Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003)
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE,
ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 E
ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002
Art. 1 - Pubblicazione della
rivista Il Diritto della Regione.
1. La Regione promuove la pubblicazione
periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su
materie di interesse regionale. (
1)
2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della
Regione.
Art. 2 - Organi della rivista.
(2)
1. Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la
Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da
un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della
Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore
responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.
3. Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare
ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato
scientifico, e nominarne i componenti.
4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di
costituzione della segreteria della rivista, a supporto
dell’attività del comitato di direzione.
5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a
titolo gratuito.
Art. 3 - Modifica della
legge regionale 8
maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della
Regione Veneto".
Art. 4 – Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”
e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’
articolo 23 della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:
“l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione
di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della
normativa vigente;”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema
penale” e successive modificazioni.
Art. 5 –
Abrogazione.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 106 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha sostituito le parole: “Giunta regionale è autorizzata a
promuovere” con le parole: “Regione promuove”.
(
2) Articolo sostituito da comma
2 art. 106 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
3) Articolo abrogato da lett.
i), comma 1, articolo 16, della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
(
4) Articolo abrogato da lett.
i), comma 1, articolo 16, della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
SOMMARIO