Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 (BUR n. 8/2010)
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 (BUR n. 8/2010) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E INCENTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE DEL VENETO (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina i
procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e
fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la
realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento
dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’emissione di gas a
effetto serra. (
2)
Art. 2 - Ambito di
applicazione e definizioni.
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel
territorio della Regione del Veneto.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19
febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387”;
b) impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per
uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità
produttive mediante l’utilizzazione dell’energia solare;
c) impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di
un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio
stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di
accumulo dell’energia termica;
d) impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente
inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di
arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
e) elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che
insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze
ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall’articolo 52 sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive
modifiche ed integrazioni. (
3)
Art. 3 - Impianti aderenti e
integrati.
1. L’installazione di impianti solari
termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei
tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è
soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente
competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della
autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all’esercizio
della linea di connessione prevista dalla
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt”.
2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non
ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione
d’impatto ambientale. (
4)
Art. 4 - Impianti fotovoltaici
non integrati e non aderenti.
1. Gli impianti fotovoltaici non integrati
e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè
non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione
d’impatto ambientale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio
della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e
all’esercizio della linea di connessione prevista dalla
legge regionale 6 settembre
1991, n. 24 , l’installazione di impianti fotovoltaici non
integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è
soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, da
presentare al comune territorialmente competente.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non
integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità
previste dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni
di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si
procede all’indizione della conferenza di servizi e le relative
autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.
(
5)
Art. 5 - Documentazione.
1. Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, i
soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della
seguente documentazione:
a) il progetto con la descrizione dell’impianto di cui si chiede
l’autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione
dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata
relazione descrittiva;
b) la documentazione attestante la disponibilità dell’area
sede dell’impianto, limitatamente alla sede dell’impianto di
produzione;
c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e
successive modifiche e integrazioni;
d) per i progetti richiedenti l’autorizzazione di cui
all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo
146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
e) per i progetti soggetti a valutazione d’impatto ambientale, la
documentazione prescritta dall’articolo 23 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni. (
6)
Art. 6 - Impianti solari
termici non integrati e non aderenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed
integrazioni, l’installazione di impianti solari termici non
integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o
produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è
soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l’installazione di
impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici
esistenti è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di
inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche
ed integrazioni. (
7)
Art. 7 - Connessione alla rete
elettrica.
1. La costruzione e l’esercizio degli
elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti
dall’articolo 2, comma 2, lettera e), sono autorizzati dal comune
nel cui territorio essi insistono. (
8)
Art. 8 - Istituzione di un
fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari
termici e fotovoltaici.
1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di
contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti
solari termici e fotovoltaici.
2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:
a) i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che
sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento
sull’immobile cui si riferisce l’intervento;
b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di
godimento sull’immobile cui si riferisce l’intervento;
c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o
titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile cui si
riferisce l’intervento.
3. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non
superiore a 20 kW;
b) l’installazione di impianti solari termici di dimensione non
superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni
singola domanda.
4. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione
consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione
dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a
contributo.
Art. 9 - Abrogazione
dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge e
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte mediante prelevamento di euro 2.000.000,00 dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento” e
contestuale incremento dell’upb U0068 “Interventi
infrastrutturali nel settore energetico” del bilancio di previsione
2010.
Art. 11 - Entrata in
vigore.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a
decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e
pluriennale 2010-2012”.
Note
(
1) Vedi quanto disposto
dall’art. 26 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati
da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”.
(
2) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
3) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
4) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
5) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
6) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
7) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
(
8) Articolo abrogato da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
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