Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010)
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) [sommario] [RTF]
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E
TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DEL LAVORO
Art. 1 - Inviolabilità
della dignità umana.
1. La Regione del Veneto riconosce l’inviolabilità della
dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria
integrità psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di
lavoro e in relazione all’attività lavorativa svolta.(
1)
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione
della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto
di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o
umilianti.
Art. 2 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21,
32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale
vigente e dell’ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni
ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare
l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress
psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori
correlati all’attività lavorativa promuovendo corretti stili
di vita.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono,
altresì, promosse in collaborazione con le parti sociali
interessate, con l’Osservatorio regionale sul mobbing, disagio
lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, di cui
all’articolo 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie
azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed
assistenza.
Art. 3 - Formazione.
1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali
socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul
fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale correlati
all’attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti
soggetti:
a) medici di medicina generale;
b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul
disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 6;
d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari
opportunità e sul fenomeno del mobbing.
Art. 4 - Informazione e
ricerca.
1. La Giunta regionale promuove e realizza:
a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia
conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa
previsti ed attuati;
b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi
di lavoro anche attraverso le aziende ULSS e l’Osservatorio
regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 5;
c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e
informazione;
d) l’attivazione, nell’ambito di quanto consentito
dall’ordinamento vigente, di corsi post-laurea nelle discipline
specifiche oggetto della presente legge.
Art. 5 - Osservatorio
regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei
luoghi di lavoro.
1. Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio
regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei
luoghi di lavoro composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, che lo
presiede;
b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia di prevenzione, o suo delegato;
d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia di lavoro, o suo delegato;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori;
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei
datori di lavoro;
g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di
nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali;
h) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto della
presente legge, iscritto da almeno dieci anni all’Albo di uno degli
ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto
tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.
2. I componenti esterni dell’Osservatorio sono nominati dalla
Giunta regionale in deroga alle disposizioni della
legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi
di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e
successive modificazioni e durano in carica per cinque anni.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio.
4. Ai componenti esterni dell’Osservatorio si applica
l’articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
regione” e successive modificazioni.
5. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed
interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi
regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti
privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a
sostegno delle finalità della presente legge;
c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o
organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di
lavoro;
d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello
stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti
strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di
ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in
materia;
e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di
informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
f) promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con gli organismi
di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello
stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell’ambito dello
svolgimento delle loro attività istituzionali;
g) si collega con l’Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso
l'Università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori
istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.
Art. 6 - Sportelli di
assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress
psico-sociale nei luoghi di lavoro.
1. Le aziende ULSS istituiscono nell’ambito della propria
organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto,
appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio
lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con il
compito di:
a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui
relativi strumenti di tutela;
b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella
Regione.
Art. 7 - Centri di riferimento
per il benessere organizzativo.
1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce,
nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro
di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i
seguenti compiti:
a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del
lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno,
cura e riabilitazione;
b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte
dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio
lavorativo;
c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di
valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell’articolo 28 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio
multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di
salute mentale dell’azienda ULSS, composto almeno da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di
coordinamento;
b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle
organizzazioni;
d) un medico specialista in psichiatria;
e) uno psicoterapeuta.
Art. 8 - Monitoraggio e
valutazione.
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare
la dignità umana e l’integrità psico-fisica dei
lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione
consiliare competente una relazione contenente tra l’altro:
a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in
particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima
valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi
dalla legge;
b) l’elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per
assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente
legge.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse
allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti”, e contestuale incremento delle risorse allocate
nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
del bilancio di previsione 2010;
b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, per euro 350.000,00 con le risorse
allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” e per euro 350.000,00 con le risorse allocate
nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio
pluriennale 2010-2012.
Art. 10 - Entrata in
vigore.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a
decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e
pluriennale 2010-2012”.
Note
SOMMARIO