Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il
lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:
a) promuove e sostiene l’imprenditoria femminile, particolarmente
in settori innovativi;
b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne,
in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale,
nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.
Art. 2 - Destinatari dei
contributi.
1. Sono destinatarie dei contributi
previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel
settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla
disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e
medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto,
che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel
Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la
maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da
almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta
da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti
dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti
nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale
è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili
come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti
alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al
comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in
possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima
legge, residenti da almeno due anni in Veneto. (
2)
2. Le imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1(
3) devono avere sede operativa nel
Veneto.(
4)
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che
intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o
diversificare prodotti;
b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la
direzione e il personale dipendente;
b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini. (
5)
4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma
1(
6) devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di
nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo,
se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.
(
7)
4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra
imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità
attuative stabilite dalla Giunta regionale. (
8)
Art. 3 - Contributi.
1. Alle imprese di cui
all’articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:
a) in conto capitale; (
9)
b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e
delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di
rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso
femminile;
c bis) in conto interessi;
c ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
c quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il
coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
c quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla
Giunta regionale. (
10)
1 bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono
fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.
(
11)
2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano
nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le
imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore
dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e
dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di
cui agli articoli 3bis e 3ter. (
12)
Art. 3 bis - Contributi alle
imprese del settore agricolo.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione
primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e
divieti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999
del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del
1° febbraio 2000.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori
agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle
spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa
riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione
Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904
del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa
riferimento:
a) alla misura n. 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”
del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda
l’avvio di attività imprenditoriali;
b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”,
alla misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A
”Incentivazione dei sistemi di certificazione della
qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla
misura n. 16 B “Diversificazione delle attività
aziendali” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di
processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;
c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda
la formazione. (
13)
Art. 3ter –
Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca,
dell’acquacoltura e delle attività connesse della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta
alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio
del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle
azioni strutturali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori
agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle
spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa
riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le
regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto
applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2
“acquacoltura”, n. 3.4 “trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici”, n. 3.5 “pesca acque
interne”, n. 4.1 “piccola pesca costiera”, n. 4.3
“promozione dei prodotti ittici” e n. 4.6 “diffusione
di nuove tecnologie” dello Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP). (
14)
Art. 4 - Non
cumulabilità.
Art. 5 - Revoca.
1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono
revocati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa
imprenditoriale entro due anni dall’erogazione del contributo.
Art. 6 - Disposizioni
attuative.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:
a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
b) sull’entità e sulle modalità di erogazione dei
contributi in base alle seguenti priorità:
1) incremento dell’occupazione femminile;
2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione
europea;
3) maggior incremento percentuale degli addetti;
4) attività svolta nei settori innovativi e nella diversificazione
dei prodotti; (
16)
c) sulle modalità di revoca dei contributi.
1 bis In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati
utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della
graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento
disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità regionale. (
17)
Art. 7 - Assistenza
tecnica.
1. La Regione, al fine di fornire
l’assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge,
può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria
operanti nel territorio.
1 bis. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo
all’imprenditoria femminile, avvalendosi anche di qualificati
soggetti esterni. (
18)
2. La Regione, altresì, può stipulare apposita
convenzione con la Commissione regionale di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
anche al fine di consentire un’efficace funzione dei Consiglieri di
parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”.
Art. 8 - Relazione
annuale.
1. La Giunta regionale, entro l’8 marzo di ogni anno,
predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge
da presentare alla Commissione consiliare competente.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge si fa fronte:
1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
dell’
articolo 3 e
lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge,
quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi
dell’
articolo 19, comma 5, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
come sostituito dall’articolo 2 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 42
(
19) , mediante utilizzo
dell’importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230
denominato “Fondo globale spese d’investimento” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 e
contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato “Contributi in
conto capitale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile”
con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;
(
20)
2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’
articolo 3,
lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter della
presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n.
23020 denominato “Fondo di rotazione per l’imprenditoria
femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’
articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni; (
21)
3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1
dell’
articolo 3, e
lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bis della presente legge si
provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato
“Contributi per la formazione dell’imprenditoria
femminile” con legge di bilancio ai sensi dell’
articolo 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (
22)
Art. 10 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto
dall’art. 5, in tema di misure per promuovere la occupazione
femminile stabile e di qualità, della
legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3
“Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra
donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di
qualità” e con particolare riguardo al comma 1 dell’art.
5 ai sensi del quale “1. La Regione, nell’ambito della
promozione dell’occupazione femminile stabile e di qualità,
sostiene e valorizza le imprese e i soggetti con sede legale e operanti
sul territorio regionale iscritti al Registro.”.
(
3) Comma così modificato da
comma 2 art. 8
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “di cui alle lettere a) e b)” con le
parole “di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
(
4) Con avviso di rettifica
pubblicato sul BUR n. 51 del 27/05/2003 a pag. 124 è stata apportata
la seguente correzione: dove è scritto "sede legale ed operativa"
deve leggersi e intendersi "sede operativa".
(
6) Comma così modificato da
comma 4 art. 8
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “di cui alle lettere a) e b) del comma
1” con le parole “di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del comma 1”.
(
10) Lettere c bis), c ter), c
quater) e c quinquies) aggiunte da comma 2 art. 23
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
. Il comma 7 dell’art. 23 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
dispone che la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce le modalità operative di attuazione delle
disposizioni introdotte dall’art. 23 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
facendosi salve le domande di agevolazione presentate successivamente al
1° novembre 2011 e non istruite dalla società per azioni Veneto
Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.
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