Legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (BUR n. 67/2012)
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (BUR n. 67/2012) [sommario] [RTF]
NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI GIOVANI
CANI (1)
Art. 1 - Finalità ed ambito
di applicazione.
1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a riconoscere alle specie
animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina con la
presente legge le attività di movimento di giovani cani al fine di
favorire il loro benessere, le loro attitudini e la specializzazione
cinegetica.
Art. 2 - Disciplina della
attività di movimento dei giovani cani.
1. La Giunta regionale, sentito l’Ente nazionale per la cinofilia
italiana (ENCI), stabilisce il limite di età entro cui i cani di
ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell’applicazione
della presente legge.
2. Le attività di movimento possono riguardare solo giovani cani
iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi
dell’
articolo 4 (
2) della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo” e non può svolgersi
contemporaneamente nei confronti di più di due soggetti.
3. Le attività di movimento di giovani cani, [ivi compresi quelli da
destinare all’esercizio di attività venatoria],(
3) sono consentite, con insegnamenti
comportamentali secondo lo stile di razza, dall’alba al tramonto su
tutto il territorio regionale, ad esclusione:
a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla
normativa regionale attuativa;
b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e dalla
legge regionale 9 dicembre 1993, n.
50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio” e dalla
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
“Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e
successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie.
4. Ai fini dell’esercizio delle attività di movimento di cui
al comma 2, il conduttore di giovani cani è tenuto:
a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o
titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita
l’attività di movimento;
b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per
i danni causati a terzi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
detta disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo
volte a definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio
delle attività di movimento di giovani cani, secondo le
specificità delle razze e le peculiarità agronomiche,
faunistiche e orografiche del territorio.
Art. 3 - Funzioni delle
province.
1. Le province, in relazione alle specificità dei rispettivi
territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo
stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturali, possono
disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di
esercizio delle attività di movimento dei giovani cani.
Art. 4 - Attività di
vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell’articolo 2, o in violazione delle specifiche disposizioni
integrative dettate dalle province ai sensi dell’articolo 3, è
punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
2. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in forma
contemporanea su numero superiore a due, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
3. Le province nei rispettivi ambiti territoriali, provvedono
all’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui
alla
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale”.
Note
(
1) Con sentenza n. 193/2013
(G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 3, nella parte in cui prevede che le attività di movimento
di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da
destinare all’esercizio della attività venatoria in quanto,
disciplinando l’allenamento e addestramento dei cani da caccia al
di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista
dall’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), e senza le
relative garanzie procedimentali imposte dalla stessa legge (articolo
18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela
della fauna fissati dal legislatore statale nell’esercizio della
sua competenza esclusiva in materia ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte, altresì, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 2, nella parte in cui, rinviando all’articolo 4 della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla
identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con
l’articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a
decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei
cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto
trasponditore o microchip), sia con l’ordinanza ministeriale 6
agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure
per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”,
la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14
febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un
cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel
secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
(
2) Con sentenza n. 193/2013
(G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 2, nella parte in cui, rinviando all’articolo 4 della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla
identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con
l’articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a
decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei
cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto
trasponditore o microchip), sia con l’ordinanza ministeriale 6
agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure
per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”,
la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14
febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un
cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel
secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
(
3) Con sentenza n. 193/2013
(G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 3, nella parte in cui prevede che le attività di movimento
di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da
destinare all’esercizio della attività venatoria in quanto,
disciplinando l’allenamento e addestramento dei cani da caccia al
di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista
dall’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), e senza le
relative garanzie procedimentali imposte dalla stessa legge (articolo
18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela
della fauna fissati dal legislatore statale nell’esercizio della
sua competenza esclusiva in materia ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione
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