1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede
farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La
zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte
Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca’
Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette
Casoni, via Ca’ Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina
Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto.
1 bis Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come
sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362
“Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché
quelle dell’articolo 1 della
legge regionale 6 luglio 1993, n. 28
“Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul
riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in
cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne
hanno legittimato l’istituzione. (
2)
(
1) Il TAR del Veneto, con
ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 58 (G.U. 1ª serie speciale n.
8/2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione. Con ordinanza n. 414 del 2007 (G.U. 1ª serie speciale
n. 48/2007) la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli
atti al TAR del Veneto in quanto, nelle more del giudizio incidentale,
è sopravvenuta la
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ,
il cui articolo 6 ha introdotto un comma 1 bis nel testo
dell’articolo 1 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 e
poiché, per effetto di tale ultima disposizione, la farmacia
istituita ai sensi della norma impugnata viene ad essere ricondotta
all’ordinario regime, spetta al giudice a quo valutare la misura e
gli esatti termini di tale effetto normativo.
(
2) Comma aggiunto da comma 1
art. 6
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 .