1. Ai sensi dell’
articolo 58 dello Statuto e dell’
articolo 15 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”, la Giunta regionale è
autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e
fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e
comunque non oltre il termine stabilito dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di
previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di
legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”,
così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1
è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185
“Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo
speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n.
27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”,
nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo
DDL:
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo
all’indebitamento autorizzato;
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati
da assegnazioni con vincolo di destinazione.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione
provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A
“Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla
presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive
modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società
regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU -
ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A;
j) Veneto Acque S.p.A;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto Innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad
erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS,
all’Azienda ospedaliera di Padova, all’Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Verona ed all’Istituto oncologico del
Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale,
nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile
definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse
dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque
possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a
situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio
patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità
interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso
dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il
pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa,
così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia
finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal Patto di stabilità interno
alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di
tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non
appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto
disposto dalla lettera b) del comma 2, dell’
articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 .
(
1) L’articolo 6 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 14 “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014” dispone
che: “Art. 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di
stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno
rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa,
così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia
finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità
interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è
autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo
compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti
alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo,
relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal
comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 .”.