Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 (BUR n. 99/2011)
Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 (BUR n. 99/2011) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL
VENETO IN VERSIONE TELEMATICA (BURVET)
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. Il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione
telematica, di seguito denominato BURVET, è lo strumento di
conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei
regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono pubblicati.
2. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via
telematica, con modalità volte a garantire l’autenticità,
l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
Art. 2 - Articolazione,
edizioni e periodicità del BURVET.
1. Il BURVET si articola in quattro parti, i cui contenuti sono
specificati negli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. I singoli numeri del BURVET sono ordinati progressivamente per ogni
anno e, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate
dagli organi regionali o dalla struttura di cui all’articolo 13,
possono essere pubblicati in supplemento, rispetto alla edizione
ordinaria, oppure in edizione speciale e straordinaria in conformità
al manuale di cui all’articolo 14.
3. Il BURVET è pubblicato esclusivamente in forma digitale nel sito
istituzionale della Regione con periodicità settimanale, fatte salve
eventuali diverse esigenze editoriali, e comunque ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità.
4. Nel BURVET non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di
provvedimenti amministrativi o atti di rilevanza esclusivamente interna.
Art. 3 - Articolazione - parte
prima.
1. Nella parte prima del BURVET sono pubblicati:
a) le leggi regionali statutarie;
b) le leggi e i regolamenti regionali.
Art. 4 - Articolazione - parte
seconda.
1. La parte seconda del BURVET è suddivisa in due sezioni:
a) nella sezione prima sono pubblicati:
- 1) le circolari emanate dal Presidente della Giunta regionale;
- 2) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- 3) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- 4) i decreti e le ordinanze dei dirigenti delle strutture della
Giunta regionale;
- 5) i decreti dei dirigenti delle strutture del Consiglio regionale;
- 6) i decreti dei segretari della Giunta regionale e del Consiglio
regionale;
- 7) le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale;
b) nella sezione seconda sono pubblicati:
- 1) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- 2) le deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 5 - Articolazione - parte
terza.
1. Nella parte terza del BURVET sono pubblicati:
a) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi
risultati;
b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sulle questioni
in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del
Governo o di altre regioni su questioni di legittimità
costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte
costituzionale in cui la Regione è parte;
c) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di
legittimità costituzionale di leggi regionali;
d) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione e degli altri enti
pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali;
e) i bandi e gli avvisi relativi ad appalti della Regione e degli altri
enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o
regionali;
f) gli avvisi e i comunicati la cui pubblicazione sia disposta dalla
Giunta regionale o dal suo Presidente;
g) gli avvisi e i comunicati finalizzati alla informazione, alla
conoscenza o alla partecipazione al processo di formazione della
volontà della Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal
Presidente del Consiglio regionale;
h) gli avvisi e i comunicati di altri enti pubblici e soggetti privati la
cui pubblicazione sia prevista da leggi statali o regionali.
Art. 6 - Articolazione - parte
quarta.
1. Nella parte quarta del BURVET sono pubblicati gli atti di organi
statali e di enti pubblici la cui pubblicazione sia prevista da leggi
statali o regionali o si renda opportuna per esigenze di pubblica
conoscenza.
Art. 7 - Ulteriori contenuti
del BURVET e trattamento dei dati personali.
1. Nel manuale di cui all’articolo 14 può essere prevista la
pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli indicati negli articoli
3, 4, 5 e 6.
2. Gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere pubblicati per
estratto, secondo quanto precisato nel manuale di cui all’articolo
14.
3. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli
atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza,
indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modificazioni. A tal fine i
soggetti richiedenti la pubblicazione omettono le informazioni che
possono contrastare con le esigenze di tutela previste nel decreto
legislativo n. 196 del 2003.
Art. 8 - Valore del testo
pubblicato.
1. I testi degli atti pubblicati nel BURVET si presumono conformi
all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino
a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione
dell’originale o della copia conforme all’originale.
2. Qualora si rilevino difformità tra il testo trasmesso per la
pubblicazione e il testo pubblicato, oppure tra il testo originale e il
testo trasmesso, la correzione è disposta mediante un comunicato che
indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto,
prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.
3. La pubblicazione nel BURVET dei testi legislativi aggiornati e
coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata
nel BURVET contenente la relativa legge regionale di modifica o di
integrazione.
Art. 9 - Numerazione atti.
1. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d’ordine
attribuito all’atto di promulgazione del Presidente della Giunta
regionale; i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero
d’ordine attribuito all’atto di emanazione del Presidente
della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti
regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno
solare.
2. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e
dai dirigenti regionali è, per ogni tipo di atto, rigorosamente
progressiva, con riferimento all’anno solare.
Art. 10 - Adempimenti
redazionali.
1. In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali, sono pubblicate,
secondo le modalità indicate nel manuale di cui all’articolo
14, note informative riguardanti:
a) il procedimento di formazione della legge o regolamento regionale con
l’indicazione del primo firmatario;
b) le relazioni al Consiglio regionale;
c) il contenuto delle disposizioni normative espressamente citate nel
testo pubblicato;
d) la struttura regionale competente alla gestione degli adempimenti
amministrativi connessi all’attuazione della legge o del
regolamento.
Art. 11 - Tariffe delle
inserzioni.
1. La pubblicazione degli atti della Regione effettuata nel BURVET è
gratuita.
2. È, altresì, gratuita la pubblicazione effettuata nel BURVET
degli atti di altri enti ed amministrazioni che siano stati adottati per
conto della Regione o su incarico della stessa.
3. Salvo le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la pubblicazione degli atti
nel BURVET è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla
Giunta regionale.
Art. 12 - Consultazione.
1. La consultazione del BURVET nel sito istituzionale della Regione
è libera e gratuita ed è garantita presso gli uffici per le
relazioni con il pubblico (URP) della Regione e gli altri uffici
individuati nel manuale di cui all’articolo 14, nonché presso
le biblioteche o altri uffici degli enti locali allo scopo individuati
dagli enti medesimi.
2. Presso gli enti di cui al comma 1 è messa a disposizione, per la
visione gratuita, almeno una copia stampata dell’ultimo numero del
BURVET.
3. Il rilascio di copie del BURVET, su richiesta dei soggetti
interessati, avviene previo pagamento di un contributo in misura
corrispondente a quello fissato per l’estrazione di copie di atti
amministrativi.
Art. 13 - Organizzazione.
1. La direzione, gestione, redazione e pubblicazione del BURVET sono di
competenza di apposita struttura della segreteria della Giunta regionale.
2. Il Segretario della Giunta regionale è il direttore responsabile
del BURVET.
Art. 14 - Manuale.
1. La Giunta regionale adotta il manuale in cui sono stabilite le regole
e gli aspetti operativi relativi alla redazione e pubblicazione del
BURVET.
2. Nel manuale di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e successive modificazioni, sono definiti in particolare:
a) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati,
in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
b) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi
pubblicati;
c) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua
operatività continuativa;
d) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione
delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del
BURVET;
e) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati
alla pubblicazione, atte a garantirne l’integrità e la
certezza della provenienza;
f) le modalità di realizzazione della sezione nel sito istituzionale
della Regione dedicata al BURVET, con motore di ricerca idoneo a
consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili;
g) le modalità di realizzazione del servizio di newsletter, con
possibilità di invio selettivo delle parti del BURVET prescelte
dall’utente;
h) i presupposti per la individuazione degli ulteriori atti da
pubblicare;
i) le modalità di pubblicazione per estratto degli atti;
l) eventuali adempimenti redazionali, inclusa l’indicazione
specifica della struttura proponente il provvedimento regionale;
m) i tempi di pubblicazione degli atti nel BURVET, nel caso in cui gli
stessi non siano già stabiliti in altro atto;
n) le modalità di correzione degli atti pubblicati;
o) le modalità di pagamento delle inserzioni;
p) le modalità di introito del contributo;
q) le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo;
r) le modalità per la pubblicazione delle leggi regionali nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62
“Costituzione e funzionamento degli organi regionali”,
dell’articolo 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839
“Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana” e dell’articolo 19, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 “Approvazione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana”.
3. I provvedimenti di attuazione del manuale sono adottati dalla
struttura di cui all’articolo 13.
Art. 15 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) stabilisce gli indirizzi da applicare ai rapporti contrattuali in
essere;
b) adotta il manuale di cui all’articolo 14;
c) adotta il provvedimento recante le modalità di esercizio del
diritto di accesso e di rilascio di copie documentali, nelle more
dell’approvazione della legge regionale in materia di disciplina
del procedimento amministrativo.
2. Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione nel BUR del manuale di cui all’articolo 14.
3. Sino all’approvazione delle tariffe di cui all’articolo
11, si applicano le tariffe vigenti.
Art. 16 - Abrogazioni.
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono
abrogate la
legge
regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino
della Regione Veneto” e successive modificazioni nonché le
relative disposizioni modificative di seguito indicate:
a)
legge regionale
17 aprile 1990, n. 26 “Modifiche alla
legge regionale 8 maggio 1989, n. 14
“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto” e
della
legge
regionale 28 giugno 1974, n. 35 “Funzionamento degli organi di
controllo” ”;
b) articolo 3 della
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1993)”;
c) articolo 2, comma 2, della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1993”;
d) articolo 4 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1994)”;
e) articolo 7 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1996)”;
f) articolo 14 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione e per l’anno finanziario 1997”;
g) articolo
28 della
legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione e per
l’esercizio finanziario 1998”;
h) articolo 16 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2001”;
i) articolo 3 e articolo 5 della
legge regionale 4 aprile 2003, n. 9
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato
alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il Diritto della
Regione, alla modifica della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
alla modifica della legge finanziaria regionale 2002”.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 11
sono introitate nell’upb E0040 “Vendita di Beni” del
bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro
320.000,00 per gli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0011 “Attività di informazione e
comunicazione istituzionale ai cittadini” del bilancio di
previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 18 - Entrata in
vigore.
1
. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto.
SOMMARIO