Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003)
Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell’aliquota dell’addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per
scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale
all’IRPEF:
a) fino a euro 15.000,00 1,2 per cento;
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento;
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento;
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento;
e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3 della
legge regionale 22
novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”, a decorrere dall’anno 2004 l’aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello
0,9 per cento per:
a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro
14.500,00;
b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini
dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a euro
15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze.
Art. 2 - Variazione
dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società
finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
1. Per l’anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali” e successive modificazioni.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di
nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che
si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile veneta” e successive modificazioni, e l'aliquota
dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si
costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni,
sono ridotte di un punto percentuale.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove
cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)
della
legge
regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di
cooperazione sociale” e loro nuovi consorzi che si costituiscono
nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui
alla medesima
legge
regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo,
quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle
società.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo
anno di imposta e per il successivo.
Art. 4 - Esenzione IRAP per le
Cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge
regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di
cooperazione sociale”.
1. Per l’anno 2004 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le
cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
della
legge
regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di
cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione B
dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge
regionale.
Art. 5 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
SOMMARIO