di innevamento
programmato.
4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di
autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento
programmato e di concessione di linea.
Art. 15 - Assicurazioni.
1. Il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste
è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di
cui all’articolo 4 della legge n. 363/2003 in conformità alle
caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia
dispone la sospensione immediata dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio.
Art. 16 - Contributi
regionali. (13)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori
delle aree sciabili, di cui all’
articolo 6, contributi in conto capitale per la
realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risalita, piste da
sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed
accessorie per la gestione di dette aree.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo
speciale per le spese di investimento”, partita n. 3, del bilancio
pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0130
“Interventi strutturali nel settore dei trasporti” viene
aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi
secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO II - Impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto
CAPO I - Concessione di linea e
autorizzazione alla realizzazione
Art. 17 - Definizione e
classificazione degli impianti.
1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico
autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone e cose e si
distinguono in:
a) funicolari terrestri;
b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
c) funivie bifuni a va e vieni;
d) slittovie o rotovie;
e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
h) sciovie;
i) nastri trasportatori;
j) scale e marciapiedi mobili;
k) ascensori.
2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed
alle caratteristiche seguenti:
a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto
in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra
strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
b) impianti che consentono di raggiungere l’area adatta agli sport
sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti
di arroccamento;
c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate
superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla
neve, denominati impianti di collegamento;
d) impianti che consentono all’utente di superare ripetutamente il
dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati
impianti di ricircolo;
e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle
lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli
sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.
3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali
di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o
intersecanti con altri impianti.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di
cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici
del settore o alla normativa comunitaria e statale.
Art. 18 - Concessione di
linea.
1. L'esercizio degli impianti è
subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della
provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi
documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui
all’articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell'ambito
territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 “Norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e
trasporti d’interesse provinciale” e successive
modificazioni. (
14)
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle
situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni, e deve possedere adeguate
capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:
a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui
all'articolo 17;
b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione
dell'impianto;
c) definisce gli obblighi del concessionario.
5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è
stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 “Vita
tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in
materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni
periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti
funicolari aerei e terrestri”. La concessione cessa alla scadenza
della vita tecnica degli impianti.
6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di
cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina
il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le
modalità di versamento ed i criteri di determinazione
dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo
conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione
rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI). (
15)
Art. 19 - Concessione di
linea per impianti concorrenti.
1. La concessione di impianti concorrenti di cui all’articolo 17,
comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al
titolare degli impianti già concessi.
2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono
trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed
agli eventuali altri richiedenti.
3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli
uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare
osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento
delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si
esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.
Art. 20 - Autorizzazione
alla realizzazione.
1. La realizzazione degli impianti,
nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari,
è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione
di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui
all’articolo 21, a firma del tecnico progettista
dell’intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;
b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la
previsione del tracciato di massima della linea;
c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi
edilizi rilasciati;
d) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o
beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla
legge regionale 19 agosto
1996, n. 26 oppure il relativo titolo autorizzativo;
e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta
di imposizione coattiva di servitù di cui all’
articolo 13;
f) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva di cui all’
articolo 5.
2. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree
sciabili attrezzate di cui all’
articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.
Art. 21 - Elaborati di
progetto per gli impianti.
1. Il progetto definitivo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente
documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di
rispettiva competenza:
a) relazione indicante la denominazione dell'impianto, le caratteristiche
generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità
di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la
realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire
la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e
interdipendenza degli impianti e delle piste;
b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;
c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le
condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con
particolare riferimento ai periodi di esercizio dell’impianto, alle
strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;
d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché,
per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza,
con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del
suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano,
qualora dall’accertamento di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera f), risulti che il tracciato dell’impianto è
interessato dal pericolo di valanghe;
e) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica
interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi
vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad
evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e
forestale, nonché gli interventi compensativi previsti
dall’
articolo 15 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale” come da ultimo modificato
dall’articolo 7 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;
f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con
l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo, dei tracciati degli
impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture
accessorie;
g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture
quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti,
canali, ferrovie, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre
fra questi e l'impianto;
h) profilo longitudinale della linea con l'indicazione delle stazioni,
dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno, oltre
che sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi e con l'indicazione e
quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine
del rispetto dei franchi verticali e laterali;
i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture
complementari ed accessorie in scala adeguata;
j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai
siti di importanza comunitaria (SIC);
k) studio di impatto ambientale di cui all’
articolo 9 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione d'impatto ambientale” quando l’impianto è
assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di
ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle
opportune misure di mitigazione;
l) tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscalare alla
planimetria dello strumento urbanistico generale con l’ubicazione
delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e
accessoria;
m) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali
infrastrutture accessorie;
n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall'impianto;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare
l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con
eventuale “rendering” delle situazioni più
significative.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2, il progetto
definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati
elettromeccanici funzionali all’acquisizione del nulla-osta di cui
all’articolo 3 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
Art. 22 - Procedure per il
rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio della concessione di linea
e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è
reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti
interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori,
trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici,
ambientali, paesaggistici e valanghivi.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui all’articolo
20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e,
nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i
successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di
cui al comma 2 dell’articolo 21, in cinque copie.
3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni. In tal caso le
dichiarazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e
f) possono essere rese in tale sede.
4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di
valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver
acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non
interviene nel termine previsto dalla
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e
successive modificazioni, l’ente competente si esprime in sede di
conferenza di servizi.
4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere
convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini
dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio. (
16)
5. La concessione e l’autorizzazione conformi alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti
gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio
dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge n. 241/1990;
7. La concessione e l’autorizzazione rilasciata sono comunicate
alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini
e per gli effetti di cui all’
articolo 8, comma 2.
Art. 23 - Varianti.
1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di
singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto e
non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive
dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa
comunicazione alla provincia.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti
il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate
varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista
per il rilascio della concessione e dell’autorizzazione.
Art. 24 - Realizzazione
dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.
1. Il rilascio della concessione di linea
e dell’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono
al titolare di iniziare e svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei
lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli
uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti,
i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione
all’esecuzione delle opere.
3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato
inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia
di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta
relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all’articolo
5 del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche
la provincia.
4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con
contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di
spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia. (
17) Gli oneri
derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero
7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento
generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio
pubblico destinate al trasporto di persone” per le eventuali opere
di difesa dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera f) è effettuata dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba
- previa istanza del soggetto autorizzato.
CAPO II - Rapporto di
concessione
Art. 25 - Obblighi del
concessionario.
1. Nel provvedimento di concessione sono
specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare
deve essere previsto:
a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su
richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche
dell'impianto;
c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di
soccorso.
2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può
stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.
Art. 26 - Diniego della
concessione.
1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:
a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda
non successivamente integrata;
b) valutazione negativa dell’interdipendenza degli impianti e
incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di
cui all’
articolo
10;
c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.
Art. 27 - Sospensione e
decadenza della concessione.
1. La provincia può sospendere la
concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla
concessione o dalla normativa di settore e fino all’adempimento dei
medesimi o al provvedimento di decadenza.
2. La concessione di linea e l’autorizzazione alla realizzazione
sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la
comunicazione di cui all’
articolo 8, comma 2.
3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il
concessionario:
a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto
previsto dall’articolo 28;
b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni;
c) interrompe per due anni l'esercizio dell’impianto, salvo motivi
di forza maggiore;
d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola
pista la cui autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio sia
oggetto di revoca o di decadenza;
e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui
all’articolo 25.
4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del
concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata
una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui
confronti è stata pronunciata la decadenza.
Art. 28 - Trasferimento
della concessione.
1. La provincia, compatibilmente con l'interesse generale e le
finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli
interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi
dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il
trasferimento della concessione ad altro soggetto.
2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda,
corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto
tra vivi.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il
concessionario rimane vincolato nei confronti dell'ente concedente per
tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono
chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro
un anno dalla data del decesso.
5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli
aventi causa possono continuare l'esercizio della linea, previa
presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi
derivanti dalla concessione.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la
domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la
cessazione.
7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli
uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero
competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla
struttura regionale competente in materia di mobilità per
l’annotazione nel registro di cui all’articolo 8.
Art. 29 - Rinnovo della
concessione.
1. Alla scadenza della concessione, il
concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal
fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il
concessionario può chiedere alla provincia, nel rispetto della
vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la
documentazione di cui all’
articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute
modifiche. (
18)
1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali
all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di
cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle
modifiche proposte. (
19)
CAPO III - Apertura al pubblico
esercizio degli impianti
Art. 30 - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio degli impianti.
1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti è
subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia,
previo:
a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla
realizzazione di cui agli
articoli 18 e
20;
b) rilascio del nulla-osta, qualora previsto, (
20) da parte del ministero competente in materia
di infrastrutture e trasporti di cui all’
articolo 24;
c) collaudo e verifiche dell’impianto di cui all’articolo 24,
qualora previste; (
21)
d) approvazione del regolamento di esercizio, qualora previsto, (
22) di cui agli articoli 90 e 102 del
DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico
abilitato;
e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’
articolo 15.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura
regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli
effetti di cui all’
articolo 8, comma 2.
Art. 31 - Modalità di
apertura al pubblico esercizio degli impianti.
1. L'apertura al pubblico esercizio degli
impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico
mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nella concessione, nel regolamento d'esercizio, nonché alle altre
disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero
competente in materia di infrastrutture e trasporti.
2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un
direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed
eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario
personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento
di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla
provincia per gli adempimenti e per l'emanazione dei provvedimenti
previsti dagli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive
modificazioni.
3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti
immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di
sospensione dell’esercizio degli impianti, segnalandolo
tempestivamente alla provincia.
TITOLO III - Piste
CAPO I - Definizioni,
classificazioni e requisiti tecnici
Art. 32 - Definizione e
destinazione delle piste. (23)
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici
di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla
circolazione e all’uso pubblico per la pratica degli sport sulla
neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le
piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della
individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’
articolo 6, riserva le piste da
discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
b) pratica dello snowboard;
c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
d) pratica della slitta e dello slittino;
e) pratica degli altri sport sulla neve.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di
cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici
del settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3,
lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di
riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in
tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’
articolo 8, comunica alla
struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa
destinazione della pista per l’annotazione sul registro degli
impianti e piste.
6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura,
per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo,
ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i
comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o
attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante
l’orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la
normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti
di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la
durata della gara e degli allenamenti e ne viene data notizia alla
provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima
dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività
si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì,
a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a
darne idonea informazione agli utenti. (
24)
Art. 33 - Classificazione
delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite
agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere
strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al
concessionario dell’impianto stesso oppure, se intestate a soggetto
diverso, sussiste un accordo fra quest’ultimo e il concessionario
dell’impianto di risalita per l'uso della pista. Le piste dei campi
scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.
2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea
alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale
da consentire facile arresto; l’area è, di regola, priva di
pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da
recinzioni;
b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza
longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di
brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;
c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da
una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad
eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse
per brevi tratti;
d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze
longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media
difficoltà;
e) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento
degli sciatori all'interno dell'area sciabile e che non presenta pendenze
longitudinali superiori al dodoci per cento, salvo brevi tratti, né
apprezzabili pendenze trasversali.
Art. 34 - Requisiti tecnici
delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa presentano i
seguenti requisiti tecnici:
a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non
inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati;
in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua
pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza
possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la
larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a
metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti
in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere
imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;
b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con
pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori
al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi
integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza; (
25)
c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di
normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di
pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio
del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini
della sicurezza degli utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili
aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie,
slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;
e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l'altezza
minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e
comunque idonei ad impedire l’uscita di pista degli sciatori nel
caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti
pericolosi.
2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito,
qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione
di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad
arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.
3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie
diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati
e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata
ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei
flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.
Art. 35 - Classificazione
delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla
quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla
dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;
b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza
longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili
difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri
4;
c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza
longitudinale è inferiore al quindici per cento;
d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può
superare anche il quindici per cento.
Art. 36 - Requisiti tecnici
delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo
di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di
pericolo;
b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da
rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente
le seguenti caratteristiche:
1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di
due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei
bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista
una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il
passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori
possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e
adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è
prevista la separazione fisica dei flussi;
2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui
il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è
accentuata la pendenza;
3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami
degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento,
l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;
c) presenza di elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,80,
misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la
caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino
su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli
fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico
sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli
utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da
discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata
perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma
orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'undici per
cento per brevi tratti e in numero limitato.
2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito,
qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione
di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad
arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.
CAPO II - Realizzazione delle
piste
Art. 37 - Autorizzazione
alla realizzazione.
1. La realizzazione e la modifica delle
piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della
provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 38,
firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal
richiedente;
b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo
strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo
edilizio eventualmente rilasciato;
c) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o
beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla
legge regionale 19 agosto
1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il relativo titolo
autorizzativo;
d) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva di cui all’articolo 5; tale dichiarazione non
è richiesta nel caso di interventi che non comportino la
modificazione del tracciato;
e) regolamento d’esercizio della pista redatto da un tecnico
abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta
regionale ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera h). (
26)
2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) per le piste asservite all’impianto, il concessionario
dell'impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo
con il concessionario dell’impianto di risalita per l'uso della
pista;
b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in
ordine di priorità:
1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente
del tracciato misurato sull'asse della pista;
2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana
competenti per territorio;
3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di
risalita;
4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.
3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con
l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è
pubblicata per trenta giorni nell’albo pretorio del comune e delle
comunità montane.
4. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree
sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'opera.
Art. 38 - Elaborati di
progetto per le piste.
1. Il progetto di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), da
presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti
dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto
alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali
nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche
dell’area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o
programmate, coordinate o complementari;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il
tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente
interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti
di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di
pianificazione;
c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il
tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili
per l’individuazione dell’ubicazione della pista in progetto;
d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala,
con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di
adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
e) descrizioni e schemi di eventuali opere d’arte necessarie, con
particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle
superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;
f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;
g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed
in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista
è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali
indicati dal PRN di cui all’
articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che
consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;
h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o
manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme
in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le
caratteristiche dei terreni interessati, nonché l’accertamento
dell’esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche
stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della
pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il
tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative
misure strutturali e gestionali di difesa;
i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché,
per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza,
con l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del
suo sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano
qualora dall’accertamento di cui all’articolo 37, comma 1,
lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da
pericolo di valanghe;
j) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica
interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi
vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad
evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e
forestale, nonché gli interventi compensativi previsti
nell’
articolo 15 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e successive modificazioni;
k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione
alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione
del richiedente sulla loro piena disponibilità;
l) proposta motivata sulla classificazione della pista;
m) relazione di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della
normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;
n) studio di impatto ambientale di cui all’
articolo 9 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 , quando la pista è assoggettata alla
procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia
assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente
ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di
mitigazione;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare
l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico, con
eventuale “rendering” delle situazioni più
significative;
p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.
Art. 39 - Procedure per il
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e
relative varianti. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della
contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in
particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori,
trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali,
paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della
pista e della classificazione proposta.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; in tal caso
le dichiarazioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettere b), c) e
d), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 22, commi da 4 a 7.
4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di
protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura
prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti
di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono
effettuati previa comunicazione alla provincia.
Art. 40 - Realizzazione
della pista, verifica di conformità e collaudo.
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i
lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei
lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può
disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione degli
stessi.
3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra
alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di
conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al
progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la
regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in
cui l’opera non sia resa conforme non può essere rilasciata
l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio di cui
all’articolo 41.
4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi
regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e
ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente in materia. (
27) Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto
beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero
7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di
valanghe di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) è
effettuata dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza
del soggetto autorizzato.
CAPO III - Apertura al pubblico
esercizio delle piste
Art. 41 - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio delle piste. (28)
1. L'apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al
rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:
a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa
autorizzazione alla realizzazione;
b) approvazione da parte della provincia del regolamento
d’esercizio della pista di cui all’articolo 37, comma 1,
lettera e); (
29)
c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’
articolo 15;
d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all’articolo 40.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura
regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli
effetti di cui all’
articolo 8, comma 2.
3. L’autorizzazione ha la stessa durata dell'autorizzazione
all'apertura al pubblico dell'impianto di risalita per le piste asservite
agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il
rinnovo della concessione di linea dell’impianto.
4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo
l’autorizzazione ha durata massima di dieci anni.
L’autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad
ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi
anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da
una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiari che
la pista mantiene i requisiti richiesti.
5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste
di cui all’articolo 39, comma 4, l’apertura al pubblico
esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto
autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il
mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e
l’assenza di situazioni di pericolo per l’incolumità
degli utenti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di
cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva
l’ipotesi di revoca di cui all’
articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia
subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le
modalità di versamento ed i criteri di determinazione
dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo
conto degli aggiornamenti annuali in relazione all’inflazione
rilevata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI). (
30)
Art. 42 - Sospensione
dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
1. La provincia può sospendere
l'autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste, a fini
cautelari, nei seguenti casi:
a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno
e fino al permanere di tali situazioni;
b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista
dell'adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di
modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44.
In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di
ulteriori tre mesi per l’impossibilità di procedere agli
accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;
c) qualora sia applicata la sanzione di cui all’
articolo 57, comma 3;
2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal
comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.
3. L’apertura al pubblico delle piste può, altresì,
essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione
scritta alla provincia:
a) durante la stagione dell'innevamento, per periodi inferiori a sei
mesi;
b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza
maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.
4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per
cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata
all’autorizzazione della provincia.
5. L’autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non
venga effettuata la comunicazione di cui all’
articolo 8, comma 2.
Art. 43 - Revoca
dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
1. L’autorizzazione
all’apertura al pubblico delle piste può essere revocata:
a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l’apertura
al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento
urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da
quelle della lettera b);
b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista
dall’
articolo 57,
comma 4.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo
trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità
per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui
all’
articolo 8.
3. La revoca comporta:
a) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'obbligo di
indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato
ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell'ente nel cui
interesse è stata pronunciata, nonché l’obbligo di
riduzione della potenzialità di portata dell’impianto in modo
che sia garantita la funzionalità residua del sistema
impianti-piste;
b) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'obbligo di
riduzione in pristino sia della pista, sia dell'impianto.
Art. 44 - Rinuncia e
decadenza dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle
piste.
1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'autorizzazione al
pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano
giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell'equilibrio
del sistema impianti-piste.
2. In caso di rinuncia, l’autorizzazione è rilasciata agli
altri soggetti interessati, secondo l'ordine di priorità di cui
all’
articolo 37,
comma 2, lettera b).
3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data
di accettazione da parte della provincia stessa.
4. La decadenza dall’autorizzazione si verifica qualora:
a) l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di
innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause
non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo
stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui
all’articolo 42, comma 4;
b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento
di sospensione;
c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per
l’unico impianto che serve la pista.
5. In tutte le ipotesi in cui l'impianto non sia a servizio di una sola
pista, la decadenza dall'autorizzazione comporta l'obbligo di riduzione
della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia
garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.
6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e
trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità
per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui
all’
articolo 8.
TITOLO IV - Sistemi di
innevamento programmato
Art. 45 - Autorizzazione
alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.
1. Per sistema di innevamento programmato
si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia
fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed
adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione
della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore
fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
2. La realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato è
subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A
tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e,
salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per
l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre
copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente,
costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di
innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche
dell’area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il
tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari;
nella cartografia sono riportate le piste da innevare.
3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato
dalla seguente documentazione:
a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque,
geologica e geotecnica;
b) disegni e particolari costruttivi;
c) dimostrazione della disponibilità dell’acqua necessaria per
la gestione del bacino;
d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del
bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo
abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;
e) dichiarazione del comune interessato sull’inesistenza di vincoli
e di usi civici sull’area o di beni costituenti patrimonio antico
delle Regole di cui alla
legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e
successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;
f) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva ai sensi dell’articolo 5; qualora dal
predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è
interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un
tecnico abilitato, l’intervento di difesa da adottarsi e presentato
il relativo progetto;
g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione
alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione
del richiedente sulla loro piena disponibilità;
h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare
l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico con
eventuale “rendering” delle situazioni più
significative.
4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli
impianti;
b) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle
piste;
c) i consorzi di operatori economico-turistici.
5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all’
articolo 6
l’autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera.
6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino,
la provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione al pagamento
di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di
determinazione dell’importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta
regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione
all’inflazione rilevata dall’istituto nazionale di statistica
(ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI). (
31)
6 bis. A garanzia dell’attuazione delle misure compensative, la
provincia subordina il rilascio dell’autorizzazione alla
prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali
dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure
compensative. (
32)
Art. 46 - Procedure per il
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di
innevamento programmato. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della
contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in
particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori,
trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e
paesaggistici.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le
dichiarazioni di cui all’articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f),
possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’
articolo
22, commi 4, 5 e 6.
4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese
le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima
procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che
si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive
dell’impianto situato all’interno del sedime della pista; in
tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.
Art. 47 - Realizzazione ed
esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.
1. I lavori di realizzazione sono
eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui
nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente
comunicati alla provincia.
2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di
catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei
fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e
della neve.
3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter
essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. L’esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti
bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione
alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la
regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle
eventuali prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, nonché
la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.
5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi
regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia. (
33) Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto
beneficiario.
TITOLO V - Sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport sulla neve
Art. 48 - Sicurezza.
1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel
presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport sulla neve disciplinando:
a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;
b) le modalità di manutenzione delle piste;
c) la segnaletica;
d) il soccorso sulle piste;
e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell’area sciabile;
f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n.
363/2003.
Art. 49 - Obblighi del
gestore delle aree sciabili attrezzate.
1. È gestore delle aree sciabili
attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato
all’apertura al pubblico delle piste di cui all’
articolo 41.
2. Il gestore è tenuto a:
a) garantire l’uso pubblico della pista;
b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela
dell’incolumità degli utenti previste
nell’autorizzazione della provincia;
c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di
cui all’
articolo
37, comma 1, lettera e);
d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli
articoli da 50 a 53.
3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili
attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla
classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e
alle relative sanzioni.
4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta
regionale, per il tramite della provincia, l’elenco di tutti gli
infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la
dinamica. La Giunta regionale ai sensi della legge n. 363/2003 inoltra al
ministero competente in materia di salute il predetto elenco.
Art. 50 - Manutenzione e
messa in sicurezza delle piste.
1. Il gestore è responsabile della
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento
d’esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei
necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:
a) a mantenere l’agibilità della pista e i requisiti tecnici
previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di
utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici,
alla battitura della medesima;
b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla
lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo
comunica alla provincia;
c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste
utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi
possano uscire involontariamente dalla pista;
d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei
terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il
verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici
nonché il turbamento del regime delle acque;
e) ad assicurare entro i limiti dell'area vegetazionale la permanente
copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi
per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento
delle acque profonde e superficiali.
2. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste, ad
eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono
accedere solo al di fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di
necessità e di urgenza, con l’utilizzo di appositi congegni di
segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell’articolo 16 della
legge n. 363/2003.
3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in
sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica
alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 51 - Segnaletica e
misure di protezione.
1. Le piste sono dotate di segnaletica,
conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree
sciabili attrezzate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione,
protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in
modo visibile agli utenti all’inizio della pista e presso i punti
di accesso delle aree sciabili attrezzate:
a) la specifica destinazione delle piste di cui all’
articolo 32, comma 3;
b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 363/2003;
c) la chiusura della pista nell’ipotesi di cui all’articolo
50, comma 1, lettera b);
d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle
piste nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 2.
2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli
utenti ed interdette con idonee protezioni.
Art. 52 - Soccorso sulle
piste. (34)
1. Il gestore ha l’obbligo di assicurare in modo adeguato e
tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste,
in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria
o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito
servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre
attivo durante l’apertura al pubblico delle piste.
2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua
periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in
conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della
pista.
Art. 53 - Preposto alla
sicurezza dell’area sciabile attrezzata.
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli
stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono
nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.
2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante
l’orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti
dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e
verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree
sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:
a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
b) alla messa in sicurezza delle piste;
c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di
competenza;
d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di
tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
g) al soccorso sulle piste.
3. Qualora nell’esercizio delle proprie funzioni il preposto alla
sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili
nell’ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata
comunicazione al gestore per l’adozione delle azioni conseguenti.
4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si
svolgono nell’area di competenza quali, in particolare, le
manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all’arrivo degli
addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto
degli infortunati.
5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le
competenti strutture regionali e provinciali, con l’ARPAV - Centro
valanghe di Arabba - e con gli organi di vigilanza.
Art. 54 - Comportamento
degli utenti.
1. Gli utenti degli impianti e delle
piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all'uso dei
medesimi contenute nel regolamento d'esercizio e ad attenersi alle
disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della
sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l'ordine e la
sicurezza dell'esercizio.
2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi
diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché
trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco,
salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista
strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di
soccorso.
3. È obbligo degli utenti:
a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in
base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle
proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od
arrecare danno a se stessi o agli altri;
b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 30 novembre 1970 “Disposizioni per il
comportamento degli sciatori che si servono degli impianti
scioviari” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n.
20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre
2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili
attrezzate”;
c) rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17
della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione
internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta
regionale ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera d).
4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la
disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al
fine del corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste,
segnalandolo tempestivamente alla provincia.
TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni
Art. 55 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull’osservanza
delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli
altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.
2. Al controllo dell’osservanza delle disposizioni del
Titolo V provvedono anche gli
altri organi individuati nell’articolo 21 della legge n. 363/2003
nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente
individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l’accertamento
e la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il controllo sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo
valanghe è effettuato dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba.
Art. 56 - Sanzioni
amministrative.
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il
fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle
sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne
la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli
impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne
la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in
assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli
impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da
euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all’articolo
17, comma 1, lettere h), i) e k), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli
impianti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera j); (
35)
b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una
pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche
parziale, di un’area non autorizzata o in difformità dal
regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l’autorizzazione
di cui all’
articolo
37;
d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o
piste senza la prescritta autorizzazione all’apertura al pubblico;
e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un
sistema di innevamento programmato in assenza o difformità
dell’autorizzazione;
f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l’inottemperanza agli
obblighi del concessionario di cui all’
articolo 25;
g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in
violazione di quanto previsto dall’
articolo 12;
h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei
programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli
impianti di cui all’
articolo 12;
i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della
sospensione di cui all’
articolo 42;
j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli
obblighi di cui all’
articolo 49;
k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli
obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui
all’
articolo 50;
l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto
dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi
relativi alla segnaletica di cui all’articolo 51.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003
l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:
a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di
cui all’articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2,
della legge n. 363/2003;
b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l’utente che viola gli obblighi
di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge
n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2.
Art. 57 - Sanzioni
accessorie e potere sostitutivo.
1. Dopo due violazioni da parte del
gestore degli obblighi di cui all’
articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della
concessione ai sensi dell’
articolo 27, comma 3, lettera e).
2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli
articoli 50 e
51 commesse dal gestore, si
profilano situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno, la
provincia può disporre la sospensione dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio della pista finché tali
situazioni permangono.
3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli
articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n.
363/2003, nell’arco della medesima stagione sciistica, la provincia
dispone la sospensione da sei a venti giorni dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio della pista.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003,
nell’ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 50, comma 1, e
51, comma 1, lettere b) e
c), la provincia può revocare l’autorizzazione.
5. Nell’ipotesi di accertata inerzia o inadempimento
nell’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito
l’ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine,
trascorso il quale provvede in via sostitutiva.
6. A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma
2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la
giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio
aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti
agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate
nelle località in cui è stata commessa la violazione.
Art. 58 - Autorità
competenti ad irrogare le sanzioni.
1. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni
ed a introitare i relativi proventi è:
a) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 1, e comma
2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il
fatto;
b) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 2, lettera
b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.
2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le
sanzioni accessorie di cui all’articolo 57 relative alle sanzioni
principali di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono
alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l’elenco delle
sanzioni irrogate durante l’ultima stagione sciistica con
l’indicazione delle somme introitate.
Art. 58 bis - Fondo
regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei
luoghi. (36)
1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia
della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo
11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per
l’esercizio degli impianti a fune, dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di
sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il
tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di
evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui
dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del
comma 6 dell’articolo 18, del comma 6 dell’articolo 41 e del
comma 6 dell’articolo 45.
3. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41
e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi
sia stata presentata antecedentemente all’entrata in vigore della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2012” devono, nei tempi e con le modalità
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere
l’esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.
4. Nelle more dell’istituzione del fondo di cui al comma 1, la
provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili,
subordina il rilascio della concessione di cui all’articolo 18 e
delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di
un’idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione
degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione
all’inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (FOI).
5. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all’upb U0130
“Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del
bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, si fa fronte con le
entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate
nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
TITOLO VII - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 59 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la
legge
regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee
funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento
programmato” come modificata dall’articolo 42 comma 1,
lettera e), e comma 8 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
(legge finanziaria 1996) e dall’articolo 21 della
legge regionale 9 settembre
1999, n. 46 ;
b) l'articolo 87, comma 2, lettera a), della
legge regionale 14 aprile 2001, n. 11
“Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
c) l'articolo 4 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 14
“Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa -
Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e
mobilità”.
Art. 60 - Disposizioni
transitorie.
1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale,
ai sensi dell’articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della
entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge regionale 6
marzo 1990, n. 18 all’articolo 87, comma 2, lettera a) della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 14
. (
37)
3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi
dell’articolo 75 della
legge regionale 6 marzo 1990, n. 18
ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima
legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine
è revocata l’autorizzazione all’apertura al pubblico
esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute
ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l’entrata in vigore della
presente legge, sono iscritte d’ufficio nel registro degli impianti
e piste. (
38)
4. Fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all’
articolo 6 gli
obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai
gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53
sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all’apertura al
pubblico delle piste di cui all’articolo 41.
5. Fino all’approvazione del PRN di cui all’articolo 7:
a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità
agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
b) le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 sono
individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale
si prescinde dal parere.
6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica
risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il
concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi
dell’
articolo 29, a
pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati
all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste,
alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicare le tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste
fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi
dell’
articolo 12,
delle nuove tariffe.
8. In deroga a quanto previsto dall’
articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla
predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai
sensi dell’
articolo
2, comma 1, lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione
delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di
esercizio.
9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all’
articolo 41, comma 1, lettera b),
per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende
approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento
conforme al regolamento tipo di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera h).
Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di
pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e la sua redazione non richiede l’intervento di un
tecnico abilitato.
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
5/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2009) con il quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 24,
comma 4, e 40, comma 4. Secondo il Governo, le disposizioni impugnate,
nel rinviare agli articoli 47 e seguenti della
legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 per il collaudo degli impianti sciistici e delle piste da sci,
violano l’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione, in quanto ledono la competenza esclusiva statale nelle
materie “ordinamento civile” e “tutela della
concorrenza”, alle quali afferisce la disciplina del collaudo. Le
disposizioni impugnate sono state ritenute, altresì, lesive del
principio di certezza del diritto e del buon andamento, di cui
all’articolo 97 della Costituzione. Con ordinanza n. 90/2010 (G.U.
1ª serie speciale n. 10/2010) la Corte costituzionale ha disposto il
rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al Presidente del
Consiglio dei ministri di valutare la persistenza dell’interesse al
ricorso, a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate
dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 .
Successivamente, con ordinanza n. 330/2010 (G.U. 1ª serie speciale
n. 47/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del
processo.
(
2) Il comma 1
dell’articolo 60 dispone che fino all'emanazione degli atti di
competenza della Giunta regionale, ai sensi del presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei
provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della
presente legge.
(
3) Lettera aggiunta da comma 1
art. 18 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
(
4) Lettera inserita da art. 1,
della
legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 4 .
(
5) Lettera modificata da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 12 dicembre 2023, n. 29 che ha sostituito le parole "e di
pista" con le seguenti ", di pista e dei sistemi di innevamento
programmato".
(
6) L’articolo 36, comma 2,
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che: “2. La Giunta
regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2012 un
contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui
all’articolo 6 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza.”.
(
7) I commi da 2 a 12
dell’art. 33 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
dettano disposizioni transitorie in materia di ciclo-escursionismo
disponendo in particolare che “ 2. Fino all’emanazione di una
legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree
sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti
a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve” nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello
sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi
ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali
attività.
3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i
tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree
sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto,
sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo
scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati
esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la
Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia
di viabilità, definisce i criteri per l’individuazione dei
percorsi ciclo-escursionistici nell’ambito delle aree sciabili
attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle
caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di
comportamento.
5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della
manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono
attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della
legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 .
6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente
alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle
acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di
fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti
dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei
velocipedi.
7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati
ed interdetti all’escursionismo pedestre e possono attraversare
altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi
meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente
segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e
sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al
fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i
segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed
ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di
attraversamento del tracciato.
8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi
diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.
9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello
strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui
al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3
metri complessivi.
10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della
gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al
ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella
fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili
degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei
velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per
la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi
artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non
classificate come statali, regionali, provinciali o comunali
ancorché serviti dagli impianti medesimi.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di
percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa
ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi
ciclo-escursionistici.
12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la
presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.”.
(
8) Ai sensi del comma 3
dell’articolo 60 le piste riconosciute con il procedimento ed ai
sensi dell’articolo 75 della
legge regionale 6 marzo 1990, n. 18
ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima
legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine
è revocata l’autorizzazione all’apertura al pubblico
esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute
ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l’entrata in vigore della
presente legge, sono iscritte d’ufficio nel registro degli impianti
e piste.
(
9) Comma così modificato da
comma 3 art. 35
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che
ha sostituito le parole “la cauzione prestata che, qualora non
risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per
l’importo determinato dalla provincia.” con le parole
“un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal
versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6,
all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6,
rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso
delle spese sostenute.”. I commi 1 e 2 dell’articolo 35 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 dispongono che: “1. È istituito un
fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in
pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo 11 della
legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 , nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della
concessione per l’esercizio degli impianti a fune,
dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle
piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo
è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le
vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui
dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del
comma 6 dell’articolo 18, del comma 6 dell’articolo 41 e del
comma 6 dell’articolo 45 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
come modificati dalla presente legge.”.
(
10) Comma inserito da comma 1
art. 24
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(
11) Comma inserito da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 29 dicembre 2023, n. 29 .
(
12) Comma inserito da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 29 dicembre 2023, n. 29 .
(
13) Vedi il rifinanziamento
di tale articolo disposto dall’art. 4 della
legge regionale 28 maggio 2020, n.
21 .
(
14) Comma così
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 che
ha sostituito le parole “n. 526 “Estensione alla regione
Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616”” con le parole “n. 527 “Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia
di comunicazioni e trasporti d’interesse provinciale” e
successive modificazioni.”.
(
15) Comma sostituito da
articolo 35, comma 4, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
Vedi articolo 11 della presente legge. Il comma 8 dell’articolo 35
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che i titolari di concessioni
e autorizzazioni per i quali la garanzia della restituzione in pristino
dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all’11 aprile 2012
devono nei tempi e con le modalità stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale, estinguere l’esistente garanzia e aderire al
fondo di cui all’articolo 11 della presente legge istituito
dall’articolo 35 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
16) Comma aggiunto da art. 2,
della
legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 4 .
(
17) Comma così
modificato da art. 3, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che
ha sostituito le parole “dall’articolo 47 e seguenti della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” e successive modificazioni” con le
parole “dalla normativa vigente in materia”.
(
18) Comma modificato da lett.
a) comma 1
legge
regionale 5 luglio 2022, n. 14 che ha sostituito le parole:
“anche proponendo modifiche alle caratteristiche
dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di
cui agli articoli da 18 a 22.” Con le parole: “, nel rispetto
della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la
documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano
intervenute modifiche.”.
(
19) Comma aggiunto da lett.
b) comma 1 art. 1
legge regionale 5 luglio 2022, n. 14 .
(
20) Lettera così
modificata da comma 2 art. 1
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 che
ha inserito dopo le parole “rilascio del nulla-osta” le
parole “, qualora previsto,”.
(
21) Lettera così
modificata da comma 3 art. 1
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 che
ha inserito dopo le parole “di cui all’articolo 24” le
parole “, qualora previste”.
(
22) Lettera così
modificata da comma 4 art. 1
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 che
ha inserito dopo le parole “regolamento di esercizio” le
parole “, qualora previsto,”.
(
23) I commi da 2 a 12
dell’art. 33 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
dettano disposizioni transitorie in materia di ciclo-escursionismo
disponendo in particolare che “ 2. Fino all’emanazione di una
legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree
sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti
a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve” nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello
sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi
ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali
attività.
3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i
tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree
sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto,
sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo
scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati
esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la
Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia
di viabilità, definisce i criteri per l’individuazione dei
percorsi ciclo-escursionistici nell’ambito delle aree sciabili
attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle
caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di
comportamento.
5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della
manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono
attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della
legge regionale 21 novembre
2008, n. 21 .
6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente
alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle
acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di
fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti
dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei
velocipedi.
7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati
ed interdetti all’escursionismo pedestre e possono attraversare
altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi
meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente
segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e
sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al
fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i
segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed
ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di
attraversamento del tracciato.
8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi
diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.
9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello
strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui
al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3
metri complessivi.
10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della
gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al
ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella
fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili
degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei
velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per
la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi
artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non
classificate come statali, regionali, provinciali o comunali
ancorché serviti dagli impianti medesimi.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di
percorsi ciclo escursionistici, un contributo straordinario per
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa
ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi
ciclo-escursionistici.
12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la
presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.”.
(
24) Comma così
sostituito da comma 1 art. 40
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
25) Lettera sostituita da
articolo 36, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il
comma 2 dell’articolo 36 dispone inoltre che: “2. La Giunta
regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio 2012 un
contributo straordinario ai soggetti gestori delle aree sciabili di cui
all’articolo 6 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
per le necessarie opere di adeguamento e messa in sicurezza.”.
(
26) L’articolo 60,
comma 8, prevede che “sino alla predisposizione da parte della
Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione delle
piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di
esercizio”.
(
27) Comma così
modificato da art. 4, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che
ha sostituito le parole “dall’articolo 47 e seguenti della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” con le parole
“dalla normativa vigente in materia”.
(
28) Ai sensi
dell’articolo 60, comma 4, sino alla individuazione delle aree
sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 gli obblighi e gli
adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai
preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53, sono da
ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all’apertura al pubblico
delle piste di cui al presente articolo.
(
29) Ai sensi
dell’articolo 60, comma 9, il regolamento di esercizio per le piste
esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a
seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al
regolamento tipo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). Il
regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di
pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e la sua redazione non richiede l’intervento di un
tecnico abilitato.
(
30) Comma sostituito da
articolo 35, comma 5, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
Vedi articolo 11 della presente legge. Il comma 8 dell’articolo 35
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che i titolari di concessioni
e autorizzazioni per i quali la garanzia della restituzione in pristino
dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all’11 aprile 2012
devono nei tempi e con le modalità stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale, estinguere l’esistente garanzia e aderire al
fondo di cui all’articolo 11 della presente legge istituito
dall’articolo 35 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
31) Comma sostituito da
articolo 35, comma 6, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
Vedi articolo 11 della presente legge. Il comma 8 dell’articolo 35
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che i titolari di concessioni
e autorizzazioni per i quali la garanzia della restituzione in pristino
dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all’11 aprile 2012
devono nei tempi e con le modalità stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale, estinguere l’esistente garanzia e aderire al
fondo di cui all’articolo 11 della presente legge istituito
dall’articolo 35 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
32) Comma aggiunto da
articolo 35, comma 7, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
33) Comma così
modificato da art. 5, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che
ha sostituito le parole “dall’articolo 47 della
legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 e successive modificazioni” con le parole
“dalla normativa vigente in materia”.
(
34) Vedi anche quanto
disposto dall’art. 22
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
(
35) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 40
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 . Ai
sensi del comma 3 dell’art. 40 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 le
sanzioni amministrative di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art.
56 come sostituita si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
(
36) Articolo inserito da
comma 5 art. 1
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 .
(
37) Le parole
“all’articolo 87, comma 2, lettera a) della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 e all’articolo 4 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 14
” sono aggiunte da art. 6, della
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 .
(
38) Si riporta per
comodità di lettura il testo dell’articolo 75 della
legge regionale 6 marzo
1990, n. 18 “
Art. 75 - (Denuncia delle piste esistenti).
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i
soggetti di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 40, sono tenuti a
denunciare alla Giunta regionale le piste esistenti e non approvate
aventi le caratteristiche di cui all’art. 34 e complementari
all’impianto stesso.
2. Lo stesso obbligo, entro lo stesso termine, incombe sui gestori di
piste, esistenti e non approvate aventi i caratteri di cui al comma 1
dell’art. 34 e non complementari ad un impianto di risalita.
3. La denuncia è corredata:
a) da una carta topografica, in duplice copia, delle zone interessate,
sottoscritta da un tecnico abilitato a sensi di legge e riproducente il
tracciato della pista in scala 1:1:1000, accompagnata da un profilo
altimetrico con indicate le pendenze trasversali a frequenza periodica e
nelle sezioni più significative anche in relazione a piste
eventualmente interferenti o collegate, esistenti o in programma;
b) dalla dichiarazione se la pista sia in gestione diretta o, se gestita
da altri, se ne abbia la disponibilità;
c) dall’indicazione dell’impianto di risalita, di cui la
pista sia eventualmente complementare.
4. Le piste di cui ai commi 1 e 2 verranno iscritte nel Registro delle
piste con la riserva, da parte del Dipartimento per la Viabilità e i
Trasporti di chiedere, entro un anno dalla denuncia, eventuale
documentazione integrativa.
5. Le piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e riconosciute a norma della
legge regionale 25 novembre 1975, n. 11 ,
anche se non aventi le caratteristiche di cui all’art. 34, sono
iscritte nel registro delle piste di cui all’art. 57 con
l’osservanza di quanto previsto dalla lett. b), comma 1,
dell’art. 35.
6. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge,
qualora i gestori delle piste esistenti a tale data e aventi le
caratteristiche di cui all’art. 34 non presentino la denuncia di
cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale dispone la
chiusura della pista.”.
SOMMARIO