Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 (BUR n. 63/2007)
Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 (BUR n. 63/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a
garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli
spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la
vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e
produttive da parte delle persone con disabilità.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge s’intende per:
a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica,
sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le
attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità
la pratica delle funzioni quotidiane;
c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter
utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi,
servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza
ed in autonomia.
Art. 3 - Interventi.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in
particolare, attraverso:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione
mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono
la integrazione sociale delle persone con disabilità;
b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici
edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli
edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al
pubblico;
e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli
edifici privati;
f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di
relazione;
g) gli interventi finanziari per consentire l’accesso e l’uso
dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con
disabilità;
h) gli interventi finanziari per l’adattamento di mezzi di
locomozione privati;
i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani
comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” e successive modificazioni e all'articolo 24, comma 9,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e
successive modificazioni.
Art. 4 - Beneficiari.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni
previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico,
ivi comprese le imprese;
d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano
secondo le norme del codice civile.
Art. 5 - Competenze.
1. La Giunta regionale:
a) adotta il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 17;
b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli
indirizzi del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17;
c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle
barriere architettoniche di cui all'articolo 18;
d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo
19;
e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani
comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
all’articolo 8;
f) promuove l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di
intervento di cui all’articolo 17:
a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi
finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e
delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi
finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.
CAPO II - Disposizioni edilizie
Art. 6 - Progetti relativi
alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici
esistenti.
1. I progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di
questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a
garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati,
anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta
regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla
legislazione statale.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole
parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non
possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai
volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal
provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more
dell’approvazione di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere
architettoniche.
4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei
regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e
regolamenti urbanistici contrastanti con esse.
Art. 7 - Interventi
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
soggetti a denuncia di inizio di attività.
1. Per gli edifici esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di
inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che
comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati
all’eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un
organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti nella destinazione d’uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere
architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi
valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici
comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.
2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve
riferirsi alla realizzazione d’interventi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev’essere
corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell’articolo 10.
3. La denuncia di inizio d’attività di cui al comma 1 è
disciplinata dall’articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modificazioni.
4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all’esito della
denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6
dell’articolo 10.
Art. 8 - Piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili
dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la
redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n.
41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai
comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite
del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
Art. 9 - Risorse per
interventi destinati all’eliminazione delle barriere
architettoniche.
1. Per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 8, i comuni
riservano alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali
derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e
successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia,
paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per
cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31
marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui
al comma 1.
Art. 10 - Facilitazioni per
interventi su immobili abitati da persone con disabilità.
1. La realizzazione di incrementi
volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla
fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi con
impedimento permanente alla deambulazione (
1) dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo
4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme
dovute a titolo di costo di costruzione in relazione
all’intervento, in misura del cento per cento.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per
l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C
ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.
765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga
agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una
sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura
massima di 150 metri cubi, (
2)
realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo
intervento per nucleo familiare.
4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni
a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle
distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate
e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli
igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere
corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS,
attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai
sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già
rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che
attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati
nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche
adottate per il conseguimento delle speciali finalità
dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.
6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie
realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del
permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la
conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della
destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non
siano persone con disabilità.
CAPO III - Interventi finanziari
per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi
aperti al pubblico
Art. 11 - Edifici e spazi
pubblici.
1. Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi
pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con
fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla
spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità
stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo
17.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi
in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.
Art. 12 - Edifici e spazi
privati aperti al pubblico.
1. Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi
privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi
contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al
cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per
un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi
in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.
Art. 13 - Edifici privati.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla
fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a
luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con
fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non
inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della
spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi
euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a
qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge
9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati” e successive modificazioni.
Art. 14 - Facilitatori della
vita di relazione.
1. Per l'acquisto e la posa in opera di
facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali possono essere concessi
contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore
al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa
effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro
20.000,00 per ogni singolo intervento.
CAPO IV - Disposizioni e
interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto
Art. 15 - Accessibilità
ai servizi di trasporto.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le
modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto
pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone
con disabilità.
2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di
trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle
aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore
al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa
effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che
consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei
sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento
degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra
presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di
fermata.
Art. 16 - Adattamento di
mezzi di locomozione privati.
1. Per l'adattamento di motoveicoli ed
autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui
agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, con
fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non
inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della
spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi
euro 12.000,00.
2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con
disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere
concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non
superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e
comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla
completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli
concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge n. 104/1992.
CAPO V - Funzioni regionali
Art. 17 - Piano annuale di
intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
1. Entro il termine ordinatorio del 31
gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti
commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:
a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli
appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti
pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 18 - Centro regionale
di documentazione sulle barriere architettoniche.
1. La Giunta regionale provvede ad
istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere
architettoniche con i seguenti compiti:
a) raccolta delle soluzioni
edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la
fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli
edifici pubblici e privati;
b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui
alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano
l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti,
istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori
e ad ogni soggetto interessato;
c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di
informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della presente legge.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale
della collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del
Veneto, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi
professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione,
di natura sia pubblica che privata, competente in materia.
3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del
centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le
condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita
convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di
efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria
attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla
normativa vigente.
Art. 19 - Progetti
speciali.
1. La Giunta regionale promuove, anche
con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le
associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali
finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di
fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad
edifici e spazi pubblici.
2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con
il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da
concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle
finalità di cui al comma 1.
CAPO VI - Modalità di
concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e
dei comuni
Art. 20 - Domande di
contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi
di trasporto pubblico locale.
1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti
pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un
congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi
presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è
ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del piano annuale di intervento
di cui al comma 1 dell'articolo 17, con l'indicazione delle opere da
realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.
2. Per ottenere i contributi di cui all’articolo 15 le aziende
concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda
alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui
all’articolo 17, con l’indicazione dell’intervento da
realizzare, nonché della relativa spesa.
Art. 21 - Domande di
contributo degli enti e dei soggetti privati.
1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti
ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità
per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli
interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile
è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con
l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare,
nonché della relativa spesa.
2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli
immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.
3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti
interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la
residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del
piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con
l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della
relativa spesa.
Art. 22 - Assegnazione dei
fondi regionali alle province ed ai comuni.
1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del
termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni,
all’esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro
fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e
dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province
ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le
priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui
all'articolo 17.
3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro
assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla
ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno
titolo.
Art. 23 - Modalità di
erogazione dei contributi.
1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal
comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni,
sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute,
salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei
contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari
importo:
a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di
servizi di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro
i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la
decadenza dai benefici concessi.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella
ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono
in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli
11, 12, 13, 14, 15 e 16.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino
sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di
cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.
6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento
delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei
contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo
alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.
8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati
nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione
ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di
cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a
presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7,
la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.
9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno
a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li
rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2
dell'articolo 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla
presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la
persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del
relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea
documentazione attestante che i lavori o l’acquisto di beni per
l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo
prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state
sostenute con fondi propri.
Art. 24 - Ulteriori
adempimenti della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo
III e nel presente capo:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le
relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di
essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la
rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 25 - Rapporti
finanziari.
1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per
cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere
gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2
dell’articolo 5.
Art. 26 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge,
quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152
“Sostegno a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall’attuazione
della presente legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per
l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007.
Art. 27 - Disposizioni
transitorie.
1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di
cui ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data
dalla prima approvazione successiva all’entrata in vigore della
presente legge, del piano annuale di intervento previsto
dall’articolo 17.
Art. 28 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale
30 agosto 1993, n. 41 “Norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione” e
successive modificazioni;
b)
legge regionale
4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli
indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle
persone handicappate gravi” e successive modificazioni.
Note
(
1) Comma così modificato da
articolo 9, comma 1, della
legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
dopo le parole “riconosciuti invalidi” ha aggiunto le parole
“con impedimento permanente alla deambulazione” e sopprime le
parole “, o riconosciuti con una invalidità civile superiore
al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295
“Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” in
precedenza aggiunte da articolo 12, comma 1, della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
(
2) Le parole “120 metri
cubi” sono state sostituite dalle parole “150 metri
cubi” da articolo 12, comma 2, della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
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