Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002)
Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui
all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i
princìpi dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema
fieristico la promozione delle attività economiche e delle
produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni
economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei
processi produttivi.
2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i
princìpi della concorrenza, della libertà d'impresa e della
trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed
alle manifestazioni.
Art. 2 - Tipologie delle
manifestazioni fieristiche.
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività
commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in
ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la
commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un
periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla
generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o
categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici
interessati.
2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti
tipologie:
a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici,
aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere
prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali,
dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti,
con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in
qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del
pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o
differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 3 - Manifestazioni non
rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i
locali di produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di
interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di
settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di
beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate
nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in
aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre
paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità
di vendita o di mercato.(
1)
Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale e locale.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale
e nazionale sono attribuite dalla Giunta regionale.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è
attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite
sulla base dei seguenti elementi:
a) programma organizzativo;
b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del
settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;
c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.
5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli
elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione
previsionale.
6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di
internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio
bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile
iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la
società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri
dell'Unione europea o di Paesi terzi.
Art. 5 - Modalità di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni
quindici, estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla
Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di
rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di
effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con
l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del
settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al
pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali
interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione
dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli
espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti
agli stessi;
b) una attestazione recante:
1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi
alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture
e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo
svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica
richiesta;
2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con
gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non
discriminatorie agli operatori interessati;
3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a
criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique,
che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che
obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni
supplementari.
4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto
organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna
manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei
servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere
prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in
conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale
è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge
l’evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. (
2)
Art. 6 - Calendario delle
manifestazioni fieristiche.
1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario
delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si
svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono
venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati. (
3)
Art. 7 - Regolamento di
attuazione. (4)
1. Con regolamento si provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di
controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e
nazionali. (
5)
Art. 8 - Quartieri
fieristici.
1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici
per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e
nazionale disponendo altresì le modalità per la certificazione
della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.
Art. 9 - Coordinamento.
1. La Giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto
dall’articolo 117 comma ottavo della Costituzione, promuove e
partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le
altre regioni per una disciplina omogenea della materia.
Art. 10 - Riordino e
trasformazione degli enti fieristici.
1. I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli enti fieristici
già istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge
11 gennaio 2001, n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico" presentano
alla Giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e seguenti,
della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto
dall’organo esecutivo dell’ente, deve essere corredato di:
a) proposta di statuto;
b) relazione generale;
c) bilanci dell’ultimo triennio;
d) identificazione e stato del patrimonio dell’ente;
e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di
un piano aziendale (business plan) a tre anni;
f) analisi fiscale e contabile;
g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella
forma di conferimenti di cui all’articolo 2342 del codice civile
sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; può, inoltre,
prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla
trasformazione.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve,
altresì, prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso
promosse dall’ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici
proprietari delle quote.
5. Il progetto complessivo è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Sanzioni.
1. omissis (
6)
2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e
veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli
utenti nonché delle disposizioni previste dal regolamento di cui
all’articolo 7, è disposta nei confronti dei soggetti
responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma
compresa fra l’uno ed il dieci per cento del fatturato della
manifestazione.
3. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel
cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
4. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione
delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modificazioni concernente "Disciplina e
delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale".
Art. 11 bis - Tavolo per il
sistema fieristico regionale (7)
1. È istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di
seguito denominato “Tavolo”, quale strumento di indirizzo e
coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate
dal sistema degli enti fieristici del Veneto, al fine di individuare
strategie di azione e di interventi regionali in materia di sistema
fieristico.
2. Il Tavolo è costituito presso la struttura individuata dalla
Giunta regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sistema
fieristico, o suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo,
commercio estero e promozione del sistema economico, o suo delegato;
c) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in
materia di turismo, attività produttive, fiere e promozione
economica ed internazionalizzazione;
d) un rappresentante per ciascuno degli enti fieristici del Veneto;
e) un rappresentante designato d’intesa fra ANCI, URPV e
delegazione regionale del Veneto dell’Unione nazionale comuni,
comunità, enti montani (UNCEM);
f) un rappresentante, esperto in materia, designato d’intesa fra le
associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative del
sistema economico regionale.
3. Il Tavolo, in relazione ai temi iscritti all’ordine del giorno,
può essere integrato da un rappresentate designato d’intesa
fra le associazioni sindacali dei lavoratori del comparto fieristico
maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione
alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i
dirigenti.
Art. 11 ter - Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli
enti fieristici del Veneto (8)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente
alla promozione e allo sviluppo sui mercati italiano ed esteri del
sistema fieristico regionale.
2. A tal fine sono ammesse a contributo regionale, in particolare le
seguenti iniziative degli enti del sistema fieristico regionale:
a) attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e
visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono
in Veneto;
b) promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici
con svolgimento sul territorio regionale;
c) qualificazione ed ammodernamento, anche tramite processi di
digitalizzazione ed innovazione tecnologica, delle sedi fieristiche e
connesse infrastrutture;
d) sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in
ambito fieristico;
e) promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove
modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie
informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di
fruitori;
3. La Giunta regionale definisce modalità e termini per la
presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili in relazione
alle diverse categorie di intervento, modalità di erogazione e la
disciplina e le procedure di revoca del contributo.
4. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, o a quanto previsto dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24
dicembre 2013, o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa
comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; in tale caso
gli effetti del presente articolo sono sospesi fino alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dell’avviso in
ordine alla avvenuta acquisizione del parere di compatibilità da
parte della Commissione europea.
Art. 12 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Sono abrogati la
legge regionale 2 agosto 1988, n. 35
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e la
legge regionale 18 gennaio
1991, n. 4 concernente Modificazione della
legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ,
nonché l'articolo 37 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell’articolo 34 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
4. Alla data di adozione da parte della Giunta regionale del
provvedimento di approvazione del progetto di trasformazione
dell’Ente Fiera di Verona, è abrogata la
legge regionale 16 dicembre 1999, n.
53 “Funzioni amministrative concernenti l’Ente Fiera di
Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l’attribuzione
della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche e la formazione del calendario fieristico
regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla
legge regionale 2 agosto
1988, n. 35 .
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della
legge regionale 2 agosto 1988, n. 35
si applicano fino all’avvenuta trasformazione di ciascun ente
fieristico.
Note
(
1) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 1
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
(
2) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 2
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
(
3) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 3
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
(
4) Si tratta del
regolamento regionale 22
novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e
sistema di controllo e certificazione dei dati. (
Legge regionale 23 maggio 2002, n.
11 - art. 7)
(
5) Articolo così modificato
da art. 6 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale.
(
6) Comma abrogato da comma 1
art. 4
legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
(
7) Comma inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 7 aprile 2023, n. 5
(
8) Comma inserito da comma 1
art. 2
legge
regionale 7 aprile 2023, n. 5
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