Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 (BUR n. 88/2009)
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 (BUR n. 88/2009) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina l’attività di acconciatore in
conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174
“Disciplina dell’attività di acconciatore” e
dall’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.
Art. 2 - Esercizio
dell’attività.
1. L’attività di acconciatore
è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della
legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
(
1)
1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata
l’attività di acconciatore deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile
tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività di acconciatore, (
2) ed è iscritto nel repertorio delle notizie
economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della
SCIA. (
3)
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati. (
4)
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione
o della sede dell’attività e la variazione del responsabile
tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA. (
5)
2. In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell’attività
di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche
presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali
utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione,
rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e
rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal
regolamento di cui all’articolo 4.
4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso la
sede designata dal cliente solo in caso di:
a) malattia o altra forma di impedimento;
b) manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;
c) altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.
5. Le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono
rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore
sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente
può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura
del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore
giornaliere.
6. L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e
festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della
loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
Art. 3 - Attività
formativa.
1. Le azioni formative riguardanti l’attività di acconciatore,
anche sulla base dell’accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale
nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della legge 17
agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, sono predisposte e
attuate ai sensi dell’
articolo 10 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e dell’
articolo 9 della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive
modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le azioni di
cui al comma 1, che mirano, in particolare:
a) alla qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
b) alla specializzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge n. 174/2005;
c) alla formazione teorica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge n. 174/2005;
d) alla riqualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce
altresì:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma
2;
b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio
dei titoli di abilitazione professionale.
4. L’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione
ai corsi e agli esami di cui al presente articolo compete alla struttura
regionale competente in materia di formazione.
5. La Giunta regionale stabilisce la composizione della commissione per
l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n.
174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d’esame.
6. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale per
l’esercizio dell’attività di acconciatore, sono
riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti
e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale
definito con l’accordo di cui al comma 1.
Art. 4 - Regolamento
comunale.
1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle
organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle
disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
2. Il regolamento prevede, in particolare:
a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei
locali nei quali viene esercitata l’attività e delle dotazioni
tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;
b) la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura
dell’attività in base alle previsioni dell’articolo 2,
commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;
c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe
professionali;
d) l’obbligo e le modalità di esposizione della SCIA
presentata allo SUAP (
6) e del
nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta
l’attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata
presso la sede designata dal cliente, l’obbligo di recare con
sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di
vigilanza.
Art. 5 - Trasferimento,
sospensione e cessazione dell’attività.
1. In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per
causa di morte, l’esercizio dell’attività professionale
di acconciatore può essere proseguito dal subentrante, previa
presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione
di un responsabile tecnico. (
7)
2. Il comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute
nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale,
previa diffida, può sospendere l’attività.
3. La prosecuzione dell’attività viene vietata qualora vengano
meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
4. La prosecuzione dell’attività viene altresì vietata:
a) qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al
comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della
sospensione;
b) nel caso in cui l’attività non venga svolta per un periodo
superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i
seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione
dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per maternità;
3) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso
dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
4) per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della
azienda ulss.
Art. 6 - Vigilanza e
controlli.
1. L’attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto
dei requisiti per l’esercizio dell’attività di
acconciatore è esercitata dal comune, fatte salve le competenze
della azienda ulss in materia di accertamenti igienico-sanitari.
2. Il comune, in particolare, accerta, durante l’orario di lavoro,
la presenza del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione
di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005.
Art. 7 - Sanzioni
amministrative.
1. É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
5.000,00:
a) chi esercita l’attività senza il possesso
dell’abilitazione professionale di acconciatore;
b) chi esercita l’attività senza la presentazione della SCIA.
(
8)
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro
1.000,00:
a) chi esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio;
b) chi non osserva la disciplina degli orari e dell’apertura e
chiusura dell’attività.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro
500,00:
a) chi omette di esporre copia della SCIA (
9) nel locale destinato all’attività;
b) chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli
orari.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o
del regolamento comunale di cui all’articolo 4, si applica la
sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. L’applicazione delle sanzioni amministrative è di
competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.
Il comune introita i relativi proventi.
Art. 8 - Norme finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere
diretta applicazione nella Regione del Veneto la legge 14 febbraio 1963,
n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiere ed affini”, come modificata dalla legge 23 dicembre
1970, n. 1142 “Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,
concernente la disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini” e dalla legge 29
ottobre 1984, n. 735 “Attuazione della direttiva del Consiglio
delle comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante
misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri”.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la legge n. 161/1963, come
modificata dalla legge n. 1142/1970 e dalla legge n. 735/1984, continua
ad avere applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione
dell’abilitazione professionale, fino all’adozione della
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3.
Note
SOMMARIO