1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti,
l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento
di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato,
per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo
grado.
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
50/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2004). Il giudizio si è
concluso con sentenza n. 172/2005 (G.U. 1ª serie speciale n.
19/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità dell’articolo 3, in quanto la
disposizione impugnata, limitandosi a produrre una mobilità
all’interno dell’ente regione, riguarda la disciplina che
regola l’assetto organizzativo degli uffici regionali senza
invadere l’ambito della legislazione esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117,
comma secondo, lettera l), della Costituzione.
(
2) Vedi modifiche apportate al
comma 2 dell'art. 21
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
(
3) Articolo abrogato da comma 1
art. 1
legge
regionale 24 maggio 2023, n. 9 .