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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 (BUR n. 72/2023) (Novellazione)

Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 (BUR n. 72/2023) (Novellazione) [sommario] [RTF]

ISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 “Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
1. Dopo l’articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è inserito il seguente:
omissis (2)
2. L’ articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , inserito dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”, è abrogato.
Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti” e dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all’articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.
3. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’ articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.
4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , come sostituito dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e disposizioni di coordinamento”, dopo le parole: “i regolamenti del personale,” sono inserite le seguenti: “gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,”.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:
omissis (3)

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:
omissis (4)

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “di massima” sono sostituite dalle seguenti: “delle iniziative e”;
b) il comma 2 dell’articolo 3 è abrogato;
c) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”, le parole: “A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.” sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 le parole: “, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell’articolo 3” sono soppresse;
e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 le parole: “e del programma annuale” sono soppresse e le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 10 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 5 legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .
(2) Testo riportato dopo l’art. 20 bis legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(3) Testo riportato dopo l’art. 7 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
(4) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 50 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .


SOMMARIO

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