Legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI (1)
Art. 1 - Disposizioni in materia
di ravvedimento.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede
all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un
terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di
accertamento, sempreché la violazione non sia già stata
constatata.
1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso
bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo,
costituisce causa ostativa al ravvedimento. (
2)
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26
gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei
carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari".
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”, nonché
all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e
l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello
Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.
Art. 2 - Disposizioni in
materia di tassa automobilistica.
[ 1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per
l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002,
è rinviato al 31 dicembre 2003.] (
3)
2. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse
automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da
sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da
parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982,
n. 953, "Misure in materia tributaria ", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è assicurata dalla Regione a
far data dal 1° gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione
temporanea del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 3 - Interpretazione
autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40
"Disposizioni in materia tributaria".
1. L'
articolo
1, comma 2, della
legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40
"Disposizioni in materia tributaria" si interpreta nel senso che
l'aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per
i disabili aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41 e
per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del
Decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e
aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41. Qualora il
disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per
cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia
superiore a euro 30.987,41.
2. Per disabile, ai fini della
legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 ,
si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate".
Art. 4 - Disposizioni in
materia di addizionale sul gas metano.
1. Nella Tabella allegata all'
articolo 38 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" nella descrizione
della tipologia di consumi di cui al punto 3, dopo le parole "Consumi uso
domestico cottura cibi produzione acqua calda e riscaldamento individuale
(T2) - oltre 250 metri cubi" sono aggiunte le parole "e altri usi
civili".
Art. 5 - Disposizioni sulla
tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non
è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al
numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16
dicembre 1985, n. 752, articolo 17) della tariffa allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14
giugno 1990, n 158".
2. L'
articolo
12 della
legge
regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercializzazione dei tartufi" è abrogato.
3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la
raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non
si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Al minor introito derivante dall’attuazione della presente legge
sull’unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 “Tasse
sulle concessioni regionali” iscritta nello stato di previsione
dell’entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad
euro 46.500,00 per l’esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno
degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento dell’unità previsionale di base
(u.p.b.) U0023 “Spese generali di funzionamento” iscritta
nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale
2002-2004.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
75/2002 (G.U. 1° serie speciale n. 47/2002). La Corte Costituzionale
con sentenza n. 297/2003 (G.U. 1° serie speciale n. 39/2003), ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, comma 1, in
quanto relativo a materia di competenza esclusiva dello Stato
(ordinamento civile) e lesivo dei principi di uguaglianza e
ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione; ha,
altresì, dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 5, comma 3.
(
2) Comma inserito da comma 4
art. 7
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
3) Comma dichiarato illegittimo
dalla sentenza della Corte Cost. 297/2003 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1 ottobre 2003 n. 39 prima serie speciale.
SOMMARIO