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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011)
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n. 14
“INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO
2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Art. 1 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni e disposizioni applicative.
1. Nella rubrica dell’ articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo
le parole “solari e fotovoltaici” sono inserite le
parole “e di altri sistemi di captazione delle radiazioni
solari”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le
parole “Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli
impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di
picco non superiore a 6KW;” sono sostituite dalle parole
“Le strutture e gli impianti di cui al comma 1”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le
parole “delle pensiline e tettoie “ sono sostituite
dalle parole “delle strutture e degli impianti”.
5. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le
parole “Kwh” sono sostituite con le parole
“Kw”.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3
dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con
riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come
modificato dalla presente legge.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 5 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26
“Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”.
Art. 8 - Proroga del termine
di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni e disposizioni applicative.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile
e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche” e disposizioni
transitorie.
1. Al comma 1 dell’ articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ,
dopo le parole “riconosciuti invalidi” sono aggiunte
le seguenti parole “con impedimento permanente alla
deambulazione” e le parole “, o riconosciuti con una
invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15
ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo
3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive
modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni
e malattie invalidanti” sono soppresse.
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ,
è abrogato.
Art. 10 - Disposizioni in
materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici. (9)
(10)
1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio
dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco
fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete
elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti
dal pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma
4, della legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 . I comuni trasmettono alla Regione,
con frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche
rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con
l’indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.
2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione
medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente
la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e
13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee
guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto ministeriale 10
settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili” , che sono trasmesse al comune
competente ai sensi del comma 1.
3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della
documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di
cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli
schemi di modulistica.
Art. 11 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni
transitorie.
Art. 12 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 1 e il comma 4 avevano modificato l’art. 2
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
( 2) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
( 3) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 5 legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
( 4) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 .
( 5) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza testo inserito dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 .
( 6) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 2 aveva modificato il comma 2 dell’articolo
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
( 7) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza abrogato da comma 2 art. 20 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 8) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza abrogato da comma 2 art. 20 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 9) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
( 10) Vedi quanto disposto
dall’art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati
da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”.
( 11) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
(BUR n. 50/2011)
-
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO
2009, n. 14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16
IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
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-
Art. 1 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 2 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 3 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni
applicative.
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Art. 4 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 5 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 6 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
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Art. 7 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n.
26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”.
-
Art. 8 - Proroga del termine di
cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni
applicative.
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Art. 9 - Modifica
all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e disposizioni transitorie.
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Art. 10 - Disposizioni in materia
di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici. (9) (10)
-
Art. 11 - Modifica
all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni
transitorie.
-
Art. 12 - Dichiarazione di
urgenza.
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