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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 (BUR n. 9/2019) (Novellazione)

Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 (BUR n. 9/2019) (Novellazione) [sommario] [RTF]

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI SPORT E CULTURA

CAPO I - Modifiche della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 , è inserito il seguente:
omissis (1)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 , dopo le parole: “funzione educativa” è inserita la seguente: “, inclusiva”.
Art. 3 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituita dalla seguente:
omissis (2)
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 , è sostituita dalla seguente:
omissis (3)
Art. 4 - Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:
omissis (4)
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente periodo:
omissis (5)
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per interventi già oggetto di contributo regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 a favore di Amministrazioni pubbliche, la Giunta regionale in caso di richiesta, può ridefinire la durata del vincolo di destinazione d’uso anteriormente alla scadenza del termine ventennale secondo un criterio di proporzionalità e stabilire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della disposizione di cui al comma 4.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 sono aggiunte le parole:
omissis (6)
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Nella rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “le discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 dopo le parole: “le discipline sportive” sono inserite le seguenti: “e ludico - sportive”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:
omissis (7)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è aggiunto il seguente:
omissis (8)

CAPO II - Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”

Art. 9 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”.
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituita dalla seguente:
omissis (9)
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituita dalla seguente:
omissis (10)
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 è sostituito dal seguente:
omissis (11)

CAPO III - Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”

Art. 10 - Modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”.
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 è inserito il seguente comma:
omissis (12)

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 12 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo inserito dopo il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(2) Testo riportato alla lett. b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(3) Testo riportato alla lett. e) del comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(4) Testo riportato alla fine della lett. a) del comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(5) Testo riportato alla fine del comma 3 dell’art. 11 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(6) Testo riportato alla dine della lett. g) del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(7) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(8) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 23 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
(9) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
(10) Testo riportato alla lett. c) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
(11) Testo riportato al comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 .
(12) Testo riportato dopo il primo comma dell’art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 .


SOMMARIO

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