Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020)
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020) [sommario] [RTF]
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E
POLITICHE DI SICUREZZA (1)
TITOLO I - Polizia locale
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione, in conformità all’articolo 117, secondo comma,
lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi
stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro
sull’ordinamento della polizia municipale”, detta norme in
materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi
generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei
servizi, l’organizzazione territoriale, nonché la
valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale.
2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria
e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale, al fine
di migliorare l’organizzazione della stessa.
3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e
ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo
dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della
concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio
regionale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “distretto di polizia locale”: ambito territoriale
ottimale entro cui organizzare l’esercizio associato delle funzioni
di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
b) “distretto metropolitano”: distretto coincidente con
l’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
c) “distaccamento territoriale”: unità di decentramento
operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti
locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
d) “area sovradistrettuale di polizia locale”: raggruppamento
di distretti coincidente di norma con l’ambito territoriale
dell’ente provinciale o ambito più vasto;
e) “corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo
distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati
di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni
associati nella forma giuridica dell’unione, il cui statuto sia
conforme a quanto previsto dal comma 111 dell’articolo 1 della
legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
f) “coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito
coordinamento distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa
degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da
comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante
consorzio;
g) “nucleo specializzato di polizia locale”: apparato
organizzativo e funzionale della polizia locale per l’esercizio di
funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da
almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile
incaricato della funzione di comando.
Art. 3 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi
della
legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per
l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione
nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”, disciplina la razionalizzazione ed il
potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione
delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell’articolo 1
comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma
1, sostiene:
a) l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia
locale su tutto il territorio regionale;
b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici,
territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo
settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel
rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l’attuazione,
l’integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;
(
2)
c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato
svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e
delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti
nei relativi ambiti d’area, secondo gli indirizzi della presente
legge;
d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale,
anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
e) l’attività di ricerca, documentazione e informazione sui
temi della sicurezza e della legalità, anche realizzando campagne di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, in particolare presso le
scuole su tematiche in materia di educazione civica e cultura della
sicurezza;
f) la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Giunta regionale, al fine di accelerare le procedure assunzionali,
definisce bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con
tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure
concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne
facciano richiesta.
CAPO II - Organizzazione
territoriale e funzionale della polizia locale
Art. 4 - Esercizio associato
della funzione di polizia locale.
1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui
alla lettera i) del comma 27 dell’articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma
o associata.
2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo
associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme
associative riconosciute con legge regionale.
3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000
abitanti se appartengono all’area omogenea montana e parzialmente
montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della
legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”, esercitano obbligatoriamente in forma
associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto
disposto dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità
di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e
dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili
economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza,
nell’erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di
riferimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della
legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 2 comma 1
della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
4. L’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato
della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di
polizia locale come definito all’articolo 2.
5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto
e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto
dall’articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:
a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli
di gestione associata delle funzioni espressi nell’articolo 8,
comma 3, lettera d) della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ,
così come modificato dall’articolo 5 della
legge regionale 24 gennaio
2020, n. 2 , prendendo come riferimento il dato dei residenti
aggiornato al 31 dicembre e desunto dall’ultima rilevazione
demografica ISTAT disponibile;
b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti
distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e
infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto;
c) ponderazione delle specificità territoriali.
6. La Giunta regionale, al fine di definire l’ambito territoriale
del distretto di polizia locale, approva un Piano di zonizzazione per la
gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale.
7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale
fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte
formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti
dall’articolo 8, comma 3, della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano
di riordino territoriale di cui all’articolo 8 della
legge regionale 27 aprile
2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 5 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 2 che definisce la dimensione ottimale con
riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio
associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6
con cadenza triennale.
10. Gli enti associati nell’ambito del distretto di appartenenza
possono prevedere l’individuazione di zone omogenee, denominate
distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più
enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento
operativo del distretto.
11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a
sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con
l’ambito territoriale della Città metropolitana.
Art. 5 - Organizzazione.
1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, gli
apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro
nell’ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto
stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli
enti locali interessati in conformità alla presente legge.
2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi,
possono aggregarsi o coordinarsi per l’esercizio associato delle
funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le
specifiche funzioni nell’ambito territoriale di competenza.
3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è
istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità
operative oltre al comandante. La Giunta regionale, per le zone montane e
parzialmente montane di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a)
della
legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 , può definire un numero minimo
di unità operative inferiore.
4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o,
in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento
distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi
dell’articolo 10.
5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere
individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui
all’articolo 3.
6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni
di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla
legge.
7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo:
a) gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti
agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di
verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali,
previo confronto da tenersi al tavolo di cui all’articolo 12;
b) i requisiti minimi uniformi per la convergenza ed
interoperabilità delle piattaforme digitali che favoriscano lo
scambio delle informazioni in modalità telematiche e compatibili.
Art. 6 - Centro operativo
distrettuale e centro operativo di area.
1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e
l’interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia
locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono
costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si
diramano i flussi informativi e di comando per l’esercizio
associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.
2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato
centro operativo distrettuale, di seguito COD, ed è localizzato
presso il comune capofila del distretto.
3. Presso il distretto ed il coordinamento di polizia locale è
istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e
un Presidente eletto tra i suoi membri per un periodo di tre anni,
rieleggibile.
4. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale
è denominato centro operativo di area, di seguito COA, ed è
localizzato presso il comune capoluogo.
5. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le
funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi
adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e
purché non sia già operante un COA.
6. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti
con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi
al tavolo di cui all’articolo 12.
7. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali
afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili
all’esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le
funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all’articolo
21.
Art. 7 - Autorità di
polizia locale.
l. Il rappresentante legale dell’ente locale, o suo delegato,
è l’autorità di polizia locale. Ad esso compete la
vigilanza sul funzionamento del servizio e il potere di impartire
direttive al comandante di polizia locale per l’efficace
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l’autonomia organizzativa e operativa del
comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il
rappresentante legale dell’ente locale dell’impiego
tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
Art. 8 - Ruoli, distintivi e
caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.
1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul
territorio regionale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di
polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti dalla
legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:
a) agenti;
b) sottufficiali;
c) ufficiali;
d) comandanti. (
3)
2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti
gerarchici interni all’apparato di polizia locale, cui vanno
ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale
secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto
giuridico ed economico del personale stesso. (
4)
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche
delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli
appartenenti alla polizia locale, valorizzandone
l’operatività. La Giunta regionale definisce altresì,
sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche dei
mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal
fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei
provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al
tavolo di concertazione di cui all’articolo 12, disponendo i
necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli
enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi
dell’articolo 9. (
5)
Art. 9 - Regolamenti di
polizia locale.
1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per
l’ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di
indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della
struttura organizzativa e operativa degli apparati, l’attribuzione
dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità
di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all’ottimale
funzionamento dell’apparato.
2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale,
gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.
3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto
l’impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di
volontariato di cui all’articolo 18, con compiti di affiancamento e
supporto all’azione della polizia locale e la possibilità di
effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli
articoli 18 e 19 e nel rispetto della normativa statale in materia.
(
6) (
7)
4. I regolamenti di polizia locale dispongono che gli operatori di
polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere
attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla
legge.
Art. 10 - Comandante.
1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale
appartenente ai gradi più elevati della polizia locale
dell’ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e
specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello
organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e
alla complessità dell’ente di appartenenza.
2. Il comandante è nominato dall’Autorità di polizia
locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa
sul pubblico impiego.
3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate,
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego
tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.
4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli
ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell’articolazione
organizzativa del relativo apparato di polizia locale.
5. Il comandante del coordinamento distrettuale, individuato dalla
Conferenza dei Sindaci, coordina e collabora con i comandanti e i
responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via
residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e
dell’articolazione organizzativa della polizia locale.
Art. 10 bis - Elenco dei
comandanti e dei responsabili di polizia locale. (8)
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale
un elenco, suddiviso in sezioni e comprensivo dei curricula degli
iscritti, dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. È
facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco per
l’individuazione di soggetti in possesso delle professionalità
utili allo svolgimento delle rispettive attività di polizia locale
del Veneto. La gestione dell’elenco, la raccolta e la conservazione
dei dati personali avviene nel rispetto della normativa dell’Unione
europea e statale in materia di gestione e protezione dei dati personali.
La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione
consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta
dell’elenco.
CAPO III - Formazione della
polizia locale e tavoli di confronto
Art. 11 - Formazione della
polizia locale.
1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente
di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia
locale, nell’ottica dell’organizzazione funzionale e
territoriale prevista dalla presente legge.
2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti
finalità:
a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata,
differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo
funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di
preparazione nelle attività di propria competenza, anche con
riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione
primaria, alle tecniche salvavita, all’uso corretto delle armi e
degli strumenti in dotazione;
c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
d) assecondare la formazione di un’etica professionale, anche
mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al
tavolo di confronto di cui all’articolo 12.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e
delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in
particolare:
a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di
qualificazione finalizzati rispettivamente all’accesso ai ruoli di
agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità
di attivazione dei relativi concorsi;
b) i percorsi di formazione continua finalizzati all’aggiornamento,
alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di
polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli
apicali e di coordinamento;
c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la
previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di
copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali
interessati;
d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di
incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in
servizio all’interno della polizia locale, nonché laboratori
pratici e attività di simulazione.
4. L’attuazione delle iniziative di formazione previste al presente
articolo è coordinata dall’amministrazione regionale, con
possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché
con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche
a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia
di contratti pubblici.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale
promuove l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori
della polizia locale e delle forze di polizia, nell’ottica della
organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel
quadro degli accordi istituzionali previsti dall’articolo 13.
6. La Giunta regionale può promuovere l’istituzione di un
Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri
interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della
Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e
qualificazione degli operatori.
Art. 11 bis - Riconoscimento
di specifici fattori di rischio. (9) (10)
1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale
sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto
di vista psicologico.
2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è
autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti
locali, ivi compresi unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme
associative, e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché
vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale,
finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare
e gestire le specifiche situazioni di stress lavoro correlato, ivi
comprese le situazioni di emergenza/urgenza.
3. La Giunta regionale, sentita l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende
ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del
presente articolo, quantificando le risorse per le linee
d’intervento di cui al comma 2.
4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la
competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde.
Art. 12 - Attività di
confronto, informazione e comunicazione.
1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di
problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale
competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche
su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e
posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.
2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di
servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i
portatori d’interesse rispetto alle specifiche tematiche in
discussione.
3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero
di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere
vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale
nell’atto di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il
funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei
tavoli è senza oneri per la Regione.
5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione
sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi
della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi
pubblici e privati interessati.
TITOLO II - Politiche della
sicurezza
CAPO I - Sistema regionale di
politiche integrate per la sicurezza
Art. 13 - Promozione e
sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi di
cui alla
legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per
l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione
nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”, promuove e sostiene iniziative
finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel
territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una
ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di
vita nelle città e nel territorio regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce
anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di
pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali
adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.
48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare
o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:
a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di
corruzione;
b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e
instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione
urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e
programmi di reinserimento e di mediazione sociale;
c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per
l’elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di
sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio
tra cittadini e polizia locale;
d) [rafforzare e valorizzare l’azione coordinata della polizia
locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti
finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione
degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli
apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per
obiettivi comuni;] promuovere il potenziamento e l’ampliamento
degli organici di polizia locale; (
11)
[e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale,
coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze
dell’ordine per l’ammodernamento delle metodologie di
intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione
criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione anche attraverso
la partecipazione a specifici programmi comunitari;] (
12)
f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la
sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi
integrati che favoriscano l’interoperabilità e lo scambio
informativo, nonché l’attività di raccolta, elaborazione
e utilizzo delle banche dati;
[g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul
territorio regionale;] (
13)
h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che
sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e
aggiornare o riqualificare il personale già in servizio;
i) costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e
l’implementazione continua delle politiche per la sicurezza.
(
14)
Art. 14 - Conferenza
regionale per la sicurezza.
1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la
Conferenza regionale per la sicurezza, finalizzata alla promozione del
coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale
o da un assessore da lui delegato ed è composta da:
a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città
metropolitana o loro delegati;
b) sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in
rappresentanza dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia, dei
quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra
cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
c) uno dei componenti dell’Osservatorio per il contrasto alla
criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza,
di cui all’articolo 15 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ,
designato dallo stesso Osservatorio.
3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute della
Conferenza possono essere invitate anche altre figure istituzionali.
4. La Conferenza costituisce sede di confronto per la realizzazione di
politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di
polizia locale e in particolare per le modalità di gestione
associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri. La
Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del
Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti
l’iniziativa dei suoi componenti.
5. La partecipazione alla Conferenza non prevede l’erogazione di
alcun compenso né rimborso spese.
Art. 15 - Giornata della
polizia locale regionale.
1. È istituita la giornata della polizia locale regionale, il giorno
20 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia
locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Giunta regionale
promuove l’organizzazione di una manifestazione da tenersi presso
un ente locale per celebrare l’impegno delle polizie locali dei
Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per
particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi
di polizia locale del Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e
i criteri e le modalità per l’attribuzione delle onorificenze
stesse.
Art. 16 - Finanziamenti
regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
promuove e sostiene progetti finalizzati all’attuazione delle
politiche di sicurezza integrata in conformità all’articolo 13
e determina i criteri per l’accesso ai contributi resi disponibili
per le finalità di cui alla presente legge; i criteri per
l’accesso contengono i parametri, ai fini della necessaria
valutazione dell’efficacia dei progetti finanziati e realizzati,
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 22.
2. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui
alla presente legge avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle
informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21.
3. La definizione dei criteri per l’accesso ai contributi o agli
incentivi si conforma alle previsioni di cui all’articolo 2, comma
4, della
legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come sostituito
dall’articolo 2 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Art. 17 - Fondo per gli
oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di
polizia locale.
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa
che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli
operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri
d’ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi
nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli
enti locali privi di polizza assicurativa.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e
di rimborso.
CAPO II - Sicurezza partecipata
e sicurezza sussidiaria
Art. 18 - Collaborazione con
le associazioni di volontariato. (15)
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e
previa concertazione con gli enti locali nell’ambito dei tavoli di
cui all’articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la
partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative
finalizzate a:
a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici
di particolare rilievo;
b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi
pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia
locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle
norme vigenti;
c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di
incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza
tra operatori di polizia locale e cittadini;
d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di
vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione
interculturale;
e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali,
azioni di sensibilizzazione per l’opinione pubblica su temi
specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per
finalità coerenti con la presente legge.
Art. 19 - Attività di
collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.
1. La Giunta regionale promuove la collaborazione tra le guardie
particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare
un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio
del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.
Art. 20 - Servizi per conto
di terzi.
1. Gli enti locali possono prevedere l’utilizzo straordinario ed
occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività
o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.
2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti
previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall’ente
locale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3
bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.
CAPO III - Norme finali e
transitorie
Art. 21 - Monitoraggio,
ricerca e attuazione.
1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono
nell’applicativo informatico regionale denominato
“Monitoraggio permanente della polizia locale” i dati
relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse
umane e strumentali.
2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è
obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha
finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla
programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e
dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con
modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità
di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche
regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle
funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la
Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.
4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare
appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente
legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche
previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.
Art. 22 - Clausola
valutativa.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati
disaggregati del monitoraggio di cui all’articolo 21, in formato
elettronico elaborabile, all’Osservatorio della spesa e delle
politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza
triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed
effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare
riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al
Consiglio e alla Giunta regionale.
Art. 23 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, entro l’esercizio di entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
adotta un provvedimento per definire le linee programmatiche di
attuazione della presente legge, con particolare riguardo
all’attivazione dei tavoli di concertazione definiti
dall’articolo 12.
Art. 24 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la
legge
regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia
locale”;
b) l’articolo 78 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
c) l’articolo 150 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le
disposizioni previgenti.
Art. 25 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione
dell’articolo 11 e dell’articolo 13, comma 2, lettere a), b),
c), e), h), i) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”,
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo
1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene
incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli
15 e 17 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro
10.000,00 e in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine
pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di
sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari
importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione
dell’articolo 6 e dell’articolo 13, comma 2, lettere b), d),
f), g) della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2020, per euro 100.000,00 con le risorse
allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”,
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo
2 “Spese in conto capitale” relative all’articolo 78
della
legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , abrogato dall’articolo 21
della presente legge; per euro 200.000,00 con le risorse allocate nella
Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02
“Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2
“Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene
incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) quanto agli esercizi 2021 e 2022, con le risorse allocate nella
Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02
“Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2
“Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene
incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse
allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Note
(
1) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
13, comma 2, lettera d),limitatamente alle parole «rafforzare e
valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i
principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al
potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti
e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza
per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;», e
dell’articolo 13, comma 2, lettere e) e g) e inammissibili o non
fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate
con riferimento agli articoli 3, comma 2, lettera b); 8, commi 1, 2 e 3;
9, comma 3; 13, comma 2, lettera i); 18. La legge era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U.
prima serie speciale n. 43/2020).
(
2) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 3, comma 2, lettera b): inammissibile
la censura di violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione in riferimento alla materia “ordinamento
civile” in quanto il ricorso non contiene una specifica e congrua
indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con il
parametro evocato e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a
sostegno della censura; non fondata la censura di violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in
riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in
quanto da un lato la disposizione censurata va chiaramente ricondotta
agli ambiti operativi e alle scansioni procedimentali delineati dagli
articoli 2 e 3 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città” convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come anche
alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata,
adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell’accordo tra
Governo, Regioni ed Enti locali del 24 gennaio 2018, da un altro lato per
la circostanza che la stipula di intese o accordi con enti e organismi
pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del
terzo settore per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun
soggetto, l’attuazione, l’integrazione e il coordinamento
delle politiche di sicurezza deve, per sua natura, ritenersi facoltativa
per l’autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne
abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie
esigenze organizzative e strumentali. La disposizione era stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G.
U. prima serie speciale n. 43/2020).
(
3) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 8, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 97 e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rispettivamente per
disparità di trattamento e in riferimento al principio del buon
andamento della pubblica amministrazione e alla materia
“ordinamento civile”, in quanto le disposizioni impugnate
involgono con tutta evidenza profili attinenti all’organizzazione
del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali,
facendo esplicitamente salvo «l’inquadramento derivante dai
contratti collettivi nazionali di lavoro» (comma 1), escludendo che
la nuova suddivisione dei gradi possa «incidere sul rapporto
giuridico ed economico del personale» (comma 2), o abbia conseguenze
sui profili funzionali dell’organizzazione del servizio, che
restano incardinati nei ruoli già previsti dalla legge (comma 1). La
disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n.
43/2020).
(
4) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 8, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 97 e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rispettivamente per
disparità di trattamento e in riferimento al principio del buon
andamento della pubblica amministrazione e alla materia
“ordinamento civile”, in quanto le disposizioni impugnate
involgono con tutta evidenza profili attinenti all’organizzazione
del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali,
facendo esplicitamente salvo «l’inquadramento derivante dai
contratti collettivi nazionali di lavoro» (comma 1), escludendo che
la nuova suddivisione dei gradi possa «incidere sul rapporto
giuridico ed economico del personale» (comma 2), o abbia conseguenze
sui profili funzionali dell’organizzazione del servizio, che
restano incardinati nei ruoli già previsti dalla legge (comma 1). La
disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n.
43/2020).
(
5) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 8, commi 3 per violazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione in riferimento alla materia
“ordinamento civile” per contrasto con l’articolo 6,
comma 2, numeri 4) e 5), della legge 7 marzo 1986, n. 65
“Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale” in
quanto le censure pongono alla base dei propri motivi di impugnazione
assunti contraddittori. La disposizione era stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima
serie speciale n. 43/2020).
(
6) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 9, comma 3 per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in
riferimento alla materia “ordinamento civile”: inammissibile
in quanto la censura si limita ad asserire il contrasto con
l’articolo 5 del Codice del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 senza addurre ragioni quanto alla
consistenza del vizio lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del
richiamo a tale parametro interposto; non fondata in quanto la censura,
in relazione al parametro interposto costituito dall’articolo 33
del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, muove da un erroneo presupposto interpretativo quanto al
significato da ascrivere alla disposizione impugnata. La disposizione era
stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso
n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
(
7) Come indicato nell'avviso di
rettifica pubblicato nel BUR n. 22 del 12 febbraio 2021, per mero errore
materiale di coordinamento del testo, all’articolo 9 comma 3, le
parole “previsto agli articoli 16 e 17” vanno sostituite con
le parole “previsto agli articoli 18 e 19”.
(
8) Articolo inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 25 ottobre 2021, n. 31 . Ai sensi del comma 2
dell’articolo 1 della
legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31
“Modifiche della
legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 ,
“In sede di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce,
sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le
modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco di cui al
comma 1 del presente articolo, entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge”.
(
9)
Articolo inserito da comma 1 art. 1
legge regionale 14 giugno 2023, n. 12 .
(
10) Vedi, in generale, quanto
disposto dalla
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8
“Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della
salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”
(
11) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
13, comma 2, lettera d) limitatamente alle parole «rafforzare e
valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i
principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al
potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti
e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza
per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;» per
violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e
sicurezza” in quanto determina una interferenza, anche solo
potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza
“in senso stretto” o sicurezza “primaria”) di
competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione era stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
(
12) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
13, comma 2, lettera e) per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia
“ordine pubblico e sicurezza” in quanto determina una
interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione
dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza
“primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale. La
disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n.
43/2020).
(
13) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
13, comma 2, lettera g) per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia
“ordine pubblico e sicurezza” in quanto determina una
interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione
dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza
“primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale. La
disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n.
43/2020).
(
14) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 13, comma 2, lettera i) per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in
riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in
quanto non determina una interferenza, anche solo potenziale, con la
prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza “in senso
stretto” o sicurezza “primaria”) di competenza
legislativa esclusiva statale ma rientra tra le funzioni intrecciate,
corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche
regionale in cui si compendia la sicurezza “in senso lato”, o
sicurezza “secondaria”. La disposizione era stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G.
U. prima serie speciale n. 43/2020).
(
15) Con sentenza n. 176/2021
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 18 per violazione degli articoli 3, 117, secondo
comma, lettera l) e 118, quarto comma, della Costituzione in quanto le
censure pongono alla base dei propri motivi di impugnazione assunti
contraddittori. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi
alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie
speciale n. 43/2020).
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