Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002)
Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 (BUR n. 114/2002) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell’aliquota della addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2003 l'aliquota
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di
reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale
all’IRPEF:
a)
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fino a euro15.000,00
|
|
1,2%
|
b)
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oltre euro 15.000,00 e fino a euro
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29.000,00
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1,3%
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c)
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oltre euro 29.000,00 e fino a euro
|
32.600,00
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1,4%
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d)
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oltre euro 32.600,00 e fino a euro
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70.000,00
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1,4%
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e)
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oltre euro 70.000,00
|
|
1,4%
|
2. Per l’anno 2003 l’aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti
aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale
all’IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.
3. A decorrere dall’anno 2003 l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella
percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito
imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non
superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai
sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile,
ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a
euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti,
l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale
all’IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della
presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di
reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di
modificazione degli scaglioni previsti dall’articolo 11 del DPR n.
917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.
Art. 2 - Variazione
dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società
finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e
modificazioni.
1. Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni all’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali”.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione
di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che
si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei
requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile veneta”, e l'aliquota dell’IRAP a carico delle
nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale
nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove
imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, sono
ridotte di un punto percentuale.
2. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni,
fusioni o scissioni delle società.
3. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il
successivo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel
territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui
alla
legge
regionale 5 luglio 1994, n. 24 , “Norme in materia di
cooperazione sociale”. (
1)
5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime “de minimis” di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 “Legge finanziaria 2000”.
Art. 4 – Agevolazioni
IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo,
della pesca e dell'acquacoltura.
1. L'aliquota IRAP a carico delle nuove imprese giovanili e femminili del
settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono
nel territorio regionale nell'anno 2003 è ridotta di un punto
percentuale.
2. Sono destinatari della riduzione di aliquota di cui al comma 1:
a) per le imprese giovanili, le imprese agricole di cui sono titolari
anche in forma societaria, i giovani insediati per la prima volta come
imprenditore agricolo nel corso dell'anno 2003 e che rispondono alla
definizione ed alle condizioni previste dalla misura 2 del Piano di
sviluppo rurale della Regione del Veneto 2000-2006, approvato con
decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2002) 2966 del
14 agosto 2002;
b) per le imprese femminili, le imprese in possesso di requisiti di cui
all'
articolo 2
della
legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
3. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni,
fusioni o scissioni delle società.
4. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il
successivo.
5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 per le nuove
imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura è subordinata alla acquisizione del parere
positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai
sensi del Trattato CE.
Art. 5 - Disposizioni in
materia di tassa automobilistica.
Art. 6 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) In materia di cooperative
sociali, vedi ora la
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(
2) Articolo abrogato con
decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2023 da lett. g) comma 3 articolo 32
della
legge
regionale 1 giugno 2022, n. 13 . L’articolo così dispone:
“Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. A decorrere dall’anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle
organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di
protezione civile nella regione Veneto di cui all'articolo 10 della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile".
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica
regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via
permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.
3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti
interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in
materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati
identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione
nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.
4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per
l’anno 2000 alla Regione Veneto è fissato al 31 dicembre 2004.
5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse
automobilistiche dovute per l’anno 2000, comprensivi o costituiti
solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si
procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.”.
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