Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 (BUR n. 95/2013) (Novellazione)

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 (BUR n. 95/2013) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni.
1. L’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
Omissis (1)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. L’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
Omissis (2)
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituito dall’articolo 2, è inserito il seguente:
Omissis (3)
Art. 4 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni.
1. All’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , dopo il numero “37” sono aggiunte le parole “45 bis” e il numero “49” è soppresso.
Art. 5 - Norme transitorie.
1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono già riconosciute ai sensi dei provvedimenti amministrativi regionali con cui si è definita la disciplina di riconoscimento e verifica del funzionamento per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali di cui all’articolo 45 della legge reginale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge. (4)
2. Entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, le OP già riconosciute dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.
3. La mancata acquisizione dei requisiti richiesti, entro i termini stabiliti al comma 2, comporta la revoca d’ufficio del riconoscimento già concesso e la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste dai programmi operativi delle OP derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, del bilancio di previsione 2013.
Art. 7 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 47, 47 bis, 48 e 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(2) Testo riportato all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(3) Testo riportato all’articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(4) Comma aggiunto da comma 1 art. 57 legge regionale 2 aprile 2012, n. 11 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1