Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012) (Abrogata)
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI (1)
[Art. 1 - Oggetto.
1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge,
gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di
ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo
degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e
immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse
ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle
popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.
2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità
geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità
storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura
materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico
volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli
ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti
nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche
e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e
cultura, in un quadro di svilupppo sostenibile, anche in senso
turistico.
Art. 2 -
Finalità.
1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei
patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni
storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del
paesaggio;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi
urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate
alla tradizione locale che caratterizzano il paesaggio locale;
c) la valorizzazione di spazi, luoghi. beni immobili e mobili, di
strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza
della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca,
acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in
collaborazione con il sistema dei musei del Veneto;
d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le
tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le
feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte
alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla
promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di
comunicazione museale;
e) la ricerca, l’individuazione e la definizione di percorsi nel
territorio dell’ecomuseo finalizzati alla visita e alla
comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di
una migliore fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie
urbane, nonché carte di comunità;
f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni
culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca,
delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti
imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla
gestione delle attività degli ecomusei;
g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti
imprenditoriali, musei d’impresa, università e centri di
ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale
attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso,
sostenibile e ambientalmente compatibile;
h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il
mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali
locali che possono creare occasioni d’impiego e produrre beni o
servizi;
i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali
legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori
artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione
del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea
del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
Art. 3 - Riconoscimento
degli ecomusei.
1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:
a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di
fattibilità condiviso;
b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o
privata senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come
oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 2 che
operano nell’ambito territoriale dell’ecomuseo, previo parere
favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di
un progetto di fattibilità condiviso.
2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b),
individua i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione
dell’area, degli spazi e dei beni dell’ecomuseo, il
patrimonio che l’ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali
infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di
fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al
fine della richiesta di riconoscimento.
3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell’ecomuseo,
sulla base della valutazione del progetto di fattibilità, effettuata
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale
degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale e la
formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.
Art. 4 - Criteri per il
riconoscimento degli ecomusei.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
in materia di cultura, stabilisce le modalità e i requisiti per il
riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica
e paesaggistica del territorio in cui si propone l’ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del
progetto di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di
fattibilità;
c) presenza di enti locali singoli o associati nell’organismo di
gestione;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali,
materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto
valore, in primo luogo per le stesse comunità;
e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in
grado di mettere in relazione l’ecomuseo di cui si propone il
riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti nel
territorio;
f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri
ecomusei esistenti e/o di cui si propone il riconoscimento, fatte salve
le possibili integrazioni di natura esclusivamente tematica.
2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza
l’immagine complessiva degli ecomusei del Veneto e disciplina le
modalità d’uso.
3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione
della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento
della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione
consiliare, con cadenza almeno triennale.
Art. 5 - Gestione degli
ecomusei.
1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui
ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri
organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano
comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2
rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di
ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da
apportare.
3. I soggetti gestori:
a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli
obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del
territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la
ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al
comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l’anno
successivo.
4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di
cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta
regionale.
5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale
e ad utilizzare, oltre al proprio segno distintivo, il logo regionale
degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6 - Comitato tecnico
scientifico.
1. È istituito presso la Giunta
regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia di cultura, che assicura le funzioni di presidenza del Comitato;
(2)
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di
storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia,
geografia e paesaggio designati d’intesa fra le Università
degli Studi del Veneto;
c) due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale,
museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla
Regione e uno dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI). (3)
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della
legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il
riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui
all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della
Giunta regionale;
b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera
a), i progetti di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui
all’articolo 7;
d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine
del monitoraggio previsto dall’articolo 4, comma 3, e ne favorisce
il coordinamento.
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura
regionale competente in materia di cultura.
5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è
attribuito unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate,
secondo la disciplina regionale in materia. (4)
Art. 7 - Forum.
1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di
dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei
esterni alla Regione; al Forum partecipano:
a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono
istituiti gli ecomusei;
c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla
promozione e alla gestione di ecomusei;
d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e
stranieri, nonché di università e centri di ricerca nazionali e
internazionali.
2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal
Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura
regionale competente in materia di cultura.
Art. 8 - Indirizzi per lo
sviluppo del settore ecomuseale.
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità
degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, sostenendo le
attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori
degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad
avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla
programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma
operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite
convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico
scientifico di cui all’articolo 6 ed approvati dalla Giunta
regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal
progaramma di attività.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6
della presente legge, quantificati in euro 2.100,00 per l’esercizio
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023
“Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione
2012.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro
150.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro 200.000,00 per ciascuno
dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari importo
dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”
del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente
la dotazione dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” viene aumentata dei euro 150.000,00 nell’esercizio
2012 e di euro 200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi.
]
Note
SOMMARIO