Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (BUR n. 2/2005)
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (BUR n. 2/2005) [sommario] [RTF]
NUOVA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA E
DI ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA (1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del
Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina e di
accompagnatore di media montagna (
2) in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6
“Ordinamento della Professione di guida alpina” e della legge
8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di
sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione
di guida alpina”.
1 bis. L’individuazione di ulteriori figure professionali per la
promozione del turismo montano compete al legislatore statale che
definisce l’ordinamento delle relative attività, ai sensi e
nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni,
ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”; la
potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto
dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30
del 2006. (
3)
Art. 2 –Funzioni delle
province.
1. Le funzioni amministrative di cui agli
articoli 16,
17 e
18, sono
attribuite alle Province competenti per territorio.
2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non
provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un
commissario ad acta.
CAPO II - Esercizio della
professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di
accompagnatore di media montagna. (4)
Art. 3 - Gradi della
professione di guida.
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 4 - Aspirante guida.
1. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui
all'articolo 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle
ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della
Giunta regionale sentito il Collegio regionale della guide alpine; il
divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di
comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di
alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante
guida; in mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo
professionale di cui all'articolo 6.
Art. 5 - Guida alpina-maestro
di alpinismo.
1. É guida alpina-maestro di alpinismo
chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su
roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni
sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici,
(
5) su terreno innevato di
montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista ;
c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o
forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata
anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei
comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione
delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti
naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie
ferrate classiche e sportive.
2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di
alpinismo può:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici,
attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini
preventivi degli incidenti in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri,
percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi
attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare,
attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai
commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida
abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi
professionali di cui all'articolo 6.
Art. 5 bis - Accompagnatore di
media montagna. (6) (7)
1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di
accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione
delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli
itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di
materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le
caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle
quali è consentita l’attività di accompagnatore di media
montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine
e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle
necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono
svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Art. 6 - Albo
professionale.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi
di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è
subordinato all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal
Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. È considerato esercizio stabile della professione
l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida
per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.(
8)
3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide
alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in
possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1,
e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione
europea;
b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno
anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico
rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di
domicilio;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione
condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) omissis (
9)
3 bis. L’esercizio della attività di accompagnatore di media
montagna è subordinato all’iscrizione in apposito elenco
speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la
vigilanza della Giunta regionale; l’iscrizione è disposta nei
confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e
sono in possesso dell’abilitazione tecnica nonché dei
requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza
all’esercizio della propria attività senza limitazioni di
carattere regionale, nell’ambito delle aree a tal fine
appositamente individuate dalle regioni e province autonome. (
10)
4. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre
anni ed è rinnovata a seguito dell’accertamento
dell’idoneità psicofisica e all’adempimento degli
obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 10.
Art. 7 - Trasferimento e
aggregazione temporanea.
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida
iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome,
che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono
richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della
Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al Presidente del Collegio
regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la
data di conseguimento dell'abilitazione tecnica, il Collegio di
provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide a
condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6, comma 3.
3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o
Province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione
nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi, devono richiedere l’aggregazione temporanea all'albo delle
guide del Collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare
tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di
alpinismo, sci alpinismo e arrampicata.
4. L'aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide; non
può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
5. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri
di alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall’estero con i
loro clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Unione
internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purché
non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non è
subordinato all’iscrizione all’albo.
Art. 8 - Abilitazione
tecnica.
1. L’abilitazione tecnica
all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di
alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna
(
11) si consegue mediante la
frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi
esami.
2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, (
12) avvalendosi della collaborazione del
direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di
cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi
al Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della
legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale,
coloro che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel
relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide
alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la
professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal
direttivo del Collegio regionale delle guide; l’ammissione ai corsi
di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum
alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è
sostenuta avanti una sottocommissione formata dai componenti della
Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
(
13)
4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale
delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non
inferiore a novanta giorni e le relative prove d’esame;
c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata
minima di otto giorni e le relative prove d’esame;
c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le
relative prove di esame. (
14)
5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante
guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di
istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi
corsi indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.
6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei
corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida e dei
corsi per accompagnatore di media montagna (
15) corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo
da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e
del numero di allievi frequentanti. (
16)
Art. 9 - Commissione
d’esame per il conseguimento delle qualifiche.
1. La Commissione d’esame per il
conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida
alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna
(
17) è così
composta:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport,
con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo
delegato;
c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di
istruttore nazionale di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2
gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle
guide;
d) due o più esperti nelle materie d’esame.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un
dipendente regionale.
3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La
commissione dura in carica quattro anni.
4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta
un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta
nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo
187 della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa
e ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni. (
18)
5. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni
previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di
responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta
regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo
modalità e massimali.
Art. 10 - Aggiornamento
professionale.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
nei rispettivi albi e gli accompagnatori di media montagna iscritti
nell’apposito elenco (
19) regionali hanno l’obbligo di frequentare almeno
ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si
avvale per l’organizzazione del direttivo del Collegio regionale
delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono
stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio
regionale delle guide.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma
di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio
1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di
aggiornamento.
4. L’aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato,
l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di
frequentare il corso di aggiornamento.
Art. 11 - Collegio regionale
delle guide. (20)
1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di
alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del Collegio fanno parte di diritto:
a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi della Regione;
b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano
cessato l’attività per anzianità o per invalidità,
residenti nella regione;
3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del
Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti,
iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di
alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in
carica tre anni e i membri sono rieleggibili. (
21)
5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo
fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo
componenti il direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in
occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo
richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo
dei componenti l'assemblea.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero
ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera c).
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata
dalla Giunta regionale.
Art. 12 - Funzioni del
Collegio regionale.
1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal
direttivo;
c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal
direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta
da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi e
dell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
(
22) nonché
l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio,
delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le
sanzioni disciplinari previste dall’articolo 14;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni
rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide
alpine di altri stati;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla Provincia su tutte le
questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della
professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con la Regione per l’organizzazione dei corsi di cui
all’articolo 8 e all’articolo 10;
f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e
con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini
del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della
costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di
disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela
dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo
e del turismo montano;
g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della
conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano, della pratica
degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.
Art. 13 – Doveri.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi e gli accompagnatori di media montagna iscritti
nell’apposito elenco (
23) sono tenuti ad esercitare la professione con dignità
e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o
comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare
la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso,
compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima
sicurezza per i propri clienti.
3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di
alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna
(
24) non è incompatibile
con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre
attività di lavoro autonomo.
Art. 14 - Sanzioni
disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi professionali, e gli accompagnatori di media montagna iscritti
nell’elenco speciale (
25) che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui
agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio
regionale cui appartiene l’iscritto a maggioranza assoluta dei
componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è
ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del
ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del
provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 15 - Esercizio abusivo
della professione.
1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione,
esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2
dell’articolo 6, nel territorio regionale, è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46, come
previsto all’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n.
6.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci
competenti per territorio, a norma della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
"Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale.", previa acquisizione
delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio
regionale delle guide alpine.(
26)
Art. 16 - Scuole di
alpinismo, scialpinismo e arrampicata.
1. Possono essere istituite scuole con la
dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata”
per l’esercizio coordinato delle attività professionali di
insegnamento di cui all’
articolo 5 comma 1.
2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base
associativa cui facciano capo più guide alpine per esercitare in
modo coordinato la loro attività. In linea di principio ogni scuola
riunisce tutte le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in
ambiti territoriali contigui.
3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere
autorizzate dalla Provincia competente per territorio e devono essere
dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo
professionale regionale.
4. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di
alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non
superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti
nell’albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi
dell’
articolo 7.
5. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata senza autorizzazione è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1032,91, applicata
secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 2.
6. Le modalità di espletamento della vigilanza sono determinate
dalle Province competenti con proprio provvedimento.
Art. 17 –
Adempimenti.
1. La domanda per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 comma 3, deve
essere presentata alla Provincia competente, corredata da:
a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di
alpinismo componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;
c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a
norma del comma 2;
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di
eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura “scuola di
alpinismo, scialpinismo e arrampicata”.
2. La Provincia (
27)
autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
l’apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata,
valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle
località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di
democraticità;
b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;
c) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle
operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità
scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo
e la conoscenza dell'ambiente montano, nonché a collaborare con gli
enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed
operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle
località montane della regione;
d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.
3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o
più condizioni previste dal presente articolo.
4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui,
trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato
la propria attività, ovvero nel caso di interruzione
dell’attività della scuola che si protragga per oltre una
stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste
nel provvedimento autorizzativo.
5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono
tenute a comunicare alla Provincia competente entro e non oltre il 31
ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo
insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.
Art. 18 – Tariffe.
1. Le tariffe massime per le prestazioni
professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono
determinate, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide,
dalle Province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle
loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico,
la tabella delle tariffe praticate.
2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono
comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l’anno
successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui
all’articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito
istituzionale. (
28)
Art. 19 - Distintivo di
riconoscimento.
1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo e gli
accompagnatori di media montagna (
29) nell'esercizio della loro attività, devono portare
un distintivo di riconoscimento.
2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal Collegio
regionale delle guide.
Art. 20 - Promozione e
diffusione delle attività di montagna.
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media
montagna (
30) sono soggetti
impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna,
nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di
visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal
fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e
convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati,
nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive,
ricreative, educative e turistiche.
2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata
a concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi
per iniziative diretta:
a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli
aspiranti guide alpine e la qualificazione degli accompagnatori di media
montagna; (
31)
b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante
guida alpina e dell’accompagnatore di media montagna; (
32)
d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni
età, a livello nazionale e internazionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale
delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese
di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione
illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un
piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della
Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di
erogazione.
4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in
unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto
di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi
e sull'attività svolta.
Art. 21 –
Vigilanza.
1. Le modalità di espletamento della vigilanza
sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge
sono determinate dalla Giunta regionale, ferme restando le competenze
riservate alle Province all’articolo 16.
CAPO III - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 22 - Disposizioni
transitorie.
1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e
di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all’articolo 6 della
presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di
alpinismo già iscritti all’albo ai sensi della
legge regionale 16 aprile
1992, n. 16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di
guida alpina".
2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole
già autorizzate ai sensi della
legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 .
3. Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data
in cui hanno avuto inizio.
Art. 23 –
Abrogazione.
1. É abrogata la
legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 ,
limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento
all’articolo 38 le disposizioni relative al Collegio regionale
guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante
guida alpina ed all’alpinismo.
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 60.000,00 a decorrere dall’esercizio
finanziario 2005, si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b.
U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate
dal bilancio pluriennale 2004-2006 per le finalità di cui alla
legge regionale 16
aprile 1992, n. 16 .
Note
(
1) Titolo così modificata
da comma 1 art. 15
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e di accompagnatore di media
montagna”.
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e di accompagnatore di media
montagna”.
(
3) Comma aggiunto da comma 2
art. 1
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
4) Rubrica così modificata
da comma 1 art. 16
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
5) Lettera così modificata
da comma 1 art. 1
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 ,
che ha aggiunto le parole “comprensori sciistici”.
(
6) Articolo inserito da comma 1
art. 2
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
7) In prima applicazione della
legge regionale 23
luglio 2013, n. 18 con la quale è stata introdotta
nell’ordinamento regionale la figura dell’accompagnatore di
media montagna, ai sensi dell’art. 14 della
legge regionale 23 luglio 2013, n.
18 “alla indizione degli esami di abilitazione per
accompagnatore di media montagna si provvede entro 180 giorni dalla
entrata in vigore” della legge.
(
8) Comma sostituito da comma 1
art. 6 della
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
9) Lettera abrogata da comma 2
art. 6 della
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24
(
10) Comma inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
11) Comma così
modificato da lett. a) comma 1 art. 4
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e di accompagnatore di media
montagna”.
(
12) Comma così
modificato da comma 2 art. 1
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
sostituisce le parole “La Giunta regionale istituisce ogni due
anni” con le parole “La Giunta regionale istituisce almeno
ogni due anni”.
(
13) Comma modificato da comma
1 art. 7
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha sostituito le parole: “i
residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che” con le
parole: “coloro che”.
(
14) Lettera aggiunta da lett.
b) comma 1 art. 4
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
15) Comma così
modificato da lett. c) comma 1 art. 4
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha inserito le parole “e dei corsi per accompagnatore di media
montagna”.
(
16) Comma così
modificato da comma 3 art. 1
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha sostituito le parole “un contributo non superiore alla metà
della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto
frequentante” con le parole “un contributo da determinarsi in
sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di
allievi frequentanti”.
(
17) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e di accompagnatore di media
montagna”.
(
18) Comma così
sostituito da comma 1 art. 30
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
19) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e gli accompagnatori di media montagna
iscritti nell’apposito elenco”.
(
20) Ai sensi dell’art.
7 della
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 18 il Collegio regionale delle guide
è integrato nella sua composizione, nelle sue attribuzioni e nella
sua disciplina di funzionamento ai sensi di quanto previsto dal comma 8
dell’articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6
“Ordinamento della professione di guida alpina”.
(
21) Comma così
sostituito da comma 4 art. 1
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(
22) Lettera così
modificata da comma 1 art. 9
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha inserito le parole “e dell’elenco speciale degli
accompagnatore di media montagna”.
(
23) Comma così
modificato da lett. a) comma 1 art. 9
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e gli accompagnatori di media montagna
iscritti nell’apposito elenco”.
(
24) Comma così
modificato da lett. b) comma 1 art. 9
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e gli accompagnatori di media montagna
iscritti nell’elenco speciale”.
(
25) Comma così
modificato da comma 1 art. 10
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e gli accompagnatori di media montagna
iscritti nell’elenco speciale”.
(
26) Comma modificato da comma
1 art. 8 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole: “sentito il direttivo del Collegio
regionale delle guide” con le parole: “previa acquisizione
delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio
regionale delle guide alpine”.
(
27) Comma modificato da comma
1 art. 9 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha soppresso le parole “, sentito il direttivo del Collegio delle
guide alpine,”.
(
28) Comma aggiunto da comma 1
art. 11
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 18 .
(
29) Comma così
modificato da comma 1 art. 12
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e gli accompagnatori di media
montagna”.
(
30) Comma così
modificato da comma 1 art. 13
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha inserito le parole “e gli accompagnatori di media
montagna”.
(
31) Lettera così
modificata da lett. a) comma 2 art. 13
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e la qualificazione degli accompagnatori
di media montagna”
(
32) Lettera così
modificata da lett. b) comma 2 art. 13
legge regionale 23 luglio 2013, n. 18 ,
che ha aggiunto le parole “e dell’accompagnatore di media
montagna”.
SOMMARIO