Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 (BUR n. 32/2013) (Bilancio)
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 (BUR n. 32/2013) (Bilancio) [sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013-2015
Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2013, annessi
alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro
16.629.290.971,18 in termini di competenza e in euro 22.843.007.879,98 in
termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2013.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio
finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto
previsto dall’articolo 42 della legge regionale di
contabilità.
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio
finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti
nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 2
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per
l’esercizio finanziario 2013, con i prospetti allegati di cui
all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2013
derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano
attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è
disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a
ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato
stato di previsione.
Articolo 4
1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su
stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro
1.534.904.352,19.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente
fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale
delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, è
autorizzata per l’anno 2013 la contrazione di prestiti nella forma
di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non
superiore a euro 1.534.904.352,19 (upb E0174), nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 1, lettera a), dell’
articolo 14 della
legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato
riscontro nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni
complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese
d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a
fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi
prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui
al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è
garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della
Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme
occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste
scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio
tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero
della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti,
delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite,
autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al
precedente comma.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
95.305.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015
nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di
stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, nel corso del 2013, le misure necessarie ad assicurare il pieno
rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di
competenza euro compatibili, così come prescritti dalla normativa
statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità
interno” alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta
regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2013,
variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base,
anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto
disposto dal comma 2, lettera b), dell’
articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 .
Articolo 7
1. Al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio
regionale, l’assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi
di cui all’allegato alla presente legge “Reiscrizioni
derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni
con vincolo di destinazione”, è subordinata alla verifica
della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti
nel bilancio regionale.
2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da
finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.
Articolo 8
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle
obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle
certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis
dell’articolo 9 del DL 29 novembre 2008, n. 185 “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative
alle istanze ricevute nell’anno 2012, viene assicurata con le
risorse previste nell’upb U0189 “Fondo di riserva di
cassa” del bilancio di previsione 2013. Tale disponibilità
deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.
Articolo 9
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro
48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni
per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a
terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti
dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).
Articolo 10
1. Al primo periodo del comma 1 dell’
articolo 4 della
legge regionale 23
novembre 2012, n. 45 “Assestamento del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012”, le parole:
«14
aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«6
aprile».
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 23 novembre
2012, n. 45 , le parole:
«18 marzo 2011, n. 8» sono
sostituite dalle seguenti:
«6 aprile 2012, n. 14».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 23 novembre
2012, n. 45 , le parole:
«precedenti al 2011» sono
sostituite dalle seguenti:
«precedenti al 2012».
4. Al comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 ,
le parole:
«14 aprile» sono sostituite dalle seguenti:
«6 aprile».
Articolo 11
1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di
contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione
del Veneto per il triennio 2013-2015 nel testo allegato alla presente
legge.
Articolo 12
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO