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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011)

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n. 14 “INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI

Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (1)
Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (2)
Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative.
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “solari e fotovoltaici” sono inserite le parole “e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW;” sono sostituite dalle parole “Le strutture e gli impianti di cui al comma 1”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “delle pensiline e tettoie “ sono sostituite dalle parole “delle strutture e degli impianti”.
5. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “Kwh” sono sostituite con le parole “Kw”.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.
Art. 4 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (4)
Art. 5 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (5)
Art. 6 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (6)
Art. 7 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
omissis (7)
Art. 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative.
omissis (8)
Art. 9 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” e dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni transitorie.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , dopo le parole “riconosciuti invalidi” sono aggiunte le seguenti parole “con impedimento permanente alla deambulazione” e le parole “, o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” sono soppresse.
2. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è abrogato.
Art. 10 - Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici. (9) (10)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 . I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.
2. Le richieste di autorizzazione unica presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 dell’Allegato “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” del decreto ministeriale 10 settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” , che sono trasmesse al comune competente ai sensi del comma 1.
3. Al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta e trasmette ai comuni gli schemi di modulistica.
Art. 11 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole “trenta giorni” sono sostituite con le parole “settantacinque giorni”.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
omissis (11)
4. Ai procedimenti relativi a piani urbanistici attuativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
Art. 12 - Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





Note

(1) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza il comma 1 e il comma 4 avevano modificato l’art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(2) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
(3) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 5 legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(4) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(5) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza testo inserito dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(6) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza il comma 2 aveva modificato il comma 2 dell’articolo della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(7) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza abrogato da comma 2 art. 20 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
(8) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza abrogato da comma 2 art. 20 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
(9) Articolo abrogato da comma 1 articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui all’articolo 21 della medesima legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(10) Vedi quanto disposto dall’art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
(11) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


SOMMARIO

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