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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) [sommario] [RTF]
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE
L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 12
LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (1) (2) (3) (4) (5)
[Art. 1 - Finalità.
(6)
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati:
a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare,
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente,
nonché a favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
delle fonti di energia rinnovabili;
b) ad incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;
c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di
edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta
pericolosità idraulica;
d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento
amianto di edifici esistenti. (7)
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli
edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli
interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale,
regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad
uso pubblico, gli interventi edilizi sono subordinati allo specifico
assenso dell’ente tutore del vincolo.] (8)
[Art. 1 bis - Definizioni e
modalità applicative. (9) (10)
1. Ai fini della presente legge:
a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si
intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro
diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi familiari risiedano
oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla;
b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo
grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo grado e
altri aventi diritto;
c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione
funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o
più accessi, destinata all’abitazione di un singolo nucleo
familiare.
2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di
superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri
edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.
3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici
consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della
normativa vigente.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti
una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino
al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di
superficie complessivamente previsti.]
[Art. 2 - Interventi
edilizi di ampliamento. (11) (12)
1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali,
ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti
del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque
consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici
residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione.
(13) (14)
2. L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in
aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la
costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato,
esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di
pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento o su un
lotto confinante; l’ampliamento può essere, altresì,
realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non
più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al
lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e
appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo
proprietario o al di lui coniuge o figlio. (15)
2 bis. Sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere
in zona territoriale omogenea propria, salvo l’ampliamento in
aderenza che può essere realizzato anche in zona territoriale
omogenea impropria, sempreché l’edificio da ampliare insista
in zona territoriale omogenea propria. (16)
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da
computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31
ottobre 2013 (17) aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile
1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini
abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di
contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari
l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna
di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio
negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.
In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora
venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte
le case appartenenti alla schiera, ad eccezione delle unità di testa
che possono avere forma diversa. (18)
4 bis. omissis (19)
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10
per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di
qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3
kW, ancorché già installati. (20)
5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore
15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un
contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che
ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.
(21)
5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore
5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici
ad uso diverso, qualora l’intervento preveda la messa in sicurezza
sismica dell’intero edificio, purché la stessa non sia
già obbligatoria per legge.] (22)
[Art. 3 - Interventi per
favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. (23)
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del
patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione
e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che
necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi,
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. (24)
2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli
attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti
comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali,
provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi
regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano
situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche
parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della
superficie:
a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano
utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica
dell’edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e
successive modificazioni, alla corrispondente classe A;
b) fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti
l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo
2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale
integra le linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 marzo
2007, n. 4 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile
in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica
dell’intervento. (25)
3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una
ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con
la ricostruzione del nuovo edificio su un’area di sedime
completamente diversa, sono assentiti, in deroga all’articolo 6,
mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del
Titolo II (26) della Parte I
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modificazioni. (27)
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel
caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base
di un regolare titolo abilitativo.] (28)
[Art. 3 bis - Interventi
nelle zone agricole. (29) (30)
1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a
quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo.
2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento,
qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla
volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.
Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche
se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell’ampliamento, la
volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità
immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il
rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.
3. L’ampliamento di cui all’articolo 2 e l’eventuale
ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni, possono essere realizzati
recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla
conduzione del fondo, ancorché separata dall’edificio
principale, o con la costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2.]
[Art. 3 ter - Interventi
per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.
(31)
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la
rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora
ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un
ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in
deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.]
[Art. 3 quater - Interventi
su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e
idrogeologica. (32)
(33)
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta
pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita
l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona
territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità
idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento
urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o
della superficie.
2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la
ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola,
purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già
consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche norme
di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne
impediscano l’edificazione.
3. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi dal
rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti;
in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 31 del DPR n. 380/2001.
4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.]
[Art. 4 - Interventi per
favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.
(34)
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è
possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto
di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e
ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di
cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate
per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e
regionali.]
Art. 5 - Interventi per
favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di
altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. (35) (36)
1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati
negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri
collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare,
semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti
termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di
impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa
statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non
superiore a 6 kWp. ( 37)
2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche
in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività
(DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. ( 38)
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e
dimensionali delle strutture e degli impianti ( 39) di cui al comma 1. ( 40)
[Art. 6 - Titolo
abilitativo edilizio e procedimento. (41)
1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario
prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme
tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.
(42)
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a
denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA,
con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli
eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente
legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente
legge subordina la realizzazione dell’intervento; (43)
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo
strumento urbanistico vigente;
d) parere dell’autorità competente ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive
modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora
ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di
sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli
adempimenti previsti dall’articolo 90, comma 9, lettera c) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.]
[Art. 7 - Oneri e
incentivi.(44)
1. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del DPR
n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3
quater, (45) il contributo di
costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di
edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del
proprietario o dell’avente titolo; negli stessi casi, per le
famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo
afferente al permesso di costruire non è dovuto. (46)
1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2
e 3, 3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una
potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione: (47)
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del
proprietario o avente titolo;
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento
per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
(48)
1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono
riferite:
a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla
superficie ampliati;
b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito
e alla nuova superficie comprensivi dell’incremento. (49)
2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere
economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della
bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis,
lettera a), l’obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui
all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere
inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di
agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a
titolo di penale, richiede il versamento dell’intero contributo
altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la
suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.] (50)
[Art. 8 – Elenchi e
monitoraggio.(51)
1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano
l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente
legge.
2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di
intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento
autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di
abitazione.
3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati
ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui
all’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
successive modificazioni.] (52)
[Art. 9 - Ambito di applicazione. (53)
1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4
(54) non trovano applicazione
per gli edifici:
a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione
di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di
grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e
ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di
ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano
urbanistico attuativo. (55)
Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo
comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive
modificazioni;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti
urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi
previsti dai medesimi articoli 2, 3,3 ter, 3 quater e 4; (56)
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui
all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle
dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi; (57)
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o
derogare le disposizioni regionali in materia di commercio; (58)
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e
nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 3 quater. (59)
2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere
modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la
nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e
salvo quanto previsto dal comma 2 bis. (60)
2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in
zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito
il mutamento della destinazione d’uso con il recupero
dell’intera volumetria esistente, qualora l’intervento sia
finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell’edificio,
fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla
disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o
convenzioni precedentemente sottoscritti. (61)
2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in
deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.
(62)
3. omissis (63)
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater (64) e 4 sono subordinati
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro
adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al
previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad
esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di
abitazione.
5. omissis (65)
6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli
ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il
cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati
presentati al comune entro il 31 ottobre 2013. (66)
7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3
quater e 4 devono essere presentate entro il 31 marzo 2019. (67)
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste
dalla normativa statale vigente. (68)
8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del
tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con
l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo,
anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione
dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le
ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali
omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono
consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze
previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive
modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza
dell’edificio esistente. (69)
9. È comunque ammesso, anche negli
edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del
decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al
comma 1, lettera b), (70) l’aumento della superficie utile di pavimento
all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri
igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.]
[Art. 10 -
Ristrutturazione edilizia. (71)
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale
sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle
ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al
fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive,
possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle
strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia
realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore; (72) (73)
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora
realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione
dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi
(74) esistenti sono
considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di
edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere
quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre
è considerata nuova costruzione la sola parte relativa
all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per
tale fattispecie.
b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione
a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime
parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica
sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito
del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di
protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli
strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche
in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o
dell’area inedificabile. (75) ]
[Art. 11 - Interventi a
favore dei soggetti disabili. (76)
1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge
funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di
soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla
riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in
relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base
dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.]
[Art. 11 bis - Interventi
finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante
l’eliminazione di barriere architettoniche. (77) (78) (79)
1. Le percentuali di cui all’ articolo 2, comma 1 e
all’articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per
gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche di cui all’articolo 7, comma 1,
lettere a), b) e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1,
sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro
sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal
parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione
degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e
degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ,
prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in
funzione del livello di fruibilità garantito
dall’intervento.]
[Art. 12 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”. (80)
Art. 13 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con ricorso n. 6/2014 (G.U.
1ª serie speciale n. 10/2014) il Governo ha impugnato innanzi alla
Corte Costituzionale alcune disposizioni (articolo 10, comma 6, in
combinato disposto con l’articolo 7, comma 1 e articolo 11, commi 1
e 2) della legge regionale 29 novembre 2013, n.
32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione
del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica
ed edilizia” con riferimento agli articoli 117, secondo comma,
lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione. La legge regionale 29 novembre 2013, n.
32 per le parti interessate dall’impugnativa del Governo reca
modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
Con sentenza n. 259/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2014) la
Corte costituzionale ha dichiarato, in relazione alla legge regionale 29 novembre 2013, n.
32 :
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con
l’articolo 7, comma 1, per carenza della motivazione del ricorso;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la
disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio
fondamentale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato dall’articolo
30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, che in relazione alla definizione di “ristrutturazione
edilizia”, non contiene più l’obbligo di rispetto della
sagoma dell’edificio precedente, ma solo quello di rispetto del
volume;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in
quanto - in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale
secondo la quale quando una norma è riconducibile ad un ambito
materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare
alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale - il
silenzio dell’impugnata disposizione sul rispetto, imposto
dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n.
380, della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si
tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non
può che essere interpretato nel senso della vigenza della predetta
disposizione statale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
( 2) La legge è stata
impugnata innanzi alla Corte Costituzionale in via incidentale (Consiglio
di Stato, sezione VI, ordinanza n. 94 del 1 marzo 2019, in G.U. n.
26/2019), limitatamente al comma 8bis dell’articolo 9, nella parte
in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste
dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie
speciale n. 9/2020) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile,
per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale.
( 3) Ai fini
dell’applicazione della presente legge vedi l’art. 14 della
legge regionale 29
novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni attuative e transitorie.
( 4) Vedi l’art. 13 della
legge regionale 29
novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di efficientamento
energetico di nuovi edifici e il comma 2 dell’art. 12 della
legge regionale 29
novembre 2013, n. 32 che detta norme in materia di computabilità
di alcuni volumi tecnici (ascensori e sistemi di sollevamento).
( 5) Gli articoli 1, 1 bis, 2, 3,
3 bis, 3 ter, 3 quater,4, 6, 7, 8, 9, 11, 11 bis e 12 della presente
legge sono stati abrogati dall’art. 19 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
; fermo restando quanto previsto dall’art. 17 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
ai sensi del quale “Gli interventi per i quali la segnalazione
certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire
siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ,
entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima
legge regionale.”.
( 6) Articolo abrogato da art. 19
legge regionale 4
aprile 2019, n. 14 .
( 7) Comma così sostituito da
comma 1 art. 1 legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 8) Comma così modificato da
comma 2 art. 1 legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5” con la parola “edilizi” e che ha soppresso le parole
“titolare della proprietà demaniale o”.
( 9) Articolo inserito da comma 1,
art. 2, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 10) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 11) Rubrica così
sostituita da comma 1, art. 3, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 12) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 13) Comma così
modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 che
ha soppresso le parole da “resta” a “propria”. In
precedenza comma sostituito da comma 2, art. 3, legge regionale 29 novembre 2013, n.
32 , e da comma 1, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 14) L’articolo 64 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 reca disposizioni di interpretazione autentica
del presente comma.
( 15) Comma così
sostituito da comma 3, art. 3, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 ,
in precedenza comma modificato dal comma 2, art. 1, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
che aveva soppresso le parole “di carattere accessorio e
pertinenziale”.
( 16) Comma aggiunto da comma 2
art. 6 legge
regionale 16 marzo 2015, n. 4 .
( 17) Le parole “31
maggio 2011” sono state sostituite dalle parole “31 ottobre
2013” da comma 4, art. 3, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 ,
in precedenza le parole “31 marzo 2009” sono state sostituite
dalle parole “31 maggio 2011” da comma 3, art. 1, legge regionale 8 luglio
2011, n. 13 .
( 18) Comma così
modificato da comma 5, art. 3 legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha aggiunto alla fine le parole “, ad eccezione delle
unità di testa che possono avere forma diversa”.
( 19) Comma abrogato da comma
6, art. 3, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 , in precedenza comma inserito da
comma 1, art. 1, legge regionale 10 luglio 2012, n. 36 .
( 20) Comma così
modificato da comma 7, art. 3, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito la parola “fonti” con le parole
“qualsiasi fonte” e che ha sostituito le parole “3
Kw” con le parole “3 kW”, in precedenza modificato da
comma 5, art. 5, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
aveva sostituito le parole “Kwh” con le parole
“Kw”.
( 21) Comma inserito da comma
4, art. 1, legge
regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 22) Comma aggiunto da comma
8, art. 3, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 23) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 24) Comma così
modificato da comma 1, art. 4, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha inserito le parole “al 31 ottobre 2013”, e che ha
soppresso le parole “realizzati anteriormente al 1989 e”.
( 25) Comma così
sostituito da comma 2, art. 4, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 ,
in precedenza comma modificato da comma 1, art. 2, legge regionale 18 luglio 2011, n.
13 .
( 26) Per mero errore materiale
nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR
(articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del
settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”) è stato scritto “ai sensi del Capo II del
Titolo I” e non “ ai sensi del Capo II del Titolo II”.
( 27) Comma così
sostituito da comma 3, art. 4, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 28) Comma così
modificato da comma 4, art. 4, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha soppresso alla fine le parole da “, purchè” sino
a “ricostruzione”.
( 29) Articolo inserito da
comma 1, art. 5, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 30) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 31) Articolo inserito da
comma 1, art. 6, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 32) Articolo inserito da
comma 1, art. 7, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 33) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 34) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 35) Rubrica così
modificata da comma 1, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
ha inserito alla fine le parole “e di altri sistemi di captazione
delle radiazioni solari”.
( 36) Si evidenzia che ai sensi
dell’art. 17 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Per le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 .” ove per entrata in vigore della presente
legge deve intendersi il giorno 6 aprile 2019.
( 37) Comma così
sostituito da comma 2, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 38) Comma così
modificato da comma 3, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
ha sostituito le parole “Le pensiline e le tettoie di cui al comma
1 e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con
potenza di picco non superiore a 6KW;” con le parole “Le
strutture e gli impianti di cui al comma 1”. In precedenza comma
modificato da lett. a) comma 1 art. 6 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 che
aveva aggiunto dopo le parole “comma 1” le parole “e
gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con
potenza di picco non superiore a 6KW” e da lett. b) comma 1, art. 6
legge regionale 9
ottobre 2009, n. 26 che aveva aggiunto dopo la parola
“(DIA)” le parole: “in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni.”.
( 39) Comma così
modificato da comma 4, art. 3, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
ha sostituito le parole “delle pensiline e tettoie” con le
parole “delle strutture e degli impianti”.
( 40) Il comma 6
dell’art. 3 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 nel
dettare disposizioni applicative relativamente al presente articolo ha
disposto che “6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore (9 luglio 2011) della presente legge,
integra il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del
medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.”.
( 41) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 42) L’articolo 64 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 reca disposizioni di interpretazione autentica
del presente comma.
( 43) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 .
( 44) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 45) Comma così
modificato da comma 1, art. 8, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “Per gli interventi di cui agli
articoli 2 e 3” con le parole “Ferma restando
l’applicazione dell’articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli
interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater”.
( 46) Comma così
modificato da comma 2, art. 8, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha aggiunto dopo le parole “o dell’avente titolo”
le parole “; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di
figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di
costruire non è dovuto”.
( 47) Comma così
modificato da comma 3, art. 8, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha inserito dopo le parole “articoli 2 e 3” le parole
“3 ter e 3 quater” e che ha sostituito le parole “3
kwh” con le parole “3 kW”.
( 48) Comma inserito da comma
1, art. 4, legge
regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 49) Comma inserito da comma
4, art. 8, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 50) Comma inserito da comma
5, art. 8, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 51) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 52) Articolo sostituito da
comma 1, art. 9, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 ,
in precedenza modificato da comma 1, art. 5, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 53) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 54) Alinea così
modificata da comma 1, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “e 4” con le parole “3 ter,
3 quater e 4”.
( 55) Lettera così
modificata da comma 2, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha soppresso le parole da “. I comuni possono” fino alle
parole “dalla presente legge”, in precedenza modificata da
comma 1, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 56) Lettera così
modificata da comma 3, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “articoli 2, 3 e 4” con le parole
“articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”.
( 57) Lettera così
modificata da comma 4, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha soppresso le parole “soggetti all’obbligo della
demolizione”.
( 58) Lettera così
modificata da comma 5, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “di programmazione, insediamento ed
apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi
commerciali” con le parole “di commercio”.
( 59) Lettera così
modificata da comma 6, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha aggiunto alla fine le parole “, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 3 quater.”.
( 60) Comma così
sostituito da comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 61) Comma sostituito da comma
7, art. 10, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 , in precedenza comma inserito da
comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 62) Comma sostituito da comma
8, art. 10, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 , in precedenza comma inserito da
comma 2, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
( 63) Comma abrogato da comma
9, art. 10, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 64) Comma così
modificato da comma 10, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha inserito dopo le parole “articoli 2, 3” le parole
“3 ter, 3 quater”.
( 65) Comma abrogato da comma
9, art. 10, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 66) Comma così
modificato da comma 11, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “31 marzo 2009” con le parole
“31 ottobre 2013”, in precedenza comma modificato da comma 1,
art. 2, legge
regionale 10 luglio 2012, n. 36 che ha soppresso le parole “Per
gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per
cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è
calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente
normativa.”.
( 67) Comma modificato da comma
1 art. 28 legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha sostituito le parole
“31 dicembre 2018” con le parole “31 marzo 2019”;
in precedenza comma modificato da comma 1 art. 65 della legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “10 maggio 2017”
con le seguenti parole: “31 dicembre 2018”. In precedenza
comma sostituito da comma 12, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 68) L’articolo 64 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 reca disposizioni di interpretazione autentica
del presente comma.
( 69) Comma aggiunto da comma
13, art. 10, legge regionale 29 novembre 2013, n.
32 . Il comma 8bis dell’articolo 9, è stato impugnato
innanzi alla Corte Costituzionale in via incidentale (Consiglio di Stato,
sezione VI, ordinanza n. 94 dell’1 marzo 2019, in G.U. n. 26/2019),
nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di
altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U.
1ª serie speciale n. 9/2020) la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza,
la questione di legittimità costituzionale.
( 70) Comma così
modificato da comma 3, art. 6, legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
ha aggiunto dopo le parole “E’ comunque ammesso” le
parole “, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non
sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),”.
( 71) Articolo abrogato da
comma 1 art. 5 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 72) Lettera così
modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 che
ha aggiunto dopo le parole “con il medesimo volume” le parole
“o con un volume inferiore”.
( 73) Lettera così
modificata da comma 1, art. 11, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha soppresso le parole “e all’interno della sagoma del
fabbricato precedente”.
( 74) Lettera così
modificata da comma 2, art. 11, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che ha sostituito le parole “volumi e sagoma” con le parole
“i volumi”.
( 75) Lettera aggiunta da comma
3, art. 11, legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 76) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 77) Articolo inserito da
comma 1, art. 12, legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 .
( 78) Vedi il comma 2,
dell’art. 12, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
che detta norme in materia di computabilità di alcuni volumi tecnici
(ascensori e sistemi di sollevamento).
( 79) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 80) Articolo abrogato da art.
19 legge regionale
4 aprile 2019, n. 14 .
( 81) Comma abrogato da comma
2, art. 9, legge
regionale 8 luglio 2011, n. 13 .
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