Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO
2013
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’
articolo 2, comma 3, lettera a), della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.534.904.352,19 per l’esercizio 2013. Tale importo si intende al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
a carico della Regione.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2013, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate
proprie regionali.
1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema
economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione
dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e
2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali
previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le
relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e
finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
Art. 4 - Certificazione somme
dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società
regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio
socio-sanitario regionale.
1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i
consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale,
su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e
forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione dell’istanza, certificano se il relativo credito sia
certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la
cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari
finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni
nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente
debitore.
3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto
delle norme in materia di patto di stabilità, dell’articolo
117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e successive
modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9,
comma 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei
confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione.
4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto
d’appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del
credito.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari
strumenti organizzativi e strutturali per l’applicazione del
presente articolo.
6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative
regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al
Presidente della Giunta regionale l’elenco, l’ammontare e la
tipologia dei crediti ceduti, con l’indicazione dei casi in cui
è stato nominato il commissario ad acta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, quantificati
in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa
fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0204
“Azioni a sostegno dell’imprenditoria”, riducendo
contestualmente le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio
regionale” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 5 - Sospensione
dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario”e successive modificazioni, per
l’anno 2013 è sospesa l’applicazione dell’imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
Art. 6 - Disposizioni in
materia di tassa automobilistica regionale.
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa
automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non
espressamente disposto dal presente articolo.
2. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla
loro costruzione si applica l’esenzione di cui al comma 2
dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure
in materia fiscale”:
a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi
identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano
(ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti
dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada” e successive modificazioni;
b) ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato,
recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla
medesima federazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta
fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove
modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di
riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.
Art. 7 - Agevolazioni fiscali
per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida.
1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione
ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con
alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità,
dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica
regionale.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l’esercizio 2014 ed
euro 280.000,00 per l’esercizio 2015, allocate nell’upb E0002
“Tassa automobilistica regionale”, si fa fronte con la
contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015, della dotazione dell’upb U110 “Prevenzione e protezione
ambientale” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Art. 8 - Ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di
partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o
indirettamente, dalla Regione.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma
3-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio regionale, ai fini della
individuazione delle attività connesse all’esercizio delle
funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni
necessarie per l’attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa
l’adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in
società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie
di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0176
“Alienazione di titoli e partecipazioni” del bilancio di
previsione 2013.
Art. 9 - Abrogazione della
legge regionale 23
novembre 2006, n. 24 “Istituzione della Scuola regionale veneta
per la sicurezza e la polizia locale”.
Art. 10 - Iniziative per
pervenire alla alienazione del complesso immobiliare “Palazzi
Torres Rossini” in uso al Consiglio regionale del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla
razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede
di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior
numero possibile di contratti.
2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per
pervenire, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto
dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di
proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed
attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.
3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di
cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale
finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica
regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.
Art. 11 - Interventi a
sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e
garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in
particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante
crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è
autorizzata a:
a) istituire un fondo per l’erogazione di un contributo per
l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica
utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società
partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera
a) del comma 11;
b) istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e
alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della
fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche
individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di
difficoltà;
c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l’erogazione di
contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al
pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale, locata
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.”
e successive modificazioni;
d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a
causa della crisi economica e delle particolari situazioni di
difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni
socio-economiche.
2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori
contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o
privati.
3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo,
attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di
assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di
attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e
di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o
individuati dal comune a beneficio dei cittadini.
4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune
o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze
di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite
di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo
regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme
alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed
è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per
cento del finanziamento regionale. (
1)
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il
lavoratore abbia un’età non inferiore a trentacinque anni e
che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o
abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo
2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” e
successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in
deroga, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223
“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro” e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento
pensionistico.
6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate,
per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per
l’individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi
appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano
progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
7. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie di cui
alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto
conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in
difficoltà.
8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del
comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la
concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne
l’ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo
familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di
erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per
l’individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale
di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente
commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla
Giunta regionale l’elenco degli occupati dell’anno
precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto e
dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1,
nonché l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:
a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del
bilancio di previsione 2013;
b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del
comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle
situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013;
c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del
comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0079 “Azioni nel campo delle
abitazioni” del bilancio di previsione 2013;
d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del
comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle
situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013.
Art. 12 - Fondo sanitario
integrativo veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione
di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni
imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un
importo totale massimo di euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione
consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi
riconducibili ai contenuti del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del
lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 13 - Cessazione della
sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale
Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della
società “Istituto Codivilla-Putti di Cortina
S.p.A.”.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37
“Contributi a favore degli organismi di formazione
accreditati”.
Art. 15 - Contributo per le
celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino
Italiano (CAI).
1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le
celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del
CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0010 “Celebrazioni e
manifestazioni” del bilancio di previsione 2013.
Art. 16 - Meeting del
coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti
all’estero.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza
assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a
garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta
all’estero, promuove la componente giovanile
dell’associazionismo di settore operante in Veneto e
all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del
coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti
all’estero”, di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2013 in una località
individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel
mondo di cui all’
articolo 16 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro
la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove
anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione
iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e
ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui
all’
articolo 18, comma 2, lettera c), della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il
giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per
l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai
partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e
secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2013, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative
per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1999)”.
1. Nel comma 1 dell’
articolo 51 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le
parole: “con gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti:
“prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti
in ambito culturale senza scopo di lucro”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 18 - Iniziative per
promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea
Zanzotto”.
1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera
del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e
della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana
della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto
dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e
letterarie.
2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra
gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e
promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la
partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.
3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i
seguenti scopi istituzionali:
a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di
Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e
testimonianza del suo percorso umano e culturale;
b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro
di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e
di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue
forme espressive.
4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto
della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla
Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00
per concorrere al conseguimento delle relative finalità
istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano
finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e
per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 19 - Partecipazione
della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete
(ARTEVEN) di Venezia.
1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione
regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura
nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento
strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto
per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio
regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del
pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in
qualità di socio all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando
atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i
diritti inerenti la qualità di componente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere
all’Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il
funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste
in essere dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa
sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale
dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle
attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente
commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente
all’effettuazione dello stesso.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2013.
Art. 20 - Sviluppo del
cicloturismo e del turismo equestre.
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in
materia di progetti strategici per il turismo.
1. Dopo il comma 2 decies dell’
articolo 101 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti commi:
omissis (
4)
2. L’apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2
duodecies dell’articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
così come inserito dal comma 1, è attivata entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed alla stessa
è riservata una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6
milioni, di cui:
a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata
in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del
fondo di rotazione di cui al comma 1;
b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia
di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello
stesso.
Art. 22 - Sviluppo del
sistema produttivo.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in
modo strutturale l’attuale situazione di crisi economica,
occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI
Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all’
articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”,
(quest’ultime per un importo pari ad euro 13.000.000,00), sono
introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 ”Recuperi su
fondi di rotazione”.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per
l’imprenditoria femminile.”, quinto bando, relativamente alla
sola quota regionale e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329
“Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine
utensili.”, sono introitate al bilancio regionale nell’upb
E0053 “Altri recuperi e rimborsi”.
3. Le risorse di cui ai commi 1e 2 sono destinate:
a) per euro 2.000.000,00, allocati nell’upb U0061 “Interventi
in incentivazione per l’industria”, al fondo di rotazione di
cui alla
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle
imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai
sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni”;
b) per euro 21.100.000,00, allocati nell’upb U0053
“Interventi a favore delle PMI”, al finanziamento di
interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi
dell’articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati
in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro
17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb
E0050 ”Recuperi su fondi di rotazione” e per la restante
quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate
nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”, del
bilancio di previsione 2013.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni
agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni
Veneto Sviluppo SpA di cui alla
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e
successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e
razionalizzazione di esse.
Art. 23 - Politiche a
sostegno dei processi di reindustrializzazione.
1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto
produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche
per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da
declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti
sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati
accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.
2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate
competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della
reindustrializzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
attuative dell’elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per
l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la
struttura regionale competente e il procedimento per accedere
all’elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche
in ambito nazionale;
b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata
esperienza nei processi di reindustrializzazione;
c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore
manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle
operazioni di ristrutturazione;
d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione,
in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione
professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria
finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del
lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 24 - Interventi per le
piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla
programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.
1. Accertata la chiusura
dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui
all’Azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti
nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Asse
1, Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”, del
Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con
Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da
importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle
garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate
al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore
delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla
normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati
nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del
bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma
1 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”
del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle
disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 25 - Continuazione
interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del
Polesine.
1. Al fine di dare attuazione alla
deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46
del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio
produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il
superamento dell’attuale situazione economica e occupazionale
aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le
disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione
1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio
regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore
delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel
rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi
sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.
2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad
interventi per lo sviluppo economico locale sull’area della
Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto
economico e produttivo, all’incremento dell’attrattività
del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al
potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle
specificità, al miglioramento dell’accesso al credito e
all’avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario
economico-sociale sussistente tra l’area del Polesine e il restante
territorio regionale. (
5)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati
nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del
bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma
1 introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di
rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo
delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 26 - Sanzioni derivanti
dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con
l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio
di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e
biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e successive modificazioni, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo
compreso tra un minimo di euro 333,33 ed un massimo di euro 50.000,00,
secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata agli
impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le
caratteristiche di cui all’articolo 272, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, alimentati a biomassa,
biogas e biometano provenienti da produzioni agricole, forestali e
zootecniche.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo
le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale,
nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale” e successive modificazioni.
4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell’upb
E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di
previsione 2013.
Art. 27 - Contributo al
Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia
(CIRVE) dell’Università di Padova.
1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle
produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative
innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali
destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto
alle attività di ricerca.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle
azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00
al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia
(CIRVE) dell’Università di Padova, previa presentazione di un
dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da
realizzare e i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di
concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le
modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per
l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti
strutture regionali.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e
2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045
“Promozione e valorizzazione delle produzioni di
qualità” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale
2013-2015.
Art. 28 - Programma
regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette venete.
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai
prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e
specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del
regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61
“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7
luglio 2009, n. 88”, promuove uno specifico programma per la
vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a
supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della
specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi.
2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i
competenti uffici ministeriali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per
un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per
l’attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni
regolamentate.
4. L’erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de
minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della
Commissione relativo agli aiuti d’importanza minore («de
minimis»).
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e
valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di
previsione 2013.
Art. 29 - Interventi per le
imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla
Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037
1994-1999.
1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n.
Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono
introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione
consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di
cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.” e
successive modificazioni, a sostegno delle imprese colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati
nell’upb U0048 “Interventi di solidarietà a favore di
imprese colpite da calamità” del bilancio di previsione 2013,
si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb
E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione
2013.
Art. 30 - Modifica della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione
della produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali”.
1. All’
articolo 10 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è cosi sostituita:
omissis (
6)
b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
omissis (
7)
2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione
orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in
sede di programma promozionale del settore primario di cui alla
legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e
iniziative regionali di promozione economica” e successive
modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse già allocate nell’upb U0217 “Azioni a
sostegno del commercio estero e della promozione economica” del
bilancio di previsione 2013.
Art. 31 - Disposizioni
transitorie in materia forestale.
Art. 32 - Contributo
straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi
del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna
di Venezia. (9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo
straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e
molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad
integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici.
(
10)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati
agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della
pesca” del bilancio di previsione 2013.
Art. 33 - Modifica della
legge regionale 9
marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile” in materia di certificazione di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
1. Al comma 2 dell’
articolo 2 della
legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le
parole:
“e della graduazione dei contributi stanziati”
sono sostituite dalle seguenti:
“, della graduazione dei
contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui
all’articolo 4 bis”.
2. Dopo l’
articolo 4 della
legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 è
inserito il seguente:
omissis (
11)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi piani e
progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2013.
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Il comma 5 dell’
articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
successive modificazioni, è così sostituito:
omissis (
12)
2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini
abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la
spesa di euro 5.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2013.
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 36 - Modifiche di leggi
regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con
conducente e di autoservizi atipici.
1. Al comma 3 dell’
articolo 5 della
legge regionale 3
aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente e modifica dell’
articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”” e successive modificazioni, le parole: “e
purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che
intende utilizzarlo da almeno due anni” sono sopresse.
2. I commi 2 e 3 dell’
articolo 1 della
legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3
“Modifica della
legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
“Disposizioni in materia di attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell’
articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”” e disposizioni transitorie in materia di noleggio
con conducente e di servizi atipici” e successive modificazioni,
sono abrogati.
3. Il comma 4 bis dell’
articolo 1 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
“Disciplina degli autoservizi atipici” e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
omissis (
14)
4. Le imprese già autorizzate all’esercizio
dell’attività di noleggio che si siano adeguate alle
disposizioni dell’articolo 19 della
legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e
successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati
nell’istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19,
comma 2, in deroga a quanto disposto dall’
articolo 5, comma 3,
della
legge
regionale 3 aprile 2009, n. 11 , sino a trent’anni dalla prima
immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31
dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus
con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è
dovuto qualora l’autobus sia destinato all’esclusivo
svolgimento degli autoservizi atipici. L’utilizzo in attività
di noleggio di un autobus destinato all’esclusivo svolgimento degli
autoservizi atipici comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento
alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione
del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la
riduzione dell’inquinamento atmosferico.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, allocati
nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i
trasporti”, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4
introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio
di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di
gestione del Registro regionale delle imprese esercenti
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus di cui all’
articolo 8 della
legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 ,
nell’anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro
20.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
comma, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2013, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi,
progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di
previsione 2013.
8. Il contributo versato per l’anno 2013 alla Giunta regionale ai
sensi dell’
articolo 1, comma 4 bis, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell’entrata in
vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo
abbiano corrisposto.
9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione
consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 37 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale. (15)
1. In attuazione dell’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
successive modificazioni, è istituito il “Fondo regionale per
il trasporto pubblico locale” al quale confluiscono tutte le
risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto
pubblico locale.
2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario
e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio
regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni
nell’ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al
trasporto automobilistico e lagunare. (
16)
3. omissis (
17)
4. Per l’esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al
trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150
milioni.
5. omissis (
18)
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013,
2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova
istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico
locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”)
del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 38 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale ferroviario.
1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate
Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero
essere depotenziati o resi più disagevoli per l’utenza a causa
di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo
standard vigente al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione
U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale”
(Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di
previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà
assegnata al trasporto ferroviario.
Art. 39 - Contributi a fondo
perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto
o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a
prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato,
concessi, ai sensi dell’
articolo 21, comma 1, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”,
alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di
abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente
dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di
alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato
nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia
residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio
regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la
medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai
relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.
2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla
convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta
regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del
2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011,
n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla
Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798
(BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si è già provveduto alla stipula
dell’atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto
dall’operatore per la realizzazione dell’intervento
finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di
erogazione del contributo.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità
operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle
finalità previste dal comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per
programmi di Edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi
indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di
previsione 2013.
Art. 40 - Disposizioni in
materia di intervento finanziario della Regione per favorire la
realizzazione di lavori di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai
beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi
inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all’
articolo 2 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” e successive modificazioni, e non spesi a
seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche
diversi da quelli oggetto dell’originario provvedimento di
assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base
delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed
urgenza ai sensi dell’
articolo 53, comma 7, della predetta
legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 , previa pubblicazione di un apposito bando che definisce
le modalità, i criteri e i termini per l’attuazione della
presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti
di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 41 - Modifiche alla
tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e
dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero
d’ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14
giugno 1990, n. 158”, per la licenza per la pesca nelle acque
interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di
rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la
sopratassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di
tipo D l’importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di
rilascio.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte
di competenza regionale ai sensi dell’
articolo 35 della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto” e successive modificazioni, sono destinate
dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore
della pesca e dell’acquacoltura.
3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui
al comma 2, istituisce la “Consulta regionale per la pesca
ricreativa”, che opera senza oneri a carico del bilancio regionale,
chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse
medesime. La “Consulta regionale per la pesca ricreativa”
è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta
da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca
ricreativa organizzati su base regionale.
4. Al comma 1, dell’articolo 35 della
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e
successive modificazioni, le parole:
“misura minima
dell’ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“nella misura minima del cinquanta per cento”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data
del 1° gennaio 2013.
Art. 42 - Contributi
regionali per i contratti di fiume. (19)
1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e
misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il
contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi,
favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la
gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di
fiume, comunque denominati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad
erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini
per la loro concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per
l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione
2013.
Art. 43 - Azioni regionali
di tutela ambientale finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento.
1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione
previsto dall’
articolo 39 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ,
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” e
successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse
introitandole nel bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di
interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati
nell’upb U0111 “Interventi in materia ambientale” del
bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1
introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di
rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo
delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 45 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Comma sostituito da comma 1
articolo 1
legge
regionale 28 giugno 2013, n. 16 .
(
2) Articolo abrogato da comma 1
art. 4
legge
regionale 22 ottobre 2014, n. 33 .
(
3) Articolo abrogato da comma 1
art. 11
legge
regionale 8 agosto 2019, n. 35 .
(
4) Testo riportato
all’art. 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
5) Comma aggiunto da comma 1
art. 4
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
6) Testo riportato alla lett. a)
del comma 1 dell’art. 10 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
(
7) Testo riportato alla lett. b)
del comma 1 dell’art. 10 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
(
8) Articolo abrogato da comma 1
art. 22
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
9) Rubrica così modificata
da comma 1 dell’articolo 27 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
10) Comma così
sostituito da comma 2 dell’articolo 27 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 .
(
11) Testo riportato dopo
l’art. 4 della
legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 .
(
12) Testo riportato
all’art. 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
13) Testo riportato
all’art. 39 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
14) Testo riportato
all’art. 1 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
.
(
15) Vedi quanto previsto
dall’art. 14
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
in materia di autorizzazione all’anticipazione del Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale.
(
16) Comma sostituito da comma
4 art. 14
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il
seguente: “2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra
trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, è
deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente
commissione consiliare.”.
(
17) Comma abrogato da comma 5
art. 14
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il
seguente: “3. La ripartizione modale complessiva delle risorse
annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare
è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;
b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.”.
(
18) Comma abrogato da comma 5
art. 14
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il
seguente: “5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva
ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e
lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri
di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione
del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto
previsto dalla
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso
inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto
automobilistico e lagunare saranno destinate, per l’anno 2013, in
deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:
a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di
finanziamento di ogni ente, come risultanti dall’applicazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del
2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3
del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);
b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal
riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del
2011 (BUR n. 3 del 2011).”.
(
19) Vedi quanto a seguire
disposto dall’articolo 15 della
legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”.
(
20) Testo riportato
all’art. 39 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(
21) Testo riportato
all’art. 39 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
(BUR n. 32/2013)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2013
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Disposizioni transitorie
in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie
regionali.
-
Art. 4 - Certificazione somme
dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società
regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio
socio-sanitario regionale.
-
Art. 5 - Sospensione
dell’applicazione dell’imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili.
-
Art. 6 - Disposizioni in materia
di tassa automobilistica regionale.
-
Art. 7 - Agevolazioni fiscali per
i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida.
-
Art. 8 - Ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate e cessione di
quote di partecipazione di minoranza in società detenute,
direttamente o indirettamente, dalla Regione.
-
Art. 9 - Abrogazione della
legge
regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della
Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia
locale”.
-
Art. 10 - Iniziative per
pervenire alla alienazione del complesso immobiliare “Palazzi
Torres Rossini” in uso al Consiglio regionale del Veneto.
-
Art. 11 - Interventi a sostegno
dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.
-
Art. 12 - Fondo sanitario
integrativo veneto.
-
Art. 13 - Cessazione della
sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale
Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della
società “Istituto Codivilla-Putti di Cortina
S.p.A.”.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n.
37 “Contributi a favore degli organismi di formazione
accreditati”.
-
Art. 15 - Contributo per le
celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club
Alpino Italiano (CAI).
-
Art. 16 - Meeting del
coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all’estero.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
-
Art. 18 - Iniziative per
promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea
Zanzotto”.
-
Art. 19 - Partecipazione della
Regione all’Associazione regionale per la promozione e la
diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete
(ARTEVEN) di Venezia.
-
Art. 20 - Sviluppo del
cicloturismo e del turismo equestre.
-
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” in materia di progetti strategici per il turismo.
-
Art. 22 - Sviluppo del sistema
produttivo.
-
Art. 23 - Politiche a sostegno
dei processi di reindustrializzazione.
-
Art. 24 - Interventi per le
piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti
dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.
-
Art. 25 - Continuazione
interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del
Polesine.
-
Art. 26 - Sanzioni derivanti
dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con
l’autorizzazione regionale per la costruzione e
l’esercizio di impianti per la produzione di energia
alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole,
forestali e zootecniche.
-
Art. 27 - Contributo al Centro
interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia
(CIRVE) dell’Università di Padova.
-
Art. 28 - Programma regionale di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette venete.
-
Art. 29 - Interventi per le
imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti
dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco
94.IT.06.037 1994-1999.
-
Art. 30 - Modifica della
legge
regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la
valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle
piante ornamentali”.
-
Art. 31 - Disposizioni
transitorie in materia forestale.
-
Art. 32 - Contributo
straordinario per interventi volti al recupero dei processi
produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di
Chioggia e della laguna di Venezia. (9)
-
Art. 33 - Modifica della
legge
regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edilizia sostenibile” in
materia di certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici.
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
-
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
-
Art. 36 - Modifiche di leggi
regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con
conducente e di autoservizi atipici.
-
Art. 37 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale. (15)
-
Art. 38 - Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale ferroviario.
-
Art. 39 - Contributi a fondo
perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per
l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in
proprietà a prezzo convenzionato.
-
Art. 40 - Disposizioni in
materia di intervento finanziario della Regione per favorire la
realizzazione di lavori di interesse regionale.
-
Art. 41 - Modifiche alla tariffa
per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e
dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione
Veneto”.
-
Art. 42 - Contributi regionali
per i contratti di fiume. (19)
-
Art. 43 - Azioni regionali di
tutela ambientale finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento.
-
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
-
Art. 45 - Entrata in vigore.