Legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 (BUR n. 95/2013) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
1. Le OP già riconosciute alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 , sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali
di cui all’
articolo 45 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
così come sostituito dall’
articolo 2 della presente legge.
1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento di cui all’articolo 44 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, sono già riconosciute ai sensi dei provvedimenti
amministrativi regionali con cui si è definita la disciplina di
riconoscimento e verifica del funzionamento per quanto riguarda il
settore ortofrutticolo, sono iscritte d’ufficio negli elenchi
regionali di cui all’articolo 45 della legge reginale 12 dicembre
2003, n. 40, così come sostituito dall’articolo 2 della
presente legge. (
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2. Entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui
all’
articolo 44 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, le
OP già riconosciute dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.
3. La mancata acquisizione dei requisiti richiesti, entro i termini
stabiliti al comma 2, comporta la revoca d’ufficio del
riconoscimento già concesso e la cancellazione dagli elenchi di cui
all’
articolo 45 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
1. Agli oneri relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste
dai programmi operativi delle OP derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 1.300.000,00 per l’esercizio
2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”, del bilancio di previsione 2013.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.