Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)
Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997) [sommario] [RTF]
PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI
INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI
ORGANI
Art. 1 - Finalità e ambito
di applicazione.
1. La presente legge disciplina il
procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti
alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o
regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica altresì agli organi di
amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici,
delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o
designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
2 bis. È consentita la nomina o la designazione a pubblici
incarichi regionali attribuiti alla competenza della Regione, di soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, anche a
fronte di previsione di compenso per le cariche stesse, previa rinuncia
espressa, in sede di presentazione della candidatura, al compenso
previsto per la carica; la rinuncia produce gli effetti previsti
dall’articolo 1236 del codice civile.(
1)
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza
politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di
rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite,
nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo
svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.
Art. 2 - Competenza alle
nomine e alle designazioni.
1. La competenza ordinaria in materia
di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le
nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.
Art. 3 - Durata e scadenza
degli organi.
1. Gli organi la cui disciplina
è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per
l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno
successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le
designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il
centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se
le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del
Presidente della Regione.
Art. 4 - Ricostituzione degli
organi.
1. Gli organi la cui disciplina
è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni
sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed
entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1
sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla
scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono
adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione,
nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3,
adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere
ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2,
senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono
e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede
al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine
di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.
Art. 5 - Pubblicazione delle
nomine e delle designazioni.
1. Entro il 30 settembre di ogni
anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere
effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui
al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni,
nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso
dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono
essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere
presentate le proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di
candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della
Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare
adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui
all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima
del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei
casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco
nel BUR.
Art. 6 - Presentazione delle
proposte di candidatura. (2)
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui
devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di
candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di
competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di
competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di
candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione
stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione
abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi,
regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione,
nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso
società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o
precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata, oltre alla
dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui
al comma 2bis dell’articolo 1, (
3) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non
versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18
gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di
ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione
di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest’ultima
dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte
direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte
di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i
consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura
corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro
dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione
consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi
dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire
le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis. (
4)
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura
spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria,
agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli
interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel
territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle
vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque
costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono
proporre la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei
termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero
inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve
comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio
regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e
designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della
Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e
designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della
Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai
commi 3 e 4.
8 bis. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla
medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1
del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui
all’articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni
altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della
lettera c) del comma 3 del presente articolo. (
5)
Art. 6 bis - Riapertura dei
termini. (6)
1. All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e
designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente
dal Consiglio regionale, i Consiglieri regionali possono presentare
ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla
documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro
novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
2. Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.
Art. 7 - Procedura per le
nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.
1. La competente struttura della
Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la
regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della
documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina
o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti
dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la
relativa proposta per il Consiglio regionale.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte
di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi
del comma 8 dell'articolo 6.
3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il
Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso
spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la
esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle
proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di
eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi
consiliari.
Art. 8 - Maggioranza
prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio
regionale.
1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni
a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da
nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.
2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si
procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che
ottiene il maggior numero di voti.
Art. 9 - Procedura per le
nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del
Presidente della Regione.
1. Le competenti strutture della
Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la
regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della
documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina
o designazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte
di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma
8 dell'articolo 6.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono
alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini
previsti.
4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la
Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa
spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa
competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la
esercita entro la scadenza del termine medesimo.
Art. 9 bis - Cessazioni dalla
carica e sostituzioni in corso di mandato. (8)
1. Le candidature ritenute idonee per le nomine e designazioni di cui
alla presente legge restano valide fino alla scadenza del mandato per il
quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della
legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie.
2. In mancanza di un numero sufficiente di candidature idonee, si
provvede con avviso ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.”.
Art. 10 -
Incompatibilità.
1. Fatte salve le
incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli
incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di
tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale,
regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici,
associazioni e sindacati.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la
nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato,
al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel
corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi
qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle
incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella
nomina o designazione.
4. Fatta salva la possibilità di nomina o designazione, per
un terzo mandato, dei componenti dell’organo di amministrazione di
una società di capitali, nessuno può essere nominato o
designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E’
consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle
dimissioni. (
9)
Art. 11 - Comunicazione della
nomina o designazione.
1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente
della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno
comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione
all'interessato.
Art. 12 - Comunicazione
dell'accettazione. (12)
1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli
articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per
iscritto entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso
dell’avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio
regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive
competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l’inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui
all’articolo 10;
b) l’inesistenza di conflitti d’interesse in relazione
all’incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o
designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali
risultanti dall’ultima denuncia dei redditi soggetti
all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a
trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto
d’interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a
pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio o della Giunta regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1,
dev’essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla
definitiva scadenza del mandato.
4. L’infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in
qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l’interessato,
comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità
degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta
regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze
sulla nomina o designazione.
Art. 13 - Pubblicazione
dell'elenco delle nomine effettuate.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della
Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino
Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni
effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun
nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.
Art. 14 -
Abrogazione. (13)
Art. 15 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
dell’
articolo 5,
comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di
bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1997 e successivi.
Art. 16 - Norma finale e
transitoria.
1. A modifica di quanto previsto
dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1
dell’
articolo 3 si
applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della
legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica
di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al
comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore della presente legge e la fine della
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con
applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’
articolo 3;
b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla
fine della legislatura in corso all’entrata in vigore della
presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con
applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell’
articolo 3. (
14)
3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o
segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle
nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in
vigore della
legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
5. L’attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai
sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 46
effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle
proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce
l’istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.
Art. 17 - Nomine presso le
Aziende di Promozione turistica e l’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei
revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) è confermata la procedura
prevista rispettivamente dall’
articolo 10 comma 3 e
dall’
articolo 11 commi 1 e 2 della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
Art. 18 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Note
(
1) Comma inserito da comma 1
art. 7
legge
regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
(
2) L’art. 2 della
legge regionale 9
dicembre 2005, n. 25 detta disposizioni transitorie nel senso che:
“In fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono
presentare, entro il termine perentorio di tre giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai
dati e dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 , come modificato dall’art. 1 della presente
legge, al Presidente del Consiglio regionale per l’integrazione
delle proposte di candidatura per le nomine che non sono ancora state
effettuate dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005.
La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di
candidatura presentate ai sensi del comma 1.”
(
3) Comma così modificato da
comma 1 art. 8
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 che
ha inserito dopo le parole “Alla proposta di candidatura è
allegata” le parole “, oltre alla dichiarazione di rinuncia
al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis
dell’articolo 1,”.
1. All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e
designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente
dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di
candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi
3 e 4 dell’articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del
Consiglio della nuova legislatura.
2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede
attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione
delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni
dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.”.
L’art. 2 della
legge regionale 5 agosto 2010, n. 20
dettava disposizioni transitorie prevedendo che “In fase di prima
applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui
all’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo
1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.”.
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