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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione)

Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione) [sommario] [RTF]

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, n. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. ed individuazione del gruppo facente capo alla società finanziaria della Regione del Veneto.
1. Con la presente legge si provvede alla riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e Veneto Innovazione S.p.A., di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”, nonché al riordino e all’accorpamento in un unico gruppo di partecipazioni regionali delle funzioni e delle attività esercitate dalle medesime società, al fine di dotare la Regione di un qualificato gruppo societario a cui affidare le attività di natura finanziaria finalizzate allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con particolare riguardo al sostegno alle imprese, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi e direttive della Giunta regionale.
2. Le società a totale partecipazione pubblica e costituenti il gruppo regionale facente capo a Veneto Sviluppo S.p.A. operano secondo le finalità pubbliche di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale del territorio veneto.
3. Gli obiettivi e le priorità nella gestione finanziaria delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., in virtù della natura pubblicistica, sono definiti dalla Regione del Veneto.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive, ivi comprese:
a) il conferimento nella Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe””;
b) la riduzione del capitale sociale e l’acquisto di azioni proprie per consentire l’uscita degli attuali soci privati dalla compagine societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) il trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari che la Regione ha affidato in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione degli strumenti agevolativi regionali.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma primo le parole: “la maggioranza assoluta del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “la totalità del capitale sociale”;
b) il secondo periodo del comma primo, come modificato dall’articolo 12 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è soppresso;
c) il comma secondo è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 “Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.””, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “La Veneto Sviluppo S.p.A.” sono inserite le parole: “opera prevalentemente a supporto della Regione e dei suoi enti. Essa,” e le parole: “e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il tramite delle proprie società controllate:”;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
omissis (2)
c) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
omissis (3)
d) dopo la lettera d bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
omissis (4)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è inserito il seguente:
omissis (5)
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
omissis (6)
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 “Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, è sostituito dal seguente:
omissis (7)
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
omissis (8)

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”

Art. 7 - Sostituzione del titolo (9) della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il titolo (10) della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è così sostituito:
omissis (11)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , dopo le parole: “dell’innovazione” sono inserite le seguenti: “e la competitività”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis (12)
3. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis (13)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis (14)
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è così sostituito:
omissis (15)
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , come aggiunto dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è aggiunto il seguente:
omissis (16)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “La società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente mediante:” sono sostituite dalle parole: “La società in riferimento alle attività di cui all’articolo precedente esercita le funzioni per:”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione” sono soppresse.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , sono aggiunte le seguenti:
omissis (17)
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è inserito il seguente:
omissis (18)
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 come inserito dall’articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:
omissis (19)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente:
omissis (20)

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della Regione del Veneto”

Art. 14 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis (21)
2. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis (22)

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 15 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ;
b) l’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , come inserito dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
c) l’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
d) l’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
e) l’articolo 1, commi 8 e 9 e l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”;
f) l’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 ;
g) l’articolo 3, comma 1, lettera b) e l’articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”;
h) l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ;
i) l’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 16 - Disposizioni attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del codice civile in materia e i valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(2) Testo riportato alla lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(3) Testo riportato dopo lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(4) Testo riportato dopo lett. d bis) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(5) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(6) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(7) Testo riportato all’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(8) Testo riportato all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
(9) Per mero errore materiale le parole “della rubrica” vanno sostituite con le parole “del titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108 del 11 agosto 2023.
(10) Per mero errore materiale le parole “La rubrica” vanno sostituite con le parole “Il titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108 del 11 agosto 2023.
(11) Testo riportato nel titolo della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(12) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(13) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(14) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(15) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(16) Testo riportato dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(17) Testo riportato dopo lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(18) Testo riportato dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(19) Testo riportato dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(20) Testo riportato dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
(21) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
(22) Testo riportato al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .




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