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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione)
Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47
“COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE
1988, n. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL
CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI.
CAPO I - Finalità
Art. 1 - Riorganizzazione e
riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e
Veneto Innovazione S.p.A. ed individuazione del gruppo facente capo alla
società finanziaria della Regione del Veneto.
1. Con la presente legge si provvede alla riorganizzazione delle
società Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e Veneto
Innovazione S.p.A., di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo
sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materie di interesse regionale”, nonché al
riordino e all’accorpamento in un unico gruppo di partecipazioni
regionali delle funzioni e delle attività esercitate dalle medesime
società, al fine di dotare la Regione di un qualificato gruppo
societario a cui affidare le attività di natura finanziaria
finalizzate allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con
particolare riguardo al sostegno alle imprese, in attuazione della
programmazione regionale e degli indirizzi e direttive della Giunta
regionale.
2. Le società a totale partecipazione pubblica e costituenti il
gruppo regionale facente capo a Veneto Sviluppo S.p.A. operano secondo le
finalità pubbliche di supporto al sistema produttivo e di sviluppo
economico, imprenditoriale e occupazionale del territorio veneto.
3. Gli obiettivi e le priorità nella gestione finanziaria delle
società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., in
virtù della natura pubblicistica, sono definiti dalla Regione del
Veneto.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale
è autorizzata a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione
delle operazioni di riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo
S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche
apportate alle rispettive leggi istitutive, ivi comprese:
a) il conferimento nella Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni
azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in
FIN.EST. S.p.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38
“Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19
“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe””;
b) la riduzione del capitale sociale e l’acquisto di azioni proprie
per consentire l’uscita degli attuali soci privati dalla compagine
societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) il trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto
Innovazione S.p.A. del ramo d’azienda afferente alla gestione degli
strumenti finanziari che la Regione ha affidato in gestione a Veneto
Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione
degli strumenti agevolativi regionali.
1. All’ articolo 1 della
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma primo le parole: “la maggioranza
assoluta del capitale” sono sostituite dalle seguenti:
“la totalità del capitale sociale”;
b) il secondo periodo del comma primo, come modificato
dall’ articolo 12 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”,
è soppresso;
c) il comma secondo è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
1. All’ articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ,
come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31
“Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.””, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “La Veneto Sviluppo
S.p.A.” sono inserite le parole: “opera prevalentemente a
supporto della Regione e dei suoi enti. Essa,” e le parole:
“e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre”
sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti imposti dalla
Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in
materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il
tramite delle proprie società controllate:”;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 2)
c) dopo la lettera d) del comma 1 è
inserita la seguente:
omissis ( 3)
d) dopo la lettera d bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 4)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
è inserito il seguente:
omissis ( 5)
Art. 4 - Sostituzione
dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
CAPO III - Modifiche alla
legge regionale 6
settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a
partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e
collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”
Art. 7 - Sostituzione del
titolo (9) della legge regionale 6 settembre
1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione
regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il
CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo
1 della legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una
società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo
2 della legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una
società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ,
è così sostituito:
omissis ( 15)
3. Dopo il comma 3 bis dell’ articolo 2 della
legge regionale 6
settembre 1988, n. 45 , come aggiunto dall’ articolo 14, comma 1,
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017”, è aggiunto il seguente:
omissis ( 16)
Art. 10 - Modifiche
all’articolo
3 della legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una
società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”.
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo
sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materie di interesse regionale”.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo
sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materie di interesse regionale”.
Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 5 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo
sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materie di interesse regionale”.
CAPO IV - Modifiche alla
legge regionale 28
maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla
liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2020-2022
della Regione del Veneto”
Art. 14 - Modifiche
all’articolo
1 della legge
regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto
alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 15 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli
4, 6 e
8 della
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 ;
b) l’ articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 ,
come inserito dal comma 1 dell’ articolo 3 della
legge regionale 24
luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura””;
c) l’ articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28
“Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura””;
d) l’ articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio,
agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
e) l’ articolo 1, commi 8 e 9 e l’ articolo 2, comma 3,
della legge
regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto
alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”;
f) l’ articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 ;
g) l’ articolo 3, comma 1, lettera b) e l’ articolo 6, commi 1 e
2 della legge
regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria
finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese”;
h) l’ articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ;
i) l’ articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
Art. 16 - Disposizioni
attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A.
adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente
legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto
della disciplina prevista per le società in house dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, ai fini
dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici
giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di
società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad
illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da
un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi
dieci giorni, alla Giunta regionale.
Art. 17 - Norma
finanziaria.
1. I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute
dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST.
S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del codice civile in materia e i
valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5
“Entrate da riduzione di attività finanziarie”,
Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” e
contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14
“Sviluppo economico e competitività”, Programma 1
“Industria, pmi e artigianato”, Titolo 3 “Spese per
incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione
2023-2025.
Art. 18 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 2) Testo riportato alla lett. d)
comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 3) Testo riportato dopo lett. d)
comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 4) Testo riportato dopo lett. d
bis) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 6) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 7) Testo riportato
all’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 8) Testo riportato
all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 9) Per mero errore materiale le
parole “della rubrica” vanno sostituite con le parole
“del titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108
del 11 agosto 2023.
( 10) Per mero errore materiale
le parole “La rubrica” vanno sostituite con le parole
“Il titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108
del 11 agosto 2023.
( 11) Testo riportato nel
titolo della legge
regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 12) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 13) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 14) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 15) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 16) Testo riportato dopo il
comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 17) Testo riportato dopo
lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 18) Testo riportato dopo
l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 19) Testo riportato dopo
l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 20) Testo riportato dopo
l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 21) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 22) Testo riportato al comma
7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
SOMMARIO
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