Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 (BUR n. 114/2002)
Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 (BUR n. 114/2002) [sommario] [RTF]
REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE
FIERISTICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE E NAZIONALE E SISTEMA DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE DEI DATI (LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, n. 11 -
ART. 7) (1)
Art. 1 - Requisiti per il
riconoscimento della qualifica di fiera internazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione
fieristica già qualificata "internazionale" o "nazionale" quando,
nelle ultime due edizioni, si sia registrata una partecipazione nel
numero totale di espositori di almeno 15 per cento di espositori esteri
provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da
almeno 5 paesi extra U.E., oppure quando si sia registrata una
partecipazione nel numero totale di visitatori di almeno l'8 per cento di
visitatori esteri o, alternativamente, almeno il 4 per cento di
visitatori extra U.E.
Art. 2 - Requisiti per il
riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione
fieristica di qualifica "locale" purchè, nelle due ultime edizioni,
la maggioranza del numero complessivo di espositori o visitatori provenga
da almeno sei regioni diverse o, in alternativa, qualora sia stata
rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità degli
espositori o dei visitatori, non inferiore rispettivamente al 10 per
cento di espositori esteri o al 5 per cento di visitatori esteri.
Art. 3 - Riconoscimento della
qualifica per la prima edizione.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in
quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la
qualifica "nazionale" o "internazionale" è riconosciuta sin dalla
prima edizione qualora il soggetto organizzatore presenti alla Giunta
regionale, secondo quanto previsto dall'
articolo 4, comma 5
della
legge
regionale n. 11/2002 , una dettagliata relazione previsionale da cui
si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti
dagli articoli 1 e 2, oppure qualora si tratti di manifestazione di
derivazione altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia
valorizzazione di settori merceologici già presenti nella
manifestazione d'origine e da questa distaccati.
Art. 4 - Mancato
riconoscimento della qualifica.
1. Il venire meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti prescritti
per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza
"internazionale" o "nazionale" determina il mancato riconoscimento della
rispettiva qualifica.
2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.
Art. 5 - Termini per la
presentazione delle domande.
1. La domanda di attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza "nazionale" è presentata al Presidente della
Giunta Regionale, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo
svolgimento della relativa manifestazione, entro i termini e con le
modalità fissati con il provvedimento di cui all'
articolo 5, comma 4
della
legge
regionale n. 11/2002 .
Art. 6 - Sistemi di
rilevazione.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre
sistemi oggetti di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli
espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il
mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle
manifestazioni stesse.
Art. 7 - Rilevazione degli
espositori.
1. Si intende per espositore il soggetto intestatario della pratica o
contratto di locazione dello spazio espositivo; si intende per
co-espositore il soggetto non titolare di pratica o contratto di
locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia usufruisce di uno
spazio espositivo o stand autonomo concesso da un espositore e che in
tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e
continuativa propria o di propria rappresentante.
2. I co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori;
non sono considerati espositori o co-espositori i soggetti o le ditte
rappresentati da altro espositore o co-espositore e che non usufruiscano
di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa
propria o di un proprio rappresentante. Tali soggetti rappresentati vanno
conteggiati in n elenco separato che comunque non concorre alla
formazione delle percentuali di espositori di cui agli articoli 1 e 2.
3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei
co-espositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di
individuare:
a) gli espositori nazionali
b) gli espositori esteri
c) gli espositori extra UE
Art. 8 - Rilevazione dei
visitatori.
1. Il numero dei visitatori è conteggiato con sistemi automatici
informatizzati, elettronici, magnetici od equivalenti oppure con
rilevazione a scheda individuale oppure ancora mediante il conteggio dei
biglietti venduti; a tal fine non sono considerate le tessere d'onore, le
tessere per la stampa e le tessere d'ingresso per gli espositori.
2. Non è ammesso il conteggio di entrate multiple del medesimo
visitatore nella stessa giornata, mentre il conteggio multiplo è
ammesso per le singole entrate nelle giornate successive.
3. Gli elenchi dei visitatori sono distinti fra nazionali ed eteri.
L'organizzatore provvede ad effettuare il conteggio mediante forme
certificabili oppure tramite rilevazione a campione per schede od
interviste, rapportata al numero complessivo di visitatori e comunque con
un campione minimo pari al 6 per cento dei visitatori complessivi.
Art. 9 - Modalità di
elaborazione dei dati.
1. L'organizzatore fieristico può provvedere direttamente
all'acquisizione ed elaborazione dei dati secondo quanto previsto dai
precedenti articoli oppure affidarne l'elaborazione e la certificazione,
od anche la sola certificazione, ad idonea società od organismo.
2. E' fatto comunque obbligo all'organizzatore di fornire la
certificazione dei dati acquisiti.
Note
(
1) Il presente regolamento
è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 121 della Costituzione come modificato
dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha
riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare
in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto approvato con legge
statale 22 maggio 1971, n. 340 che attribuisce il potere regolamentare al
consiglio regionale, l’articolo 10 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
ha provveduto alla convalida del presente regolamento.
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