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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003)

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002

Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.
1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale. (1)
2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.
Art. 2 - Organi della rivista. (2)
1. Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.
3. Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.
4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell’attività del comitato di direzione.
5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.
Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
omissis (3)
Art. 4 – Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:
“l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
Art. 5 – Abrogazione.
omissis (4)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.
1. Alla rubrica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: “enti locali fideiussori” sono sostituite dalle seguenti: “enti locali garanti”.
2. Al comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
3. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Comma modificato da comma 1 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “Giunta regionale è autorizzata a promuovere” con le parole: “Regione promuove”.
(2) Articolo sostituito da comma 2 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(3) Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
(4) Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .


SOMMARIO

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