Legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 (BUR n. 67/2012)
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 (BUR n. 67/2012) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE
ACCREDITATI
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. In via eccezionale, in relazione alle difficoltà derivanti dalla
crisi economica, la Giunta regionale, al fine di garantire il diritto
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, connesso al
diritto-dovere all’istruzione e formazione di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”, e dei commi
622, 623, 624, 628 e 634 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, nonché dei
relativi decreti attuativi, è autorizzata a concedere un contributo
integrativo a favore degli organismi di formazione professionale
beneficiari di finanziamenti pubblici ai sensi della
legge regionale 30 gennaio 1990, n.
10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, accreditati
ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” nell’ambito dell’obbligo
formativo, per la realizzazione di attività finanziate di formazione
iniziale, nei casi in cui detti organismi debbano ricorrere al mercato
creditizio, a causa di differimenti dell’amministrazione regionale
nell’erogazione dei finanziamenti previsti per temporanea
indisponibilità di cassa e nei limiti e in conformità al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore (de minimis).
Art. 2 - Misura del
contributo.
1. Fermo restando il limite di dotazione delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto delle regole sul patto di stabilità
interno, il contributo integrativo di cui all’articolo 1 è
commisurato al tasso attivo di interesse applicato dal tesoriere
regionale sulle giacenze di cassa, conformemente alla vigente convenzione
di tesoreria, calcolato sull’importo del credito di cui
all’articolo 1 ottenuto dall’organismo di formazione
richiedente il contributo.
Art. 3 - Modalità di
richiesta del contributo.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, le modalità di presentazione delle domande per
accedere al contributo integrativo di cui all’articolo 1, i criteri
di ripartizione delle risorse disponibili e le relative procedure di
erogazione.
Art. 4 - Durata.
1. La presente legge rimane in vigore fino
al 31 dicembre 2014. (
1)
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione
Professionale” del bilancio di previsione 2012.
Note
(
1) Articolo così modificato
da comma 1, art. 14,
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che
ha sostituito le parole “fino al 31 dicembre 2013” con le
parole “fino al 31 dicembre 2014”.
SOMMARIO