Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 (BUR n. 109/2005)
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 (BUR n. 109/2005) [sommario] [RTF]
NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti
nell’articolo 45 della Costituzione e nello Statuto regionale,
riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l’evoluzione
e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene
l’azione dell’associazionismo cooperativo ritenendolo
strumento privilegiato dell’attività di cooperazione per la
promozione, il miglioramento, l’ampliamento e la diversificazione
della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema
cooperativo nell’ambito del proprio territorio, favorendone e
sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le
realtà socio-economiche della Regione stessa.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende
contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative
operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla
Giunta regionale di interesse per la Regione.
2. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono
destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all’albo
delle società cooperative previste dal decreto ministeriale 23
giugno 2004 “Istituzione dell’Albo delle società
cooperative, in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, e dell’articolo 223 sexiesdecies delle norme di
attuazione e transitorie del codice civile.” e che operano
singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonché alle
associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate
nell’articolo 3, che sono state riconosciute ai sensi
dell’articolo 4 e che sono iscritte nell’elenco regionale di
cui all’articolo 5.
Art. 3 - Associazioni di
cooperative.
1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni
di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro,
secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere
accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.
2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le
sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. (
1)
2 bis. Sono altresì riconosciute le sezioni regionali del Veneto
delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo riconosciute, di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante “Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante
“Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. (
2)
Art. 4 - Riconoscimento delle
associazioni di cooperative.
1. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento
nell’elenco regionale delle associazioni cooperative di cui
all’articolo 5, le associazioni di cooperative che ritengono di
avere i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, devono farne
richiesta alla Giunta regionale, tramite la struttura regionale
competente, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni
dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.
3. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il
mantenimento dei requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 1.
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1,
comporta la cancellazione dall’elenco a far data dal momento
dell’assunzione del provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5 - Elenco regionale
delle associazioni di cooperative.
1. È istituito l’elenco regionale delle associazioni di
cooperative presso la Giunta regionale, la cui tenuta è affidata
alla struttura regionale competente.
Art. 6 - Consulta della
cooperazione.
1. È istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la
Giunta regionale.
2. La consulta della cooperazione è composta:
a) dall’assessore regionale competente in materia di cooperazione,
o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dai presidenti delle associazioni di cooperative di cui agli articoli
3 e 4, o da un loro delegato;
c) dal rappresentante dell’ufficio regionale del Ministero
competente;
d) dal presidente della Veneto Sviluppo S.p.A. o da un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
struttura regionale competente designato dal presidente della consulta.
4. Alla nomina dei membri della consulta provvede la Giunta regionale.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte all’anno o
ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti
assegnati.
6. La partecipazione alle riunioni della consulta è a titolo
gratuito salvo il rimborso spese, laddove spettante, ai sensi della
vigente normativa in materia di personale regionale con qualifica
dirigenziale.
7. Alla copertura delle spese per il funzionamento della consulta della
cooperazione si fa fronte mediante l’utilizzazione delle risorse
individuate con apposita delibera della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 9, comma 2.
8. Entro novanta giorni dall’istituzione, la consulta della
cooperazione propone il proprio regolamento interno che viene approvato
dalla Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede
direttamente la Giunta regionale.
Art. 7 - Compiti della
consulta della cooperazione.
1. La consulta della cooperazione:
a) esprime parere su progetti di legge e di regolamento riguardanti la
materia della cooperazione o interessanti le associazioni della
cooperazione, sull’istituzione del centro studi di cui
all’articolo 8 nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per
i quali la Giunta regionale ne faccia richiesta;
b) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti
il mondo della cooperazione nell’ambito del territorio regionale;
c) coordina l’attività del centro studi istituito ai sensi
dell’articolo 8;
d) formula proposte sull’assegnazione delle risorse che la Giunta
regionale intende destinare alla cooperazione;
e) promuove convegni, incontri, dibattiti o seminari sui temi della
cooperazione con la partecipazione dei soggetti sociali ed economici
maggiormente interessati, anche in ambito comunitario.
Art. 8 - Centro studi per la
cooperazione.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge e sentita la consulta della cooperazione, istituisce il
centro studi per la cooperazione quale organismo culturale di ricerca
finalizzato a supportare l’attività della consulta di cui
all’articolo 6.
2. Compiti del centro di cui al comma 1 sono:
a) monitorare il sistema cooperativo regionale nelle sue realtà
qualitative e quantitative;
b) raccogliere esperienze nazionali e comunitarie in ambito cooperativo;
c) elaborare criteri di indirizzo in merito alle azioni di promozione,
ammodernamento e sviluppo della cooperazione veneta;
d) individuare le aree di progettazione operativa e di intervento in
ambito cooperativo da proporre alla consulta della cooperazione;
e) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di
documentazione sulla cooperazione veneta.
3. La Giunta regionale individua annualmente le risorse da destinare al
funzionamento del centro studi.
Art. 9 - Piano di
intervento.
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1, sentita la commissione consiliare competente,
approva il piano di intervento annuale per la cooperazione, secondo i
principi di cui alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione".
2. Il piano provvede a:
a) stabilire le linee di intervento a favore della cooperazione sulla
base delle quali vengono determinate le risorse necessarie
all’attuazione delle stesse;
b) quantificare le risorse da destinare alle cooperative singole o in
forma associata attraverso specifici bandi nonché le risorse da
destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 7,
all’articolo 8, comma 3 e agli articoli 10 e 13.
Art. 10 - Sostegno
all’associazionismo cooperativo.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
assegna le risorse da destinare alle associazioni di cooperative
finanziando specifici progetti, su proposta della consulta, in relazione
ai quali indica i contenuti degli interventi e le modalità di
attuazione degli stessi.
2. Tali progetti riguardano:
a) la promozione cooperativa;
b) la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei
cooperatori;
c) la divulgazione del metodo cooperativo;
d) l’assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle
cooperative aderenti;
e) l’organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle
imprese cooperative;
f) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno,
possono predisporre i progetti direttamente o attraverso enti o altre
strutture dalle stesse incaricati.
4. I contributi di cui al presente articolo sono suddivisi nella misura
del trenta per cento tra le associazioni di cooperative in parti uguali e
per il restante settanta per cento sulla base della
rappresentatività e articolazione territoriale di ciascuna,
determinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
Art. 11 - Sostegno alle
cooperative.
1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui alla presente
legge, concede contributi in conto capitale alle cooperative in possesso
dei requisiti di piccola e media impresa ai sensi della vigente
disciplina comunitaria.
2. Per poter usufruire dei contributi regionali le cooperative devono
trovarsi, al momento della erogazione e per tutta la durata del
beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento” e successive modifiche, ed essere in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per
legge.
3. Le cooperative singole o nelle loro forme associate devono avere sede
operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il
cinquanta per cento del fatturato medio complessivo, riferito al triennio
precedente la domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente
legge.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione
delle risorse stanziate dalla Regione, sono considerati prioritari i
progetti e le iniziative presentati da cooperative il cui organico
complessivo sia costituito in prevalenza da soci lavoratori o lavoratori
non soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n.
142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
5. I criteri di cui al comma 3 non si applicano nei confronti delle
cooperative il cui organico sia costituito prevalentemente da soci che
svolgono professioni o attività per il cui esercizio è previsto
l’obbligo per legge dell’iscrizione in appositi albi o
elenchi, nonché nei confronti delle cooperative di guide turistiche,
interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide
naturalistico-ambientali e maestri di sci.
Art. 12 - Rispetto della
normativa comunitaria e divieto di cumulo.
1. I contributi sono assegnati alle cooperative singole o in forma
associata secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 (de minimis), n. 70/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001
n. L 10 e n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (de
minimis) nei settori dell’agricoltura e della pesca, pubblicato
nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004 n. L 325.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri
contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali,
regionali.
Art. 13 - Interventi di
sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Giunta regionale, tramite la Veneto
Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle
cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di
investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con
particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla
creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle
esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto
Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la
ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo
S.p.A. quale socio sovventore;(
3)
b) fondo per la concessione di contributi destinati
all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione,
attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati
alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo
S.p.A. nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per
l’ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le
relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere
sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1.
Art. 14 - Abrogazione.
Art. 15 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 800.000,00 per ogni esercizio del triennio
2005-2007, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb
U0202 “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della
cooperazione” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale
2005-2007.
2. Alle spese di investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ogni esercizio del
triennio 2005-2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo
dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento”, partita n. 6 “Interventi in materia di
cooperazione”; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0062
“Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione” viene
incrementato di euro 3.500.000,00 per competenza e cassa
nell’esercizio 2005 e per sola competenza nei due esercizi
successivi.
Note
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