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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 (BUR n. 72/2023) (Novellazione)
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 (BUR n. 72/2023) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
ISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE
2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI,
ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE
CAPO I - Disposizioni in materia di
personale regionale
Art. 1 - Abrogazione
dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4
“Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa
regionale”.
Art. 4 - Disposizioni per la
gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle
funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e
dell’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti” e
dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui
all’ articolo
2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e
all’ articolo
6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 ,
nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito
il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia veneta per i
pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate
dalla Giunta regionale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità
assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione
organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.
3. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui
all’ articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito
il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia, in ragione
del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.
4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità
assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con
l’ articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa
corrispondente riduzione di quella regionale.
CAPO II - Disposizioni in materia
di controlli sugli enti regionali
Art. 5 - Modifica
all’articolo
7 della legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina
dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti
regionali”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 7 della
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 , come sostituito dall’articolo 3 comma 1
della legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Modifiche della legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di
controllo sugli enti amministrativi regionali” e disposizioni di
coordinamento”, dopo le parole: “i regolamenti del
personale,” sono inserite le seguenti: “gli atti di
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti
alla loro adozione anche in base alla presente legge,”.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica
di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale
(2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Inserimento
dell’articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli
enti regionali”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di ordinamento contabile
CAPO IV - Disposizioni in materia
di immigrazione
1. Alla legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’ articolo 3 le parole: “di massima” sono
sostituite dalle seguenti: “delle iniziative e”;
b) il comma 2 dell’ articolo 3 è abrogato;
c) al comma 2 dell’ articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell’ articolo 6 della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e
torbiere, commercio e immigrazione”, le parole: “A tal
fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2
dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento
della Regione.” sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 le parole:
“, sulla base della deliberazione di approvazione del programma
annuale di cui al comma 2 dell’articolo 3” sono
soppresse;
e) alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 13 le
parole: “e del programma annuale” sono soppresse e le
parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui al comma 1”.
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 9 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 10 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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