Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (BUR n. 81/2004)
Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 (BUR n. 81/2004) [sommario] [RTF]
INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze di cui
all’articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo del
sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese, anche avvalendosi di strumenti di ingegneria
finanziaria.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini di cui alla presente legge, sono
interventi di ingegneria finanziaria:
a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al
capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento
principale nel Veneto;
b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per
favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;
c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel
rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato. (
1) (
2)
2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite
secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
Art. 3 – Strumenti finanziari.
1. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a)
dell’articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, promuove per il tramite della Veneto Sviluppo
SpA:
a) la costituzione di una apposita società per azioni, partecipando
alla maggioranza del capitale sociale della medesima fino ad un massimo
di euro 20.000.000,00; sono soci fondatori, oltre la Regione del Veneto,
le banche e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia” e successive modificazioni;
b) la costituzione di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo SpA
che possono essere integrati con risorse finanziarie provenienti da
banche e intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia” e successive modificazioni. (
3) .
Art. 4 - Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle
piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria.
1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti
dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle PMI,
cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a
seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole
operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto
di eventuali oneri e perdite di gestione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1 e sono assegnate ai soggetti gestori degli
interventi di cui al comma 1 in misura pari alle quote da essi restituite
alla Regione secondo modalità che saranno stabilite con
provvedimento della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con
il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce altresì le
modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria
nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, in
conformità alle disposizioni delle iniziative originarie e
nell’osservanza di quanto stabilito dai regolamenti comunitari con
particolare riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e,
del regolamento (CE) (
4) della
Commissione del 12 gennaio relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese, ove trattasi di interventi configurabili quali aiuti di
Stato.
4. Le aree destinatarie dei benefici degli interventi di ingegneria
finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma 1 sono quelle
individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario.
Art. 5 – Ulteriori
interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di
rotazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire ulteriori
disponibilità finanziarie per gli interventi di ingegneria
finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito della
ripartizione annuale delle risorse costituenti il fondo unico regionale
per lo sviluppo economico, di cui all’
articolo 55 della
legge regionale 17
aprile 2001, n. 11 : “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all’utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di
ciascun intervento di ingegneria finanziaria, i criteri di ripartizione
ed erogazione delle risorse, le modalità di convenzionamento con i
soggetti gestori nonché gli obiettivi specifici, anche estesi a
tutto il territorio regionale, nell’osservanza della vigente
normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.
3. La Giunta regionale disciplina l’utilizzo delle
disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), destinati alla concessione di
agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese. Dette agevolazioni
sono ammissibili in relazione alla capienza dei fondi stessi e nel
rispetto delle loro specifiche finalità, settoriali e territoriali,
tenuto conto delle domande di agevolazione presentate a valere sui
singoli fondi rotativi.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono determinati gli indirizzi
destinati al soggetto gestore e finalizzati alla attivazione di
operazioni, richieste dai singoli beneficiari a valere su un fondo
rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che
presentano adeguata disponibilità. Con lo stesso provvedimento sono
stabilite le modalità di reintegro dei fondi utilizzati.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 6 – Diritto di commissione.
1. Alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto,
a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione
ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di
commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta
regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito
al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere
sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.
(
5)
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per
determinare l’ammontare del diritto di commissione, che è
commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione, nonché le
modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei
fondi regionali di rotazione. (
6)
3. I proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle
giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a
valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.
Art. 7 – Norma
finanziaria.
1. La Giunta regionale, per le entrate di cui all’articolo 4, comma
1 e le correlate spese di cui al comma 2 dello stesso articolo, con
propria deliberazione è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio interessando le unità previsionali di base
u.p.b. E0050 “Recuperi sui fondi di rotazione” per le entrate
e u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle p.m.i.” per le
spese.
Note
(
1) Lettera così sostituita
da comma 3 art. 53
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
2) Il comma 1 dell’art. 16
della
legge
regionale 28 giugno 2019, n. 24 reca interpretazione autentica nel
senso che la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI)
può riguardare tutte le possibili forme tecniche di garanzia alle
PMI tra cui la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione,
anche attraverso i confidi.
(
3) Lettera abrogata da lett. g)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
4) Si tratta del regolamento
(CE) n. 70/2001, errata corrige pubblicata nel BUR del 5 ottobre 2004 n.
99.
(
5) Comma abrogato da lett. g)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
6) Comma abrogato da lett. g)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
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