Legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 (BUR n. 98/2012) (Bilancio)
Legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 (BUR n. 98/2012) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del
bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive
risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto
indicato nei successivi articoli.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’
articolo 21 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura
dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla
sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro
1.138.691.992,52.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e
complessivi riportati nell’allegata Tabella A.
Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie
su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente
determinato in euro 1.576.945.496,03.
Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario
negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo
di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui
all’
articolo
5 della legge regionale 6 aprile (
1) 2012 , n. 14, è rideterminato in euro
2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo
del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento
autorizzato” alla
legge regionale 6 aprile 2012, n. 14
(
2) ;
b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F “Riscontro degli
impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012
(
3) per spese di investimento da
finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali
non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti
autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito
dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per
l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla
legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro
788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui
all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile (
4) 2012, n. 14.
3. L’onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014
nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’
articolo
1 della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 , è rideterminato in complessivi
euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento
dell’estinzione di prestiti in ammortamento.
Articolo 5
Articolo 6
1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità
2012” ”, è approvato il prospetto recante gli impegni
assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate
dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento,
come da allegata Tabella G “Impegni assunti alla data del 14
novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n.
183/2011”.
Articolo 7
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
legge regionale 6
aprile 2012, n. 14 , sono apportate le seguenti variazioni come da
allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale
dell’entrata 2012”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
768.646.370,06
|
416.231.569,84
|
Articolo 8
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
legge regionale 6
aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da
allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa
2012”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
768.646.370,06
|
416.231.569,84
|
2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la
Tabella A allegata alla
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 ,
riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento
di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto
delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione
alla Tab. A della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.
Articolo 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO