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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004)

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004) [sommario] [RTF]

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE (1)

Art. 1 – Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:
omissis (2)
Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.
omissis (3)
Art. 3 – Trasferimento cautelativo.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.



Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 50/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2004). Il giudizio si è concluso con sentenza n. 172/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 19/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 3, in quanto la disposizione impugnata, limitandosi a produrre una mobilità all’interno dell’ente regione, riguarda la disciplina che regola l’assetto organizzativo degli uffici regionali senza invadere l’ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
(2) Vedi modifiche apportate al comma 2 dell'art. 21 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
(3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 .


SOMMARIO

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