Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997)
Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 (BUR n. 4/1997) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE (1) (2)
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1 - Finalità ed ambito
di applicazione.
1. La presente legge disciplina le funzioni degli organi di
governo e l'organizzazione delle strutture della Regione, lo svolgimento
dell'attività amministrativa e l'assetto della dirigenza secondo i
principi fondamentali espressi dallo Statuto e dal D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire
la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. I rapporti di lavoro dei dirigenti, come quelli del restante
personale regionale, sono regolati dalle disposizioni del Capo I, titolo
II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nella impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal
D.Lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni della presente legge.
TITOLO II
Organizzazione e attività di governo
Art. 2. - Attività di governo.
1. Nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo
determinato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce e
realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed
esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione.
2. La Giunta regionale in particolare delibera:
a) sugli obiettivi, sui programmi, sui piani, sui progetti per
l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal
Consiglio regionale;
b) sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei
relativi procedimenti allo scopo di assicurare l'imparzialità, il
buon andamento, la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa
regionale;
c) sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione
regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti, nonché
delle agenzie e aziende regionali, anche con riferimento all'esercizio
dei poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali
e di controllo;
d) sulle disposizioni generali per l'organizzazione, il funzionamento, la
vigilanza dei servizi e degli uffici regionali allo scopo di assicurarne
l'efficienza e l'economicità;
e) sui procedimenti e sulle modalità di attuazione delle verifiche,
della vigilanza e dei controlli sull'attività dell'amministrazione
regionale e su quella degli enti, aziende, agenzie e organismi regionali,
nonché sui procedimenti di verifica e controllo in ordine alla
rispondenza dei risultati della gestione regionale e di quella dei
predetti enti, aziende, agenzie ed organismi regionali alle direttive
degli organi di governo regionale;
f) sugli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti
concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie e
il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
g) sulla costituzione a tempo determinato di strutture straordinarie per
la realizzazione di specifici obiettivi, determinati in relazione agli
indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio regionale, e
in relazione al disbrigo di affari di particolare complessità.
3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento il
Presidente promuove e coordina l'attività dei membri di Giunta in
ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare,
agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.
Art. 3 - Funzionamento degli
organi di governo.
1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e
può affidare a singoli o più membri il compito di provvedere
permanentemente all'istruzione di affari, piani, programmi per materie
determinate e per gruppi di materie affini e di stabilire i criteri per
la loro realizzazione ed esecuzione.
2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri
stabiliti e determinati dalla Giunta:
a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli
indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a
organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di
vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente, tutti
gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per
l'esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate,
concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni
della Giunta;
f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro
attività.
3. La Giunta regionale in qualsiasi momento può revocare, con
le stesse modalità dell'attribuzione prevista dall'
articolo 33 dello
Statuto, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo,
provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro
diversa assegnazione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate, in
quanto sia necessario per la materia trattata, dal parere di
regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente della
struttura competente e, qualora comportino spese, dal parere di
regolarità contabile del dirigente della struttura competente.
TITOLO III
Organizzazione e attività di gestione
Art. 4 - Compiti e responsabilità di
gestione.
1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai
dirigenti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della correttezza della gestione amministrativa, nonché
del buon andamento e dell'efficienza degli uffici e dei servizi e delle
strutture regionali ai quali sono preposti e dell'osservanza delle forme,
delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di
competenza.
2. Essi rispondono dei risultati della gestione, in relazione agli
obiettivi dell'amministrazione regionale.
Art. 5 - Criteri di
organizzazione.
1. L'azione regionale è ispirata ai principi di
imparzialità, di efficacia e di economicità.
2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti
rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni
strumentali;
b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse
strutture e posizioni;
c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere
di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) trasparenza attraverso l'utilizzazione degli uffici per l'informazione
ai cittadini istituiti a norma dell'
articolo 17 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni, quali sportelli per le
relazioni con il pubblico da attivarsi d'intesa con gli enti locali;
e) attribuzione, con provvedimento della Giunta regionale, ad un'unica
struttura della responsabilità complessiva di ciascun procedimento,
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) snellimento e speditezza delle procedure attraverso la riduzione dei
tempi dell'azione amministrativa;
g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
h) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di
lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del
lavoro privato;
i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato
dell'attività lavorativa;
l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione
nonché tra la stessa Regione, gli Enti locali e gli Enti regionali
non economici.
Art. 6 - Ordinamento delle
strutture regionali.
1. L'organizzazione amministrativa
della Regione si articola in:
A.1. Segreteria generale della Programmazione;
A.2. Segreteria generale del Consiglio regionale;
B. Segreterie regionali;
C. direzioni regionali;
D. servizi, posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e
consulenza e altre unità operative;
E. uffici ed altre unità operative.
Art. 7 - Organizzazione
amministrativa della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall'insediamento, sentita la competente Commissione
consiliare, individua non più di undici Segreterie regionali. A
ciascuna Segreteria corrisponde un'area di coordinamento.
2. La Giunta regionale nello stesso termine di sessanta giorni
dall'insediamento istituisce:
a) la Segreteria della Giunta regionale;
b) il Gabinetto del Presidente della Regione.
3. La Segreteria della Giunta regionale assicura la
regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la
diramazione delle direttive impartite. Il segretario della Giunta
regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame
della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza
formali, attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta e
cura i rapporti con la Commissione di controllo sugli atti
dell'amministrazione regionale.
4. Il Gabinetto del Presidente riferisce a quest'ultimo, a cui
assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio
delle relative funzioni e si avvale di una segreteria quale unità di
supporto diretto dell’attività dello stesso. (
3)
5. La Giunta regionale attiva altresì le unità di
progetto, nonché le posizioni dirigenziali di supporto, individuando
fra l'altro, la collocazione dell'unità di progetto e delle
posizioni dirigenziali di supporto in modo da garantire il loro
collegamento alle strutture competenti per materia.
6. Sono istituite, altresì, le Segreteria del Presidente e
dei membri della Giunta regionale quali unità di supporto diretto
all'attività degli stessi.
7. È istituito l'Ufficio stampa della Giunta regionale al
quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero
stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti
all'Ordine.
8. La Giunta regionale nomina inoltre Commissari straordinari per
l'adempimento di compiti speciali e comunque temporanei delimitandone gli
obiettivi, i poteri e la durata.
Art. 8 - Organizzazione
amministrativa del Consiglio regionale.
Da 1 a 10 bis omissis (
4)
10 ter L’intero trattamento economico fondamentale
dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli
incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre,
con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi
dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153
“Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28
febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali
per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione
di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma
dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (
5)
Art. 9 - Compiti del
Segretario generale della programmazione.
1. Il Segretario generale della programmazione regge la Segreteria
generale della programmazione ed è responsabile del conseguimento
degli obiettivi generali fissati dagli organi di governo, ai quali
fornisce l'assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare il Segretario generale della programmazione:
a) svolge attività di supporto all'azione degli organi di governo
per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge,
nonché per la definizione dei progetti di cui all'
articolo 17. A tal fine elabora
proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture
regionali;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed
il conseguimento degli obiettivi generali fissati dagli organi di
governo;
c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma della Giunta regionale, assicurando il quadro informativo sullo
stato di attuazione del programma di governo;
d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione
delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento
assicurando unità di indirizzo;
e) promuove riunioni di servizio con i dirigenti quando la natura e la
complessità degli interessi pubblici coinvolti in un determinato
affare lo renda opportuno;
f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per
esprimere eventuali pareri consultivi;
g) il Segretario generale della Programmazione può avocare in via
d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti
amministrativi di competenza degli altri dirigenti regionali ai fini del
coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via
amministrativa.
Art. 10 - Compiti dei
Segretari regionali.
1. I Segretari regionali, scelti ai sensi dell'
articolo 52 dello
Statuto, sono quei dirigenti regionali che svolgono compiti di
coordinamento ai fini della realizzazione degli obiettivi
dell'amministrazione regionale. A tale scopo:
a) svolgono, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Segretario
generale della programmazione e per l'area di rispettiva competenza,
l'attività di assistenza e supporto all'azione degli organi di
governo elaborando proposte per la formulazione di piani, programmi e
progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla
semplificazione delle procedure, assicurando per quanto di competenza lo
svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi, ed
esercitando anche il controllo di gestione;
b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari
programmi fornendo alla Giunta regionale le opportune indicazioni per
garantire i risultati previsti ed operando, anche per l'individuazione di
risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della
realizzazione degli obiettivi generali connessi alle funzioni ad essi
conferiti.
2. I Segretari regionali collaborano nell'attività di
formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono
coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione.
Essi si riuniscono in collegio periodicamente allo scopo di assicurare
uno sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. I Segretari regionali avocano in via d'urgenza, con motivato
provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli
altri dirigenti regionali dell'area di pertinenza ai fini del suo
coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via
amministrativa. Nell'ipotesi di persistente inerzia degli altri dirigenti
regionali nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel
compimento di atti vincolati e/o indifferibili possono esercitare il
potere sostitutivo.
Art. 11 - Nomina dei
Segretari, del Segretario della Giunta regionale e del Dirigente del
Gabinetto del Presidente. (7)
1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di
Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali
sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore
a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 dello
Statuto. (
8)
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti
esclusivamente a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione
per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende
private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di
attività scientifiche o professionali.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono comprovati dal relativo
curriculum di cui è disposta la pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione del Veneto, in allegato al provvedimento di
nomina.
4. L'incarico di dirigente la segreteria della Giunta regionale
è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, a persona in
possesso di documentata esperienza professionale tra il personale
dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto
dall'esterno con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti
di cui al comma 2.
5. L'incarico di dirigente dell'ufficio di Gabinetto del
Presidente è conferito dal Presidente, a persona in possesso di
documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in
possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con
contratto a tempo determinato.
6. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario
della Giunta regionale e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del
Presidente, assumono, se esterni, all'atto del conferimento dell'incarico
lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non
possono partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso a ruolo
regionale.
7. La disciplina normativa dei Segretari generali, dei Segretari
regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente dell'ufficio di
Gabinetto del Presidente, per quanto non espressamente previsto nel
conferimento di incarico e nel contratto individuale, è determinato
in conformità alle disposizioni che regolano lo stato giuridico del
personale regionale in quanto compatibili con la natura del rapporto.
8. Il conferimento dell'incarico dei Segretari generali, dei
Segretari regionali, del Segretario della Giunta e del Dirigente
dell'ufficio di Gabinetto del Presidente a dipendenti regionali,
determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il
periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico
corrisposto ai sensi del comma 10. (
9)
9. I Segretari generali, i Segretari regionali, il Segretario
della Giunta e il Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente non
possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti
politici ed avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
10. Gli elementi essenziali del contratto individuale relativo ai
Segretari generali, ai Segretari regionali, al Segretario della Giunta ed
al Dirigente dell'ufficio di Gabinetto del Presidente, ivi comprese le
clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito
provvedimento della Giunta regionale. Il trattamento economico è
concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per
le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di
mercato per figure dirigenziali equivalenti.
Art. 12 - Assenza,
temporaneo impedimento, dimissioni dei Segretari regionali.
1. Ove il Segretario generale
della programmazione o un Segretario regionale siano assenti o
temporaneamente impediti ad esercitare l'incarico, le relative funzioni
sono svolte rispettivamente da un Segretario regionale indicato dalla
Giunta regionale o da altro Segretario regionale scelto dal Segretario
generale della programmazione. Qualora siano assenti o temporaneamente
impediti ad esercitare l'incarico il Segretario generale del Consiglio
regionale o il Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e
legislativi, le relative funzioni sono rispettivamente svolte dal
Segretario regionale o da altro dirigente regionale indicato dall'Ufficio
di Presidenza su proposta del Segretario generale.
2. Un dirigente regionale o un dirigente indicato dalla Giunta
regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario
della Giunta regionale. (
10)
3. Un dirigente regionale indicato dal Presidente della Regione
sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il responsabile
dell'ufficio di Gabinetto del Presidente.
4. Le dimissioni dei Segretari generali e dei Segretari regionali
devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale con
preavviso di almeno tre mesi.
5. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, o ove
trattasi del Segretario generale del Consiglio regionale o del Segretario
regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può
esonerare dall'obbligo del preavviso.
Art. 13 - Direzioni
regionali.
1. Le direzioni regionali sono
strutture organizzative coincidenti ciascuna con un settore omogeneo
costituito da più servizi competenti su funzioni generali di grande
rilevanza o su uno o più settori tra loro interconnessi, nonché
da funzioni, programmi e progetti complessi aventi carattere
interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture
diverse.
2. Le direzioni regionali sono destinatarie delle funzioni
regionali i cui procedimenti vengono predeterminati dalle leggi
regionali, dalle disposizioni e dagli atti di indirizzo impartiti dagli
organi elettivi regionali.
3. Le direzioni regionali sono costituite dalla Giunta regionale,
svolte le opportune indagini conoscitive, entro sessanta giorni
dall'insediamento.
4. Ogni direzione regionale è articolata in servizi e uffici
attivati dalla Giunta regionale.
6. Alle direzioni regionali sono preposti i dirigenti cui è
attribuita per la durata dell'incarico la posizione funzionale di
dirigente regionale.
Art. 14 - Costituzione delle
direzioni regionali.
1. Le direzioni regionali sono
costituite per gruppi di materie e possono essere modificate per esigenze
individuate dalla Giunta regionale.
2. Con la costituzione delle direzioni regionali di cui al comma
1, la Giunta regionale individua anche il loro inserimento nell'area
assegnata al coordinamento di ciascuna Segreteria regionale.
3. La Giunta regionale, svolte le opportune indagini conoscitive,
individua le strutture organizzative, le competenze, il relativo
personale e le altre risorse strumentali e finanziarie.
4. Al fine di adeguare le funzioni regionali alle istanze della
comunità amministrata, alle deleghe e al decentramento
amministrativo, contestualmente ai disegni di legge collegati
rispettivamente al bilancio annuale di previsione e all'assestamento del
bilancio, la Giunta regionale può:
a) confermare o modificare, sentita la competente Commissione consiliare,
il numero e la tipologia delle strutture dirigenziali occorrenti per
assicurare lo svolgimento delle competenze e dei programmi da attuare;
b) individuare le procedure da semplificare o da abrogare.
Art. 15 - I servizi.
1. I servizi sono le strutture organizzative direzionali di base,
individuate per ambiti di funzioni e attività settoriali, alle quali
competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per
materia, l'attuazione di programmi e progetti relativi ad attività
continuative, tecniche o amministrative, anche complesse o connesse a
più procedimenti o procedure e lo svolgimento di attività di
intervento esterno o di supporto interno.
2. La Giunta regionale provvede all'attivazione dei servizi
nell'ambito di ciascuna direzione regionale su proposta del dirigente
regionale competente, sentito il relativo Segretario regionale.
3. Ai servizi sono preposti i dirigenti cui è attribuita, per
la durata dell'incarico, la posizione funzionale di dirigente di
servizio.
Art. 16 - Gli uffici.
1. Gli uffici sono strutture
organizzative indirizzate all'esercizio di attività amministrative
oggettivamente definite. Sono attivati su proposta dei dirigenti
regionali delle strutture di relativa competenza, sulla base di criteri
di omogeneità e con riguardo a finalità specifiche in funzione
del raggiungimento degli obiettivi propri del servizio o della direzione
regionale cui appartengono.
2. Sono assimilate agli uffici le unità operative costituite
per periodi determinati quali strutture organizzative di supporto alle
direzioni regionali o ai servizi in relazione a particolari obiettivi o
attività amministrative.
3. Agli uffici e alle unità operative ad essi assimilate
è preposto personale in possesso della qualifica di quadro.
3 bis. Sono istituite
posizioni organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o
di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca,
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia
ed esperienza. (
12)
3 ter. Le posizioni di lavoro di cui al comma 3 bis possono essere
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D,
sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla
disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie
Locali. (
13)
3 quater. In via di prima individuazione delle posizioni
organizzative di cui al comma 3 bis, il fondo previsto
dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico del personale del comparto Regioni-Autonomie locali,
è integrato di lire 1.300 milioni (capitolo n. 5012). (
14)
Art. 17 - Unità di
progetto.
1. Con provvedimento della Giunta
regionale, sentiti i Segretari regionali competenti, possono essere
istituite unità di progetto per l'attuazione di programmi a termine,
di complessità e rilevanza strategica in relazione agli obiettivi
individuati dagli strumenti della programmazione regionale con
individuazione della relativa struttura di supporto.
2. Le unità sono dirette da un dirigente regionale
responsabile del progetto.
3. Il responsabile del progetto assicura la sua attuazione e
dispone a tal fine, secondo i criteri, i limiti e le procedure indicati
nel provvedimento della Giunta regionale, degli stanziamenti iscritti nei
capitoli di spesa necessari per la sua attuazione assumendo gli impegni
di spesa.
4. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti membri dei gruppi
di lavoro, per l'attuazione di sottoprogetti ad essi assegnati dal
responsabile del progetto stesso.
Art. 18 - Commissari
straordinari della Giunta regionale.
1. Per particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo degli uffici regionali o tra gli uffici regionali e le
amministrazioni provinciali e comunali, la Giunta regionale può
procedere alla nomina di commissari straordinari della Giunta, ferme
restando le attribuzioni proprie della Giunta stessa.
2. L'incarico è conferito per il tempo indicato nell'atto di
nomina, salvo proroga o revoca e con lo stesso atto sono determinati i
compiti del commissario straordinario, con le relative deleghe, le
dotazioni di mezzi e di personale.
3. Il Commissario straordinario è nominato tra i Segretari
regionali o i dirigenti, o anche tra soggetti esterni
all'amministrazione, e riferisce alla Giunta regionale.
4. Della nomina e dei compiti del Commissario straordinario il
Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale.
Art. 19 - Segreterie dei
componenti della Giunta regionale.
1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta
regionale, il Gabinetto del Presidente per lo svolgimento delle
rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche
unità organizzative denominate segreterie. (
15)
2. Le segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un
responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di
personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento
dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato,
nominato dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del
Presidente, del Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.
3. Ai responsabili delle segreterie è attribuito per la
durata dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente
preposto alla direzione di un servizio. Il conferimento degli incarichi
in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali,
determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il
periodo dell’incarico. (
16)
3 bis Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può
essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al
comma 2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento
economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui
al comma 3 bis dell'articolo 16. (
17)
3 ter L’intero trattamento economico fondamentale
dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli
incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della
media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della
legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione
di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. (
18)
4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a
tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente
alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale,
sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il
contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al
presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in
ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha
proposto l'assunzione.
Art. 20 - Dirigenza.
1. La funzione dirigenziale è
ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale
correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle
abilitazioni professionali prescritte dalla legge.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso
intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari,
delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite
alle posizioni da ricoprire.
4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in
relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni
caso richiedere:
a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica
amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in
qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e
responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella
dirigenziale.
5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita
dal comprovato esercizio della libera professione o di altre
attività professionali di particolare qualificazione.
6. Per il conferimento di incarichi di dirigente regionale di cui
all'articolo 22, la Giunta regionale può avvalersi di organismi
privati di selezione del personale, particolarmente qualificati per la
predisposizione delle procedure per la valutazione dei candidati, sul
piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle
capacità professionali riferite alle posizioni da ricoprire.
7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere
altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre
pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente.
7 bis. Al personale appartenente all’area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio
sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso
strutture regionali in posizione di comando, è garantito il
trattamento economico globale già in godimento qualora più
favorevole. (
19)
7 ter. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione
regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso
l’azienda di provenienza per la prosecuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini
della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi
di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale
di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all’azienda
che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio
prestato. (
20)
Art. 21 - Incarichi
dirigenziali.
1. Gli incarichi di funzioni
dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale sulla base dei
seguenti criteri:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello
svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da
conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le
funzioni da attribuire.
2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La
durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve
superare i cinque anni. (
21)
3. Al personale in possesso della qualifica di dirigente possono
essere conferiti incarichi tecnico-professionali per lo svolgimento di
attività di elaborazione, studio e ricerca ovvero di verifica,
controllo e vigilanza di programmi e progetti, nonché per lo
svolgimento di attività ispettive.
Art. 22 - Incarico di
dirigente regionale.
1. L'incarico di dirigente
regionale è conferito anche a persone esterne alla amministrazione
regionale, in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 11, comma 2, con
contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il
contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla
fine della legislatura.
2. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi
comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
3. Il conferimento dell'incarico di dirigente regionale a
dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza
assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento
economico corrisposto. (
22)
3 bis. Per i dirigenti del servizio sanitario nazionale il
contratto di diritto privato di cui al comma 1 deve garantire un compenso
non inferiore al trattamento economico globale già in godimento.
(
23)
Art. 23 - Compiti dei
dirigenti regionali.
1. I dirigenti cui è
attribuita la funzione di dirigente regionale sono sovraordinati ai
dirigenti dei servizi rientranti nelle direzioni regionali cui sono
preposti, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di
controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. Ai dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente
regionale spetta:
a) formulare alla Giunta regionale, sentito il Segretario regionale
competente, proposte in ordine agli obiettivi della direzione regionale
cui sono preposti e delle strutture appartenenti alla stessa e alle
conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e
strumentali;
b) pianificare, di concerto con i dirigenti dei servizi, l'attività
e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati,
coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e
l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;
c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi
compresi quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni
servizio della direzione regionale;
d) verificare l'attività dei dirigenti preposti alle strutture
dipendenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia
ingiustificata degli stessi;
e) definire, sentiti i dirigenti di servizio, secondo i principi di legge
e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico
e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale
esame con le OOSS di cui all'articolo 45, comma 8 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
f) individuare, d'intesa con i dirigenti di servizio, le modalità di
organizzazione interna delle strutture facenti capo alla direzione
regionale e adottare gli atti per la mobilità tra strutture
appartenenti alla medesima, nonché provvedere direttamente alla
gestione del personale assegnato alla struttura di diretta competenza,
nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il
personale;
g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza,
secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
h) coordinare nella direzione regionale l'attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione
interna e i processi di formazione;
i) proporre nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure
conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare;
l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
l bis) stipulare i contratti; (
24)
l ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni
amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa
vigente; (
25)
m) di proporre, di concerto con la struttura competente, alla Giunta
regionale, di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di
transigere.
3. Il dirigente regionale individua il dirigente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 24 - Compiti dei
dirigenti.
1. I dirigenti a cui è
attribuita la funzione di dirigente di servizio sono preposti ai servizi
e svolgono le seguenti funzioni:
a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono
l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di
gestione per la struttura di competenza;
b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza
coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della
produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e
adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso
di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro
ufficio o per il collocamento in mobilità;
d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che fanno capo alla
struttura e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il
rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
e) attribuiscono i trattamenti economici accessori per quanto di
competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
g) formulano proposte al dirigente regionale in ordine anche alla
adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli
uffici.
Provvedono altresì, su incarico della Giunta regionale, a stipulare
contratti. (
26)
Art. 25 - Verifica e
valutazione dell'attività di gestione.
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione
delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e
della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono
preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti regionali trasmettono al
Segretario regionale competente e questi per il tramite del Segretario
generale della programmazione alla Giunta regionale, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma
operativo per l'anno in corso.
2. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione
annuale da parte della Giunta regionale anche ai fini dello sviluppo
professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione
della retribuzione di risultato.
3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario
generale della programmazione o dei Segretari può disporre in ogni
tempo la valutazione del dirigente avvalendosi del comitato di cui
all'articolo 26.
4. La eventuale valutazione negativa è contestata al
dirigente dal Segretario generale della programmazione e a quest'ultimo
dal Presidente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per
controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
5. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente,
dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto
idoneo, ovvero il licenziamento nel caso in cui ricorrano le condizioni
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Per quanto riguarda i dirigenti in servizio presso il Consiglio
regionale la relazione di cui al comma 1 è trasmessa tramite il
Segretario generale del Consiglio all'Ufficio di Presidenza. La
valutazione e i provvedimenti di cui al presente articolo sono assunti
dalla Giunta regionale su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza
che si avvale del comitato di cui all'articolo 26.
Art. 26 - Comitato di
valutazione.
1. É istituito un Comitato di
valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa
di cui all'articolo 25 e ai fini dell'applicazione dell'articolo 20,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il comitato è costituito con provvedimento della Giunta
regionale, è presieduto dal Segretario generale della programmazione
ed è composto da dirigenti e/o da esperti esterni in numero non
inferiore a tre e non superiore a nove.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni apposite con
organismi pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
4. Il comitato di valutazione elabora i criteri del processo di
valutazione ed assicura la correttezza metodologica dello stesso.
5. Il comitato resta in carica per tre anni; i membri interni non
sono immediatamente rieleggibili.
Art. 26 bis - Mobilità del personale con
qualifica dirigenziale.
TITOLO IV
I procedimenti amministrativi
Art. 27 - Sfera di
applicazione.
1. Nell'ambito delle disposizioni dell'
articolo 53 dello
Statuto e di quelle richiamate, come fondamentali, dall'articolo 1 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il procedimento di formazione degli atti
amministrativi della Regione al fine del buon andamento, dell'efficacia,
dell'economicità, dell'imparzialità, della pubblicità e
della semplificazione dell'azione amministrativa è retto dalle
disposizioni generali contenute nei Capi I, II, III, IV della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni concernenti i
termini per l'inizio e la conclusione del procedimento, la motivazione e
la pubblicità degli atti, la responsabilità dell'istruttoria e
dei provvedimenti finali, la partecipazione al procedimento.
2. Tali disposizioni e quelle del presente titolo si applicano
all'attività amministrativa svolta dall'organizzazione e dalle
strutture regionali e la loro osservanza deve essere prevista e
disciplinata dalle leggi di delega delle funzioni alle aziende ed Enti
locali di cui all'
articolo 55 dello Statuto e negli atti costitutivi degli Enti
e degli organismi pubblici di cui all'
articolo 50 dello
Statuto stesso.
Art. 28 -
Responsabilità del procedimento.
2. Ferme le attribuzioni e le funzioni degli organi elettivi
regionali come previste dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e
in particolare dalle disposizioni del Titolo II della presente legge, nei
procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente
legislazione regionale si intende sostituito alla Giunta regionale e al
Presidente della Giunta il dirigente responsabile, nella struttura
organizzativa di competenza, ai fini dell'adozione del provvedimento
finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria.
3. Per tutte le altre fasi dei procedimenti già disciplinati
dalla vigente legislazione regionale si applicano dall'entrata in vigore
della presente legge, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
Capi I, II, III, IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità all'articolo 27.
4. Il responsabile del procedimento deve astenersi o può
essere ricusato dagli interessati di cui all'articolo 29 quando versi in
una delle ipotesi che nel Codice processuale civile determinano l'obbligo
dell'astensione del giudice.
5. Il Presidente della Giunta regionale, cui deve essere
comunicata l'astensione ovvero trasmessa l'istanza motivata di
ricusazione, assume le conseguenti determinazioni nel termine di giorni
quindici dalla comunicazione dell'astensione ovvero dalla trasmissione
dell'istanza.
Art. 29 - Partecipazione al
procedimento.
1. Si considerano interessati al procedimento amministrativo tutti
i soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive, nonché
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, organizzazioni
o comitati ai quali dall'attività o dal procedimento
dell'amministrazione possano derivare un pregiudizio o un vantaggio o
comunque effetti immediati e diretti.
Art. 30 - Disciplina del
procedimento amministrativo degli organi elettivi regionali.
1. L'attività del Consiglio regionale e quella degli altri
organi elettivi regionali, in quanto diretta all'emanazione di atti
amministrativi generali, di programmazione, di pianificazione, di
organizzazione, di imposizione di oneri generali resta disciplinata dalle
particolari disposizioni che ne regolano la funzione.
TITOLO V
Norme transitorie ed abrogazioni
Art. 31 - Dotazione
organica.
1. La Giunta regionale procede
alla determinazione della dotazione organica ed, almeno a scadenza
triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione
organica per categoria in relazione anche ai processi di delega di
funzioni agli enti locali, dandone informazione alla Commissione
consiliare competente. (
29)
2. La Giunta regionale stabilisce i profili professionali in cui
si articolano le qualifiche funzionali e la ripartizione in tali profili
dei posti di organico assegnati ad ogni qualifica.
3. La dotazione complessiva dell'organico della qualifica
dirigenziale è fissata nel numero massimo di 320 unità.
4. Sino alla definizione della nuova dotazione organica
complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di
lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è
temporaneamente confermata quella vigente al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, salvo quanto stabilito al comma 3.
5. La Giunta regionale individua l'articolazione delle posizioni
funzionali, nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalle norme
legislative e contrattuali vigenti.
6. Per quanto attiene la struttura organizzativa del Consiglio
regionale, la Giunta regionale emana i provvedimenti di cui ai commi 1, 2
e 5 previa intesa con l'Ufficio di Presidenza.
Art. 32 - Disposizioni
transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
1. Nella prima applicazione della presente legge o, comunque, non
oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il sessanta per
cento dei posti di dirigente è attribuito attraverso concorso per
titoli ed esami.
2. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati
nel ruolo unico regionale, assunti tramite concorso per esami, in
possesso del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nelle
qualifiche funzionali VII e VIII. Sono ammessi altresì a partecipare
i dipendenti inquadrati a seguito di concorso per esami e prima
dell'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime qualifiche e
che abbiano un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle
stesse.
3. L'anzianità complessiva di cui al comma precedente deve
essere dimostrata alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione del Veneto del bando emesso per i concorsi da espletare in
attuazione del presente articolo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti i
profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la
composizione delle Commissioni di concorso nonché le materie oggetto
delle prove.
Art. 33 - Enti
strumentali.
1. Le norme della presente legge si applicano al personale degli
enti pubblici non economici dipendenti o strumentali, tenuto conto della
specificità degli ordinamenti dei singoli enti.
2. Il personale dipendente dalla Regione, qualora assuma funzioni
di direttore presso gli enti di cui al comma 1, viene collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. (
30)
Art. 33 bis –
Società a partecipazione regionale.
1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di
Amministratore unico o delegato di società a partecipazione
regionale non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in
aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza
per l’intera durata dell’incarico.
2. L’Amministrazione regionale provvede, per l’intera durata
dell’aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi
contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da
determinarsi sulla retribuzione percepita all’atto del collocamento
in aspettativa di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto
l’onere sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della
quota a carico del dipendente. (
31)
Art. 34 - Disposizioni
organizzative transitorie.
1. In fase di prima applicazione della presente legge il
Segretario generale del Consiglio e l'Assistente alla Segreteria generale
del Consiglio, in carica alla data di entrata in vigore della stessa
legge, sono confermati nelle nuove posizioni rispettivamente di
Segretario generale del Consiglio e di Segretario regionale per gli
affari generali, giuridici e legislativi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'
articolo 8.
2. In fase di prima applicazione della presente legge il
Segretario generale della programmazione, i dirigenti le Segreterie
regionali e gli assistenti alla Segreteria generale della programmazione
ed alla Segreteria regionale per il territorio, in carica alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono confermati nelle nuove
posizioni di Segretario generale della programmazione e di Segretario
regionale di cui all'
articolo
6 e all'
articolo 7,
comma 1, per l'area assegnata con provvedimento della Giunta regionale.
3. In attesa dell'adempimento di cui al comma 1 dell'
articolo 14 continuano ad operare
i dipartimenti, i servizi e gli uffici individuati nel vigente
ordinamento e il personale dirigenziale conserva la rispettiva qualifica
e le relative funzioni.
4. Fino alla costituzione e attivazione delle nuove strutture di
cui all'
articolo 6, la
graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento all'articolazione
delle strutture previste dalla
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche e integrazioni.
5. Ai dirigenti già collocati in aspettativa senza assegni,
ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, la retribuzione di posizione, esclusivamente ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza, viene determinata facendo
riferimento alla posizione precedentemente ricoperta ovvero, in caso di
rideterminazione degli uffici dirigenziali, a posizione di pari valenza.
6. Per quanto riguarda i giornalisti assegnati all'Ufficio stampa
del Consiglio regionale e all'Ufficio stampa della Giunta regionale sono
comunque fatte salve le posizioni contrattuali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 - Norma
finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
fatta esclusione di quanto indicato nei successivi commi 2 e 3, fanno
carico ai capitoli nn. 60 e 5010 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli del bilancio
degli anni successivi.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il capitolo n.
5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale assume
la seguente denominazione "Fondo per il trattamento economico accessorio
e per l'indennità di risultato" e al relativo stanziamento si
provvede, con legge di bilancio, in accordo con quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. All'onere derivante dal funzionamento e dall'attività del
comitato di valutazione di cui all'
articolo 26, quantificato in lire 100 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari 1997 e 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5010
del bilancio pluriennale 1996-1998 relativamente ai medesimi esercizi
finanziari.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e
successivi è istituito il capitolo n. 5008 "Spese per il
funzionamento e l'attività del comitato di valutazione - spesa
obbligatoria - con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascun
esercizio finanziario 1997 e 1998", da determinarsi con legge di bilancio
per gli esercizi finanziari successivi.
5. All'onere derivante da quanto disposto dall'
articolo 8, comma 10 si fa fronte
con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 30 del bilancio 1996 e
al corrispondente capitolo del bilancio degli anni successivi.
Art. 36 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge ed in particolare i seguenti articoli della
legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni: articoli da 2
a 4; articoli da 6 a 15; articoli da 18 a 22; articolo 24; articolo 25;
articolo 27; articoli da 29 a 31; articolo 51; articolo 84; articolo 136
bis; articolo 176; articolo 177.
2. Nella lettera a) del comma 1 dell'
articolo 23 della
legge regionale n.
12/1991 le parole
"Dirigente regionale generale" sono
sostituite con la parola
"Dirigente". La lettera b) del medesimo
articolo 23, comma 1 è abrogata.
3. L'espressione
"Dirigente regionale generale" riportata
nelle singole disposizioni della
legge regionale n. 12/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni è sostituita con l'espressione
"Dirigente".
5. Le abrogazioni e le modificazioni disposte dai commi 1, 2, 3 e
4 decorrono dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi della
presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 si applicano ai dipendenti regionali in servizio
al 1° dicembre 1996 anche se collocati a riposo in data successiva,
tramite riammissione in servizio su richiesta degli interessati. In pari
data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al comma 3
dell'
articolo
115 della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 14 .
Art. 37 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Gli articoli da 1 a 7, da 9 a
26, 31, 32, 34 e 35 devono intendersi abrogati da comma 1 articolo 33
della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , con decorrenza dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei
provvedimenti attuativi della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(2) L’art. 6 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni per il personale regionale
assegnato a strutture situate al di fuori della Regione disponendo che:
“1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una
sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma
nell’ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese
forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in
cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il
personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.”.
(
3) Comma così modificato da
comma 1 art. 4
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
(
4) Commi da 1 a 10 bis abrogati
da n. 1) lett. b) comma 1 art. 62
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 .
Vedi peraltro la disciplina di prima attuazione dell’assetto
organizzativo dettata dall’art. 56 L.R. 53/2012, la disciplina di
prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei
gruppi consiliari dettata dall’art. 58 L.R. 53/2012. a valere
“fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data
di entrata in vigore (1° gennaio 2013) della presente legge” e
la disciplina di prima applicazione per le attività di informazione
e comunicazione dettata dall’art. 27 comma 8 L.R. 53/2012. A tale
proposito l’articolo 8 così prevede “Art. 8 -
Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.
1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola
in:
a) Segreteria generale;
b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
c) direzioni regionali;
c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e
consulenza e altre unità operative;
e) uffici.
1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di
Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è
quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con
deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di
Presidenza.
2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio
regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a
persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il
personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure
assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.
2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto
del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli
articoli 11 e 12.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
individua le direzioni regionali.
3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività
connesse con l'esercizio delle relative funzioni.
4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le
attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto
conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del
Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali,
dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula
e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale
interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli
uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato.
L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto,
studio, ricerca e consulenza e le unità operative.
4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può
riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di
altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio
di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle
funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento
dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti
preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i
conseguenti provvedimenti.
4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni
consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività
istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di
personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del
Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno
dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo
determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se
titolare di una retribuzione inferiore e per la durata
dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria
D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si
applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’
articolo 19.
5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e
dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle
rispettive attività istituzionali.
6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la
disciplina prevista dall'
articolo 19,
intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al
presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta
regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale
e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.
6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio
regionale può essere individuata la posizione di vicario del
relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il
trattamento economico previsto per il responsabile di posizione
organizzativa di cui al comma 3 bis dell’
articolo 16.
7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono
assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati
tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per
i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione
vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per
cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto,
personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato
dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente,
dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con
contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma
4 dell'articolo 19.
8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura
dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'
articolo 14 della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale,
oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero
stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e
iscritti all'Ordine.
10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le
disposizioni della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da
178 a 181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla
tabella B) allegata alla
legge regionale n. 12/1991 e successive
modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178
della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette
consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita
con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi
consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata
dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla
direzione di servizio.
10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e
fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un
responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione
inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico
previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3
bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di
servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.”
(
7) L’art. 27 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 prevede che vi sia un Segretario regionale
nominato ai sensi del presente articolo competente al rilascio del parere
di valutazione tecnica regionale (VTR) sugli strumenti di pianificazione
urbanistica emanati dal Presidente o dalla Giunta regionale. In merito
vedi quanto previsto dall’articolo 31, comma 6 della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 .
(
9) L’art. 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6 reca interpretazione autentica nel senso che il
collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non
comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva
annua corrisposta per l’espletamento degli incarichi, esclusa la
parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi
equiparata, ai fini della determinazione del trattamento economico
fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo
fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni
autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino
a concorrenza dell’intero importo spettante, dalla retribuzione di
posizione.
(
22) L’art. 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 6 reca interpretazione autentica nel senso che il
collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non
comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva
annua corrisposta per l’espletamento degli incarichi, esclusa la
parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi
equiparata, ai fini della determinazione del trattamento economico
fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo
fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni
autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino
a concorrenza dell’intero importo spettante, dalla retribuzione di
posizione.
(
25) Lettera aggiunta da comma
1 art. 4
legge
regionale 4 aprile 2003, n. 9 , il comma 2 del medesimo articolo 4
detta disposizioni transitorie disponendo che: "La disposizione di cui al
comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza
ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.".
(
30) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
SOMMARIO