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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 (BUR n. 9/2019) (Novellazione)
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 (BUR n. 9/2019) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI SPORT
E CULTURA
CAPO I - Modifiche della legge regionale 11 maggio
2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività
motoria e sportiva”
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 3 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 4 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 11 della
legge regionale 11
maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:
omissis ( 4)
2. Al comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
è aggiunto il seguente periodo:
omissis ( 5)
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione
della disposizione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per interventi già oggetto di contributo regionale ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 a
favore di Amministrazioni pubbliche, la Giunta regionale in caso di
richiesta, può ridefinire la durata del vincolo di destinazione
d’uso anteriormente alla scadenza del termine ventennale secondo un
criterio di proporzionalità e stabilire forme semplificate di
garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione
all’entità dell’intervento regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione
della disposizione di cui al comma 4.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”.
CAPO II - Modifiche della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli
ecomusei”
Art. 9 - Modifiche
dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30
“Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”.
CAPO III - Modifica della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per
l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse
regionale”
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per
l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse
regionale”.
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 11 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 12 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo inserito dopo il comma
2 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 2) Testo riportato alla lett. b)
del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 3) Testo riportato alla lett. e)
del comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 4) Testo riportato alla fine
della lett. a) del comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
.
( 5) Testo riportato alla fine del
comma 3 dell’art. 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 6) Testo riportato alla dine
della lett. g) del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
.
( 7) Testo riportato dopo il comma
5 dell’art. 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 8) Testo riportato dopo il comma
1 dell’art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 9) Testo riportato alla lett. a)
del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
( 10) Testo riportato alla
lett. c) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
( 11) Testo riportato al comma
5 dell’art. 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
( 12) Testo riportato dopo il
primo comma dell’art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 .
SOMMARIO
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