Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 (BUR n. 42/2013) (Novellazione)
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1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U.
1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), per lesione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale
della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato
senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare
attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la
normativa statale di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che affida
allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la
individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi
relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.