Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991)
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE. (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di migliorare la mobilità e
la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli
obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio
1990, n. 1047 «Piano regionale dei trasporti» la Regione
promuove azioni volte a:
a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete
stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed
extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del
trasporto;
b) sviluppare ed agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di
trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il
decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani;
b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la
percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali
urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e
l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza. (
2)
Art. 2 - Soggetti.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge
concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e gli enti
di gestione del pubblico trasporto, le province, le comunità
montane, i comuni interessati e gli enti di gestione dei parchi e delle
riserve naturali.
Art. 3 - Settori
d'intervento.
1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art.
1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:
a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata
sinistrosità;
b) miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso
veicolare;
c) ammodernamento delle strutture esistenti;
d) realizzazione di opere di viabilità alternativa agli
attraversamenti dei centri urbani;
e) soppressione di passaggi a livello e formazione di
sovrapassi-sottopassi ed altre attrezzature con particolare attenzione a
quelli riservati a ciclisti o pedoni;
f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal
traffico motorizzato;
g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la
viabilità;
h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;
i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della
intensità e delle caratteristiche del flusso veicolare e per
l'informazione agli utenti.
l) garantire la più sicura percorribilità e transitabilità
pedonale di ogni tratto stradale;
m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilità
regionale.
Art. 4 - Approvazione dei
progetti e conferenza dei servizi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di
intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni
prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una
apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti ed organi tenuti ad
esprimersi sui progetti stessi.
2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e
coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il Presidente della
Giunta regionale promuovere la conclusione di appositi accordi di
programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5 - Direttive
tecniche.
1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la
programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3.
In particolare, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente
legge, la Giunta regionale emana le direttive e i criteri tecnici per la
programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature
ciclabili.
Art. 6 - Cartografie.
1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei
finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della
viabilità di interesse regionale dove vengano evidenziati situazioni
puntuali di pericolo e di congestione.
TITOLO II
Interventi sulla viabilità
Art. 7 - Interventi sulle
strade statali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale:
a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di
intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h),
i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento
della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto
1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;
b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo
95, comma 1 lettera a), della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
come modificato dall'articolo 2 della
legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 ;
c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione
del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore
della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi
progetti. (
3)
1 bis. omissis (
4)
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.
3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano
i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a
carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.
4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli
interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità,
desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e
dall'ISTAT.
Art. 8 - Interventi sulla
viabilità provinciale.
1. La Giunta regionale provvede al
finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade
provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti
delle risorse destinate.
2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di
programma con le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito
dell'accordo stesso.
3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati
gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosità
desunte da dati ufficiali con i criteri di cui all'art. 7, comma 4.
Art. 9 - Interventi per la
sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale. (5)
1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente
destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e
per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella
misura massima dell’ottanta per cento della spesa prevista, ivi
compresa l’eventuale necessaria acquisizione all’uso pubblico
di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse
destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed
indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete
stradale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al
comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei
dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi
di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano
profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella
relazione di cui al comma 3, lettera b);
b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo,
ferma restando l’ammissibilità anche degli interventi con
progetto preliminare.
2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può
essere previsto, per l’anno successivo, lo scorrimento della
graduatoria degli interventi ammissibili. (
6)
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni
interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al
finanziamento corredata almeno da:
a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;
b) una dettagliata relazione sull’intervento che, per gli
interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati
relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale
interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito
della realizzazione dei lavori.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, la Giunta regionale, (
7) individua gli interventi ammissibili al finanziamento
nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi
ammessi e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare
(
8) .
5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la
Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma,
secondo le procedure di cui all'
articolo 32 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare
eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono
definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e
di erogazione del contributo.
6. I comuni interessati, entro trenta mesi (
9) dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al
comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia
di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio
alla procedura pubblica per l’affidamento dei lavori.
7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta
regionale, almeno le seguenti informazioni:
a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali
eventuali subappaltatori;
b) data di inizio dei lavori;
c) data di fine dei lavori;
d) data di collaudo dell’opera o del certificato di regolare
esecuzione;
e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione
delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi
maggiori o minori oneri;
f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali
interessati dai lavori.
8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7
devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta
giorni dal loro verificarsi, pena l’applicazione di una sanzione
pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.
9. Entro il 28 febbraio con cadenza biennale (
10) , la Giunta regionale invia al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto
finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché
sugli interventi conclusi nell’esercizio precedente.
Titolo III
Itinerari ciclabili
Art. 10 - Definizione di piste
ciclabili.
1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:
a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali
urbane;
b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite
esclusivamente al traffico ciclistico;
c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il
normale traffico autoveicolare, adegutamente separati da quello mediante
protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;
d) le aree per parcheggi di biciclette.
Art. 11 - Programma delle
piste ciclabili.
1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione
dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive
tecniche di cui all'art. 5, presentano alla Regione il "Programma delle
piste ciclabili", corredato di planimetrie e preventivi di massima.
2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di
progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.
Art. 12 - Disposizioni
urbanistiche e progettuali.
1. Le province e i comuni e le
comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici
generali di competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano
di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano
di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi
di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate
al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente
nei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano in condizioni
di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche
l'interconnessione con province e comuni limitrofi. (
11)
2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti
stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei
torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e
realizzati con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta
sicurezza.
3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti
residenza-scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee
di trasporto pubblico, nonchè della possibilità di collegamento
tra i vari percorsi. Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone
per la sosta ed il parcheggio.
4. In sede di progettazione di nuova viabilità o di potenziamento di
quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per
piste ciclabili.
5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi
di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle
piste ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il
parcheggio delle biciclette.
5 bis. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali
elaborati dagli enti di cui al comma 1, che pongono come priorità i
collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree
destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di
trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto
turistiche. (
12)
Art. 13 - Iniziative della
Regione.
1. La Regione, direttamente o in concorso
con altri soggetti pubblici o privati, provvede:
a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei
progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità
comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e
al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché
tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e
sportive;
b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi
arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di
itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;
c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli
enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;
d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative
educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a
quello ciclistico;
e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e
delle infrastrutture ad essi connesse e alle relative attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria; (
13)
f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine
di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in
particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di
pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della
bicicletta al seguito;
g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in
connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della
bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto
delle biciclette sui mezzi pubblici.
2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del
Piano territoriale regionale di coordinamento(PTRC) ed è approvato
come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla
legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive
modificazioni e integrazioni. (
14)
Art. 14 - Contributi
regionali.
1. La Giunta regionale, provvede al
finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi
ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.
2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro 90
giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli
enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale
domanda corredata da un quadro organico di interventi coordinati e
relative priorità, planimetria e preventivo di spesa.
3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente
legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le
seguenti priorità:
a) sviluppo della mobilità ciclistica nelle aree urbane;
b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al
superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre
barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando
connessioni alternative alla viabilità di maggiore traffico
autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo
scambio intermodale;
c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla
visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse
culturale, ricreativo, turistico o sportivo;
d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.
4. Gli enti individuati dovranno presentare entro 90 giorni dalla
comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i
relativi progetti esecutivi. (
15)
5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 15 - Programma degli
interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
approva il programma degli interventi.
Titolo IV
Norme finanziarie e finali
Art. 16 - Norma
finanziaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente
legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel
triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della
legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 .
(
16)
2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:
a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;
b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%;
c) per gli interventi di competenza comunale, una quota del 19%;
d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%;
3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita
n. 1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta
al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con
l'art. 16 della
legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 .
Per il 1994 si provvede ai sensi dell'
art. 32/bis della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , come integrata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n.
43 (
17) , utilizzando la
proiezione, per il medesimo importo di lire 60 miliardi, della maggiore
entrata di cui al comma 1.
4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali
1992, 1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di
obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge,
entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si
applica l'
art.
32, penultimo comma, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
come sostituito dall'art. 13 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
(
18)
Art. 17 - Abrogazione di
disposizioni regionali.
Art. 18 - Norma finale.
Art. 19 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) L'art. 30 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha disposto che per i contributi concessi entro il 31
dicembre 1997 il termine ultimo per la presentazione della delibera di
approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di
collaudo di regolare esecuzione è fissato al 30 settembre 2003 a
pena di decadenza.
(
8) Comma modificato da lett. b)
comma 1 art. 4
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che
ha aggiunto in fine le seguenti parole: “e ne dà comunicazione
alla competente commissione consiliare”.
(
10) Comma modificato da lett.
c) comma 1 art. 4
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che
ha sostituito le parole: “Entro il 28 febbraio di ogni anno,”
con le seguenti: “Entro il 28 febbraio con cadenza
biennale,”.
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