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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006)

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, FORMAZIONE E CULTURA

CAPO I - Disposizioni in materia di sport

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”.
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , dopo le parole: “in escursioni sciistiche” sono aggiunte le parole: “su comprensori sciistici”.
2. Al comma 2, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “La Giunta regionale istituisce ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni”.
3. Al comma 6, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante” sono sostituite con le parole: “un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti”.
4. Il comma 4, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , è così sostituito:
omissis (1)
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.
1. Il comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , è così sostituito:
omissis (2)
2. Al comma 9, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole: “esclusivamente per la rispettiva disciplina” sono sostituite con le parole “alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
3. Alla lettera b), del comma 11, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11”.
4. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è così sostituito:
omissis (3)
5. Al comma 3 dell’articolo 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9” sono aggiunte le parole “e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
6. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci” sostituire le parole “almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale” con le parole “entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di richiesta”.
7. Dopo il comma 8, dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
omissis (4)
8. Al comma 7, dell’articolo 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci” sono soppresse, le parole “previa apposita convenzione” sono sostituite con le parole “con apposita convenzione o protocollo” e dopo le parole “Corpo Forestale dello Stato” sono aggiunte le parole “e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale”.
9. Al comma 1, dell’articolo 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite con le parole “che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza”.
10. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
omissis (5)

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 4 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 , è sostituito dal seguente:
omissis (6)
Art. 5 - Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (7)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 bis dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 la parola “aggiungere” è cambiata con la parola “sostituire” ed alla fine del comma sono aggiunte le parole “dandone comunicazione alla provincia”.
2. Al comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente lettera c bis):
omissis (8)

CAPO III - Disposizioni in materia di formazione

Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
omissis (9)

CAPO IV - Disposizioni in materia di cultura

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni.
1. Gli articoli 3 e 4, l’ultimo comma dell’articolo 6, la lettera a) del primo comma dell’articolo 12 e l’allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 sono abrogati.
2. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 le parole “di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 5”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell’articolo 45 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”.
1. Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell’articolo 14 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.
2. Alla lettera a) dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

(1) Testo riportato all’art. 11 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 .
(2) Testo riportato all’art. 3 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
(3) Testo riportato all’art. 7 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
(4) Testo riportato all’art. 11 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
(5) Articolo abrogato da lettera u), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(6) Testo riportato all’art. 30 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(7) Testo riportato all’art. 48 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(8) Testo riportato all’art. 66 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(9) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .


SOMMARIO

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