Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)
Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI. (1)
Art. 1 - (Finalità).
1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei
principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre
1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo
regionale.
Art. 2 - (Ricerca, raccolta dei
tartufi e diritto di riserva).
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia
esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario
e conduttore dei fondi tramite l’affissione delle tabelle previste
al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie
coltivate o controllate riconosciute (
2) tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte
apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è
confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Art. 3 - (Tartufaie
controllate).
1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove
crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a
miglioramenti colturali.
2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle
radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di
conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;
c) sarchiatura annuale della tartufaia;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare
erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento
delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d' arte
nell’ambito della superficie delle tartufaie; l’operazione
prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente
eseguita, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia. (
3)
4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non
necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se
individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’
articolo 5. (
4)
Art. 4 - (Tartufaie
coltivate).
1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti
realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente
micorizzate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati
all’articolo 3, comma 3.
1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3
non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se
individuate nell’istanza di riconoscimento di cui
all’articolo 5. (
5)
1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica
attestazione da parte del venditore. (
6)
Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufaie).
1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi
dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su
istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura
regionale competente in materia (
7).
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono
presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in
materia (
8) allegando la
seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore
agro-forestale:
a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza,
l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con
l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;
b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le
caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In
particolare devono essere specificati:
- giacitura del terreno;
- descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;
- tipo di vegetazione,numero e specie delle piante tartufigene presenti
nell’area interessata;
- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a
dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza;
- piano colturale e di conservazione della tartufaia.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi
alle indicazioni di cui al citato articolo 3 della legge 16 dicembre
1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con
provvedimento della Giunta regionale.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha
validità decennale (
9) ed
è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure
di cui al primo comma.
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4
comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al
nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione
prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione
delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base
provinciale. (
10)
Art. 6 - (Costituzione di
consorzi).
1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la
commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti
all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono
costituiti con atto pubblico.
Art. 7 - (Autorizzazioni alla
raccolta).
1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i
raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità
che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta
regionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 16
dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell’articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre
1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore
sull’intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all’esito
favorevole di apposito esame per l’accertamento della idoneità
degli interessati.
5. L’esame viene svolto da una commissione nominata con
deliberazione (
11) della
Giunta regionale ed è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un
suo delegato che la presiede; (
12)
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale
competente; (
13)
c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle tre (
14) associazioni micologiche più
rappresentative a livello regionale;
d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facoltà
universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali.
Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la
funzione di segretario della commissione. (
15)
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere
riconfermati.
Con la stessa deliberazione, (
16) si provvede alla nomina dei membri supplenti che
partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione,
è corrisposta un' indennità di presenza nella misura di cui
all’
articolo
5 della
legge
regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni. (
17)
Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la
vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento
delle varie specie di tartufo.
6. Per sostenere l’esame per il rilascio del tesserino gli
interessati presentano domanda indirizzata al direttore della struttura
regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le
procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo
del tesserino di idoneità (
18). Il tesserino ha validità decennale (
19) e viene rinnovato alla scadenza, su
richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.
L’età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14
anni.
Art. 8 - (Orari, periodi e modalità di raccolta).
1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
- Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1°
ottobre al 31 dicembre;
- Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal
15 novembre al 15 marzo;
- Tuber Brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato
dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone
dal 1° maggio al 30 novembre;
- Tuber aestivum var. uncitatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal
1° ottobre al 31 dicembre;
- Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o
trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto
o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile;
- Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal
1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal
1° settembre al 31 gennaio.
2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la
Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il
parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati
all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. La Giunta regionale, su indicazione del direttore della struttura
regionale competente in materia (
20), può ulteriormente limitare o vietare la raccolta
dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi
nell’ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori
biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il
micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al
massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale
impiego del “ vanghetto ” o “ vanghella ” avente
una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della
larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm
50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la
stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche
in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della
legge regionale 14 luglio 1978, n.
30 . (
21)
6. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi debbono essere
subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno
deve essere regolarmente livellato.
7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'
ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.
9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che
siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito;
è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati;
in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo
di raccolta.
Art. 9 - (Ricerca e raccolta
dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).
1. omissis (
22)
2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate
per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio
regionale è determinato in relazione alla necessità di non
alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la
protezione del bosco. (
23)
3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall’ente
gestore (
24) prioritariamente
a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione
del reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei
comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi
dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di
tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la
raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a
periodi predeterminati.
Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti
alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto
stabilito nel presente articolo.
Art. 10 - (Raccolta a fini
didattici e scientifici).
1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini
didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo
rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale,
alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all’articolo
8.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle
persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui
all’articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.
Art. 11 - (Delimitazione
delle zone vocate alla raccolta).
1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed
avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a
predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione
delle zone tartuficole, di cui all’articolo 7 ultimo comma della
legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Art. 12 - (Tassa di
concessione).
Art. 13 - (Sanzioni amministrative).
1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo
restando l’obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria
per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna
delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e
commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna
indicati:
a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non è stato
conseguito;
2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il
titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri
il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20
giorni dalla data di contestazione dell’infrazione
all’autorità preposta all’applicazione delle sanzioni
amministrative;
b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l’ausilio del cane
addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da L.
100.000 a L. 600.000;
c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da
L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di
esso;
d) per l’apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento
con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite
a regola d' arte da L. 50.000 a L. 300.000;
e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un
periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle
ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista
autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;
f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o
controllate riconosciute da L. 100.000 a Lire 600.000;
g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 25.000 a L.
150.000;
h) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi
dal modello approvato, da L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di
rimozione immediate;
i) per l’apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle
tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a
L. 3.000.000 con l’obbligo di rimozione immediata;
l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati
nell’articolo 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000.
3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il
ritiro del tesserino e la sospensione dell’autorizzazione da 2 mesi
a 2 anni. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca
definitiva dell’autorizzazione.
4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono
irrogate dal direttore della struttura regionale competente in materia
(
26), con
l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 14 - (Vigilanza).
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è
affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie
venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale,
alle guardie giurate volontarie, come previsto dall’articolo 15
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonchè al personale incaricato
ai sensi della
legge
regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli
articoli 19 e
20 del
regolamento 5 agosto
1977, n. 7, di esecuzione della
legge regionale 15 aprile 1974, n. 53 .
Art. 15 - (Interventi a
favore della tartuficoltura).
1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della
tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei
limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:
a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e
assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti
universitari e con i centri indicati nell’articolo 2 della legge 16
dicembre 1985, n. 752;
b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del
personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della
tartuficoltura.
c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine
destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla
Regione. (
27)
2. La Giunta regionale può inoltre concedere contributi a enti
pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente
iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
- fino al 50% della spesa
ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati;
- fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti
pubblici e associazioni micologiche.
4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione
della rendicontazione della spesa.
Art. 16 - (Norme
finanziarie).
1. All’onere di lire 50 milioni, derivante dall’attuazione
delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante
riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di
riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 1988 e contemporanea istituzione del capitolo 12020
denominato “ Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del
patrimonio tartuficolo regionale ”, con lo stanziamento di lire 50
milioni per competenza e per cassa.
2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati,
dalla legge finanziaria di cui all’
articolo 32/bis
della
legge 9 dicembre
1977, n. 72, modificata dalla
legge 7 settembre 1982, n. 43 (
28) , nonchè dai proventi derivanti dalla
tassa di concessione regionale di cui all’articolo 12 e dalle
sanzioni amministrative di cui all’articolo 13.
3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui
all’articolo 12 della presente legge, saranno introitati al
capitolo 150 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
regionale. (
29)
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al
precedente articolo 13 saranno introitate al capitolo 7940 di nuova
istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato
“ Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di
tartuficoltura ”.
Art. 17 - (Norme transitorie
e finali).
1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate
sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano
validità fino al primo espletamento delle procedure di cui
all’articolo 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica
la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Art. 18 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 297/2003 la
Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 5 della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 18 , il quale dispone che i crediti relativi alla
tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi
comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in
vigore della medesima
legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 ,
sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro
riscossione.
(
7) Comma così modificato da
comma 1 art. 28
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale”
con le parole “direttore della struttura regionale competente in
materia”.
(
8) Comma così modificato da
comma 2 art. 28
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale”
con le parole “direttore della struttura regionale competente in
materia”.
(
18) Comma così
modificato da comma 1 art. 29
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “in carta legale indirizzata al Presidente
della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a)
certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una
autenticata” con le parole “indirizzata al direttore della
struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce
le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o
rinnovo del tesserino di idoneità”.
(
20) Comma così
modificato da comma 1 art. 30
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “dipartimento foreste ed economia
montana” con le parole “direttore della struttura regionale
competente in materia”
L'art. 5 comma 3 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 18
dispone che i crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e
la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti
alla data di entrata in vigore della medesima
legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 ,
sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro
riscossione.
(
26) Comma così
modificato da comma 1 art. 31
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale”
con le parole “direttore della struttura regionale competente in
materia”.
(
27) Lettera aggiunta da art.
28 comma 1 della
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione
del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto.
(
29) A seguito
dell'abrogazione dell'art. 12 non vi sono più proventi derivanti
dalla tassa di concessione regionale.
SOMMARIO