Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1)
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I – Finalità e definizioni
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e
sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente
e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita
e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la
qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:
a) promuovere l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione
tecnologica del settore agricolo;
b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;
c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agricole;
d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e
pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone
rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di
occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;
e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi
ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di
gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione
e di trasformazione;
f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni
dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela
dell'ambiente e del consumatore;
g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per la
sicurezza alimentare, tramite l’introduzione e l’attivazione
di adeguate procedure;
h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive,
favorendone l’accorpamento;
i) promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione
economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche
attraverso l’associazionismo e la cooperazione.
Art. 2 –
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le
attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si
considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile,
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai
soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo
biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57”;
b) imprenditore agricolo professionale: (
2)
1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di
conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole
di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività
medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da
lavoro;
2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui
statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle
attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano
in possesso dei seguenti requisiti:
2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al
punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai
soci accomandatari;
2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative,
che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società
cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale di cui al punto 1);
3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone
montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della
Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti
al venticinque per cento. (
3)
c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la
definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; (
4)
d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che
svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della
Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i
prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti
della pesca; (
5)
e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:
e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano
prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;
e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente
attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale
sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai
precedenti numeri della presente lettera;
e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di
sviluppo rurale della Regione del Veneto;(
6)
g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il
contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria
e assicurativa”.
2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono
i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad esclusione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati
nell’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti
(CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. (
7)
3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità
s’intendono:
a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine
(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali
garantite (STG); (
8)
b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;
c) omissis (
9)
d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla
legge regionale 31 marzo
2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità”.
e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di
processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria. (
10)
TITOLO II – Programmazione
regionale
CAPO I – Metodo della
programmazione e procedure di valutazione
Art. 3 – Metodo della
programmazione.
1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo
Statuto regionale e dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, assume la programmazione
come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in
armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali,
individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di
agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti
amministrativi per la concessione degli aiuti.
Art. 4 – Atti e
strumenti della programmazione.
1. In armonia con le linee fondamentali e
le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo
(PRS), di cui all’
articolo 8 e seguenti della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione del
PRS, adotta il "Piano del settore agricolo " (PSAGR) e lo presenta al
Consiglio per l’approvazione con deliberazione amministrativa e per
la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli
strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi
con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato
attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione
delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego,
ripartendole per le relative azioni.
3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la
predisposizione e approvazione, da parte della Giunta regionale, del
programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
nonché di sviluppo rurale previsto dall’articolo 2, comma 7,
della legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale” e della programmazione negoziata di cui
all’articolo 2, commi 203 – 210, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”.
4. Nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di cui ai
precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti
dalla presente legge.
Art. 5 –
Concertazione.
1. La Regione attua la concertazione nel
settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le
parti economiche e sociali.
2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata
mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in
agricoltura previsto dall’
articolo 3 della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” e
successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le
autonomie funzionali.
Art. 6 – Monitoraggio e
valutazione.
1. La Giunta regionale garantisce il
monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della presente legge,
definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e
procedure, in conformità agli articoli dal
27 al
30 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 .
2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai
sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato
di concertazione in agricoltura previsto dalla
legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
TITOLO III – Distretti del
cibo (11)
CAPO I – Definizione ed
ambiti di operatività
Art. 7 – Distretti
rurali.
Art. 8 – Distretti del
cibo. (13)
1. I distretti del cibo sono definiti dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e
rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o
interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al
sistema produttivo agricolo e agroindustriale.
Art. 9 – Individuazione
dei distretti del cibo. (14)
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i
termini, i criteri e le modalità per l’individuazione dei
distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e
monitoraggio dell’osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge.
2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione
del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.
3. La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che
prevedano l’attivazione di sinergie fra attività
caratterizzate da prossimità territoriale al fine:
a) di promuovere i prodotti del territorio del distretto, inserendo gli
stessi nel circuito enogastronomico del territorio di riferimento;
b) di sostenere processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla
riduzione dello spreco alimentare, anche al fine di tutelare le
attività e le produzioni agricola e agroalimentare e di
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e la sua
biodiversità;
c) di attivare forme di reinsediamento produttivo e occupazionale in aree
rurali dismesse;
d) di sviluppare interventi e servizi funzionali a progetti di economia
solidale;
e) di integrare le attività turistiche del territorio di
riferimento.
4. La Giunta regionale svolge attività di comunicazione e di
informazione al fine di incentivare la nascita dei distretti di cui
all’articolo 8.
TITOLO IV – Sistema
informativo del settore primario
CAPO I – Disciplina del
sistema informativo
Art. 10 – Sistema
informativo del settore primario. (15)
1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno
dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la
Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP)
quale strumento di supporto all’attività amministrativa di
settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto
(SIRV).
Art. 11 – Costituzione
e articolazione del SISP.
1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad
ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono
alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale
strumento di organizzazione e snellimento dell’azione
amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento
telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di
rispettiva competenza.
2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e
l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi
già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito
dell’attuazione della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 39
“Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari
regionali”.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e
aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti
pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti
attività agricola, attività di trasformazione e
commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a
qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i
soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge.
4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della
competente commissione consiliare, definisce le modalità di
costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta
dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione
della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla
presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute
modifiche.
Art. 12 – Accesso al
SISP.
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o
loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
TITOLO V – Procedimenti
amministrativi
CAPO I – Criteri e
modalità per la concessione dei benefici
Art. 13 – Disposizioni attuative.
1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi
di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e
commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di
erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle
variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento
dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione
delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono
definite nell’
allegato
A della presente legge.
Art. 14 – Modifiche
dell’allegato A.
1. L’
allegato A
della presente legge può essere modificato con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 15 – Vincolo di
destinazione.
1. I beni oggetto di intervento pubblico
non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa
autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione
prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a
pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a
cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della
domanda. (
16)
2. omissis (
17) .
Art. 16 – Revoca dei
benefici e sanzioni.
1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei
benefici quando:
a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini
previsti;
b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati
alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito
dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione
dell’amministrazione erogante;
c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre
in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle
somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso
legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a
far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data
di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino
a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale
allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento
(CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa
le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.
TITOLO VI – Aiuti agli
investimenti
CAPO I – Aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole
Art. 17 – Investimenti
ammissibili e loro finalità.
1. Allo scopo di favorire il
miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle
esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di
rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione
delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione
dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede
aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e
all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.
2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi
strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI)
attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi
strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti
obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità
globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione
della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del
benessere degli animali purché l’intervento vada oltre le
vigenti norme dell’Unione europea; c) ripristino del potenziale
produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi
nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
(
18)
3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto, piante
annuali e loro messa a dimora;
b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino
del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
epizoozie;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione
europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro
24 mesi dalla data del loro insediamento;
e) acquisto di terreni;
f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti
nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti
agricoli;
g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste
dall’articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga
il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il
fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità
produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato
di energia termica ed elettrica dell’azienda;
i) i semplici investimenti di sostituzione. (
19)
3 bis omissis (
20)
3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria,
possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto
dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014. (
21)
3 quater. omissis (
22)
Art. 17 bis - Investimenti
aziendali specifici.
1. Per gli scopi di cui al presente
Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi
aiuti destinati:
a) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;
b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo
aziendale;
c) all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.
(
23)
Art. 18 –
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti
dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2
le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività,
professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e
rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti.
(
24) I requisiti sono
verificati dal soggetto che concede il beneficio. (
25)
Art. 19 – Limiti di
aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto per gli
investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle
imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane
come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione
del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
(
26)
2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque
anni dall’insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere
elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di
cui al medesimo comma, al sessanta per cento. (
27)
3. L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento
della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende
agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli.
4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al
comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al
quaranta per cento. (
28)
4 bis. L’importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo
progetto non può superare i limiti previsti dall’articolo 4,
comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014. (
29)
Art. 20 –
Priorità.
1. Nella concessione dei benefici di cui
all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese
condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le
imprese condotte da giovani imprenditori. (
30)
2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre
priorità quali:
a) le produzioni di qualità;
b) il risparmio energetico; (
31)
b bis) la difesa dell’ambiente; (
32)
c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle
aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai
sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013, (
33) viene istituito uno specifico
fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio
regionale.
3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli
interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente
legge. (
34)
CAPO II – Aiuti per la
formazione e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza
alimentare
Art. 21 – Investimenti
ammissibili e finalità.
1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per
consentire l’applicazione delle disposizioni comunitarie dettate
dal regolamento (CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare,
concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento
professionale degli addetti al settore agricolo.
2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l’organizzazione e
la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
Art. 22 –
Beneficiari.
1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui
all’articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i
dipendenti di imprese agricole.
Art. 23 – Disposizioni
attuative.
1. L’attività di formazione e aggiornamento professionale di
cui al presente capo viene svolta ai sensi della
legge regionale 30 gennaio 1990, n.
10 , recante norme in materia di ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro e della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati”.
CAPO III – Aiuti agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli
Art. 24 – Investimenti
ammissibili e finalità.
1. Al fine di accrescere e qualificare
l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della
Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e
commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale
dell’impresa, (
35) ad
accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della
qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla
stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.
2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli
destinati a:
a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da
reflui di lavorazione;
b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per
la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per
innovazioni di processo e di prodotto;
d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione
del processo di lavorazione;
e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di
sicurezza;
f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso
l'acquisto di terreni;
g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
h) adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di
controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei
prodotti.
2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere
concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo
17 del regolamento (UE) n. 702/2014; sono ammissibili i costi per gli
investimenti materiali e immateriali. (
36)
2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere
concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di
provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste
nell’articolo 57 della presente legge. (
37)
3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli
investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di
prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti,
nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o
limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come
individuati dalla Giunta regionale.
4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e
l’acquisto di macchine e attrezzature usate. (
38)
5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del
trasferimento (
39) di un
adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata
con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e
commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi
interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla
produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico.
Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della
suddetta condizione è assicurato mediante l’utilizzazione
prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione,
dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della
condizione prevista al comma 5.
Art. 25 –
Beneficiari.
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui
all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con
sede operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere
finanziario degli investimenti. (
40)
1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e
medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003. (
41)
1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in
difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione
europea 2004/C 244/02. (
42)
Art. 26 – Limiti di
aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto che
può essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo
24 è pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
(
43)
1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta
per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone
montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della
Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in
tali aree. (
44)
2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo
massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro,
salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il
territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare che comunque non può essere
superiore a 12.500.000,00 euro. (
45)
Art. 26 bis - Limiti di
aiuto alle imprese intermedie.
Art. 27 –
Priorità.
1. Nella concessione dei benefici di cui
all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine
successivo indicato, le seguenti priorità:
0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato
vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia
prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;
(
47)
a) iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di
incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli,
con sede operativa nel territorio regionale;
b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di
imprenditore agricolo professionale; (
48)
c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi
di filiera, di cui all'articolo 28;
d) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate
dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;
(
49)
e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;
f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa
stipula accordi di conferimento del prodotto;
g) produzioni di qualità;
h) tipologia e innovazione degli investimenti.
2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai
settori produttivi e alla natura degli interventi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua i settori produttivi e la natura degli interventi.
Art. 28 – Accordi di
filiera.
1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera
l’insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni
oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla
formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale
di utilizzazione.
2. L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e
imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene:
a) l’impegno reciproco delle parti per la programmazione della
qualità delle produzioni e degli allevamenti;
b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie
organizzative e procedure comuni;
c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto
dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e
commercializzazione;
d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio.
3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite
direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo
equivale all’accordo di filiera, purché lo statuto della
società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni
previste dal presente articolo.
CAPO IV – Aiuti agli
investimenti per la diversificazione delle attività agricole
Art. 29 –
Diversificazione delle attività agricole.
1. Al fine di promuovere azioni di
diversificazione delle attività economiche e produttive delle
imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere
strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione,
l'acquisizione o l’adeguamento di beni immobili, l'acquisto di
macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici.
2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di
prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della
Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività
diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica
rurale.
3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività
di agriturismo, così come definite dall’articolo 2 della
legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica”.
4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le
condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de
minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10.
TITOLO VII – Aiuti
all’insediamento dei giovani agricoltori
CAPO I – Interventi per
l’insediamento dei giovani agricoltori
Art. 30 – Premio
all’insediamento dei giovani agricoltori.
1. Al fine di favorire il ricambio
generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo
insediamento dei giovani agricoltori.
2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:
a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della
presentazione della domanda;
b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui
sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari
dell’impresa agricola;
c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività
agricola.
3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:
a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.
4. L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione
del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via
anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa.
5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente
cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,
non possono superare i massimali fissati nell’allegato al citato
regolamento, per la stessa tipologia di intervento. (
50)
TITOLO VIII – Aiuti per la
ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 31 – Interventi
di ricomposizione fondiaria.
1. Al fine di concorrere a determinare
condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e
frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo
delle relative aree, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione
fondiaria.
2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del
cento per cento della spesa ritenuta ammissibile:
a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria
realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica;
b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione
relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese
agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a).
Art. 32 – Interventi
di ampliamento delle superfici aziendali. (51)
1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche
strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare,
concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che
acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o
di arrotondamento della proprietà coltivatrice. (
52)
2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi,
anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario
previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo
è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non
superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in
vigore all’atto della stipula del contratto e l’equivalente
sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i
volumi di spesa stabiliti all’
articolo 19.
3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di
compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di
registrazione.
4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un
vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui
al comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi:
a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque
cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore
approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto;
c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità
sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta
stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria
a migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità
dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti
di idoneità.
Art. 33 – Interventi
cofinanziati dall’ISMEA. (53)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al
medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle
operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “ Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e
stabilisce fra l’altro:
a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per
le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà
contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati
nel territorio regionale;
b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del
fondo;
c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento
in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità
operative o territoriali determinate dalla Regione;
d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative
di competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA
nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.
3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è
cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è
altresì incrementato dalle somme resesi disponibili dalle quote
annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio
regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai
sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice”.
Art. 34 –
Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto. (54)
1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore
agricolo professionale che in questo modo amplia la propria base
fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per
tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del
cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato.
(
55)
2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non
inferiore a nove anni.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare
definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo,
dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori
agricoli.
TITOLO IX – Aiuti nel
settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio
edilizio rurale
CAPO I – Aiuti nel settore
ambientale
Art. 35 – Interventi
nel settore agro-ambientale. (56)
1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola
finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello
spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali
e gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore
agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli
imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o
l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per
metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai
contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.
2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più
delle seguenti azioni:
a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività
agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa
comunitaria;
b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del
paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;
c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da
quella di cui all’articolo 69;
e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande
boscate e boschetti;
f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei
prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine;
(
57)
f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non
alimentare. (
58)
f ter) il mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o
ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici
iscritti al Registro Nazionale;(
59)
3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o
supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) n.
1305/2013. (
60)
3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili
di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree
individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione
consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse
idriche. (
61)
4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale,
anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco,
definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione
consiliare.
Art. 36 – Fondo per il
finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.
(62)
1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e
valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di
emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e
incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle
attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto
aderenti a principi di compensazione ambientale.
2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese
agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo
equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul
territorio regionale e il carattere sistematico e permanente
dell’azione di compensazione ambientale che ne può derivare.
3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per
il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.
Art. 37 – Disposizioni
comuni. (63)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per
finanziare le azioni del programma di interventi nel settore
agroambientale di cui all’articolo 35 e per il finanziamento di
progetti di cui all’articolo 36 che prevedono l’introduzione
di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione
ambientale.
2. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 36 è
accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale.
CAPO II – Aiuti per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio
rurale
Art. 38 –
Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico
– archeologico.
1. Al fine di migliorare e valorizzare il
patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi
delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o
archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario.
2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura
massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa
può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto
dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori
dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.
Art. 39 – Recupero del
patrimonio edilizio rurale.
1. Al fine di limitare il consumo di
suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti
per il recupero di fabbricati rurali tradizionali (
64) .
2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi
su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi
dell’impresa agricola, purché l’intervento non comporti
un aumento della capacità produttiva dell’impresa;
b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi
finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del
beneficiario.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura
massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili,
elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello
di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive
derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali
tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche
del fabbricato. (
65)
TITOLO X – Disposizioni
per la promozione della pluriattività
CAPO I – Sviluppo della
pluriattività nei comuni montani
Art. 40 – Tipologia
delle iniziative.
1. Gli imprenditori agricoli che
conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai
sensi della legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici
che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei
familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del
territorio montano, per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno.
(
66)
2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:
a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi
compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la
sicurezza dei deflussi;
b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini
della tutela e valorizzazione della fauna ittica;
c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui
e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da
malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o
comunque degradati;
d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali
di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti
e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei
soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in
alto fusto;
e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade
classificate forestali;
f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a
perdere per fini faunistici;
g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a
fini paesaggistici;
h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per
agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;
i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti
agricoli e il taglio del bosco.
3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f),
g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree
agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono
riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura
necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento
programmato.
4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio
montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei
comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui
all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994
n. 97” Nuove disposizioni per le zone montane”.
5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le
associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente
finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione
agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente
delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli
altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed
anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi
attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la
sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a 300.000,00 euro per anno. (
67)
Art. 41 – Tutela dei
prodotti tipici delle zone di montagna.
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con
denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti
all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio
1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal
Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi
della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita
dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire,
sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni
agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte
le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della
materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione
aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di
tutela.
3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n.
289 “Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture
artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici
situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi
necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio,
salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti
da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali
nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio,
la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari
e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la
valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e
associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli
imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo n. 228 del 2001.
5. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 "Legge comunitaria 1999", nel territorio dei comuni montani
gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le
strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere
considerati consumatori finali.
CAPO II – Sviluppo della
pluriattività nelle altre zone del territorio regionale
Art. 42 – Tipologia
delle iniziative.
1. Gli imprenditori agricoli che
conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al
Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro
proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale
per importi non superiori a 50.000,00 euro per anno, nel caso di
imprenditori individuali e di 300.000,00 euro per anno, nel caso di
imprenditori in forma associata. (
68)
CAPO III – Promozione
della pluriattività nel territorio regionale
Art. 43 – Contratti di
collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti
dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi
enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole
come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti
di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15
del decreto legislativo n. 228 del 2001.
TITOLO XI – Organizzazioni
di produttori
CAPO I – Disciplina del
riconoscimento e tipologie di intervento (69)
Art. 44 –
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP).
1. La Giunta regionale, in
conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102 “Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.
38” e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché
dall’articolo 6, comma 2, lettera f-septies) del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti
per l’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, provvede al riconoscimento delle OP.
2. Per poter essere riconosciute le OP devono:
a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati;
b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa
in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e
la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la
consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di
latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo è espresso in
tonnellate di produzione negoziata.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al
comma 2.
4. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del
decreto legislativo n. 102/2005, i produttori non ortofrutticoli hanno
l’obbligo di far vendere almeno il 75 per cento della propria
produzione direttamente dall’OP a cui aderiscono. Le OP del settore
lattiero caseario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna
di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte
crudo o a un raccoglitore dimostrano preventivamente di avere un mandato
espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti ove è
precisata la quantità di latte per la quale è conferito il
mandato e tale quantità non deve essere inferiore al 75 per cento
della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli
ultimi due anni dal singolo produttore.
5. Ai fini dell’articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del
regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori ortofrutticoli hanno
l’obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite
dell’OP a cui aderiscono, salvo le deroghe previste dal medesimo
articolo, comma 2, lettere a), b) e c). (
70)
Art. 45 – Elenchi
regionali delle organizzazioni di produttori (OP).
1. Sono istituiti gli elenchi regionali
delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in
cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell’articolo 44.
2. L’iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1
costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla
presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di
aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1. (
71)
Art. 45 bis - Contributi
alle organizzazioni di produttori (OP).
1. La Giunta regionale può
concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui
all’articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi
finanziamenti nell’ambito di specifiche organizzazioni comuni di
mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che
prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al decreto legislativo
102/2005 o al regolamento (CE) 1234/2007 e loro successive modifiche e
integrazioni nonché aiuti di avviamento.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina le modalità e le priorità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di
intervento. (
72)
Art. 46 – Controlli e
revoca del riconoscimento.
Art. 47 – Norme
transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.
Art. 47 bis - Associazioni
dei produttori agricoli.
Art. 48 – Aiuti di
avviamento e limiti di aiuto.
Art. 49 – Aiuti alle
organizzazioni di produttori.
TITOLO XII – Aiuti per
promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 50 – Sostegno
alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione
e la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione
della qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo
igienico basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di
controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di
sistemi per la certificazione ambientale.
2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato,
all’ideazione e alla progettazione del prodotto,
all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di
sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:
a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del
personale;
b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di
prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema
documentale;
c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di
terzi finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la
qualità e di controllo aziendale; (
78)
d) omissis (
79)
e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente
normativa.
3. Possono accedere ai benefici:
a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e
commercializzazione;
b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o
tipici riconosciuti;
c) i distretti del cibo. (
80)
4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non
può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre
anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi
indicati al comma stesso. (
81)
5. L’aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le
denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel
quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o
per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può
superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed
è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi
successivi. (
82)
5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali
finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché
alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle
condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende
agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. (
83)
6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle
imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto
ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.
7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento
di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è
assicurata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5.
Art. 51 – Promozione
dei sistemi di rintracciabilità.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione,
l’applicazione e la certificazione di sistemi di
rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa
comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI
11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende
agroalimentari: principi e requisiti per l’attuazione” e
successive modificazioni.
2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:
a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;
b) omissis (
84)
c) formazione del personale;
d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo
accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;
e) investimenti funzionali all’ammodernamento dei sistemi di
produzione finalizzati allo sviluppo del processo di
rintracciabilità.
3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti,
secondo il seguente ordine successivo di priorità:
a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;
c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere
a) e b).
4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono
soddisfare le condizioni previste dall’articolo 24, comma 5.
5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non
può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre
anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi
indicati al comma 1. (
85)
5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati
a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione
del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni
previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e
dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. (
86)
6. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a),
è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un
maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di
produzione tracciata.
6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a
decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.
(
87)
Art. 51 bis - Sostegno alle
attività di promozione dei distretti del cibo. (88)
1. La Giunta regionale promuove, incentiva e sostiene le iniziative dei
distretti del cibo volte al riconoscimento, alla diffusione e
commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto, valorizzando le
relative progettualità con l’attribuzione di criteri di
priorità e preferenza ai fini dell’assegnazione dei fondi
strutturali stanziati dall’Unione Europea per l’ambito
tematico di riferimento compreso all’interno della strategia di
sviluppo locale (SSL) ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE)
2021/1060.
TITOLO XIII – Credito
agrario
CAPO I – Condizioni e
tipologie di intervento
Art. 52 – Convenzione
con le banche. (89)
1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche
di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono
sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo
schema approvato dalla stessa.
2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la
convenzione di cui al comma 1 può prevedere l’autorizzazione
alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche
antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese
danneggiate.
Art. 53 – Credito
agrario a breve. (90)
1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle
operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore
delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato
alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del
settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata,
applicato alle imprese degli altri settori dell’economia.
2. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma
1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e
concernono:
a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle
imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti
dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
c) prestiti per l’acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali,
da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli.
3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio
di interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi
correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo
e la media dei tassi praticati negli altri settori dell’economia.
4. L’equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli
interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non
può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari
per gli aiuti di stato nel settore agricolo.
Art. 54 –
Finanziamento di programma. (91)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le
imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con
sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al
finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente
con la programmazione regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la
messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di
investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle
condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al
miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al
miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali nonché
interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da
avversità atmosferiche.
3. Nell’ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i
programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere
articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di
soggetti beneficiari.
4. L’aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli
interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei
vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di
settore e dalla presente legge.
TITOLO XIV – Altri
strumenti di intervento finanziario
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 55 – Consorzi di
garanzia collettiva fidi. (92)
1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese la
Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia
collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore
primario e abbiano come scopi sociali:
a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito
alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri
soggetti operanti nel settore finanziario;
b) l’informazione, l’assistenza e la consulenza
tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate.
2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese
agricole, devono:
a) avere sede operativa nel Veneto;
b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal
numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
3. All’attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori
anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di
contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione
concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a
dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale
di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato
secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità
europea.
5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono
relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il
finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e
dotazionale, secondo le tipologie di cui all'
articolo 17.
Art. 56 – Interventi
regionali. (93)
1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 55, ai
consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale
nella misura:
a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi
sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del
patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli
versati dagli enti pubblici sostenitori;
b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio
per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale
finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella
concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure
adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale,
ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme
garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di
liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio
depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può
essere reintegrato con contributi regionali.
3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l’aiuto
è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato
nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.
Art. 57 – Interventi
nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della
Veneto Sviluppo S.p.A.. (94) (95)
1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel
settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto
Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’
articolo 2 e in deroga alla
limitazioni di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
"Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a
favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e
commercializzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:
a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione
per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e
commercializzazione, nonché per finanziare l’attività dei
distretti del cibo previsti dall’articolo 8, (
96) destinato all’attivazione di operazioni
di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto
legislativo n. 385 del 1993;
b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di
imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di
distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate
esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di
ristrutturazione dell’impresa;
c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di
socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro
consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31
gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".
3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata
non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto
Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un
periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio
rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei
revisori dei conti.
3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere
utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno,
attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla
base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il
rispetto del meccanismo di rotatività del fondo. (
97)
4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in
conformità a quanto previsto dall’
articolo 24 e l’equivalente
sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi
non può eccedere il limite massimo di cui all’
articolo 26, comma 1.
5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della
Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri
per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola
regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n.
1305/2013, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità
finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese. (
98)
Art. 58 – Fondo di
rotazione per l’innovazione tecnologica. (99)
1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle
limitazioni di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , il
fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in
agricoltura.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un
programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di
ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e
di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e
zootecniche.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di
attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste
dall’
articolo 17,
comma 3. (
100)
4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto
capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di
un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.
5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità
successiva a quella di erogazione del beneficio.
6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle
annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono
disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
Art. 58 bis - Aiuto
integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione
tecnologica.
1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso
al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto
integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal
fondo di rotazione di cui all’articolo 58.
2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un
importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e
l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due
interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui
all’articolo 19.
3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto
Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione
ai beneficiari. (
101)
Art. 58 ter - Fondo di
rotazione per le agrienergie. (102)
1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione
pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego
delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o
agroindustriale.
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le
imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite
dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”. (
103)
2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo
anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente
allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale
o agroindustriale. (
104)
3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di
cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al sessanta
per cento (
105) della
spesa ammissibile.
4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando
le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI,
l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti
percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le
piccole imprese. (
106)
5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento
per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora
l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della
nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). (
107)
6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano
nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro
per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle
industriali.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel
rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della
Commissione del 1° aprile 2008. (
108)
8. Il fondo (
109) eroga a
favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale
soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un
interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.
9. La restituzione delle quote finanziate decorre
dall’annualità successiva a quella di erogazione del
beneficio.
10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle
annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono
disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità
per l’erogazione ai beneficiari. (
110)
TITOLO XV – Aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione
CAPO I – Condizioni e
tipologie di intervento
Art. 59 – Aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione. (111)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in
difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da
compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali
e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il
salvataggio e per la ristrutturazione.
2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o
impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto
di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto
stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1°
ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n.
C 244/02. (
112)
Art. 60 – Piani
operativi regionali. (113)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle
imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.
(
114)
2. Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le
difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e
occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure
stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare la
redditività a lungo termine dell’impresa; prevede interventi
di concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in
conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in
attività. (
115)
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa
riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione
europea 2004/C 244/02. (
116)
4. omissis (
117)
TITOLO XVI – Aiuti a
titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi
di produzione agricola
CAPO I – Aiuti destinati
alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
Art. 61 – Interventi
di profilassi fitosanitaria.
1. Al fine di prevenire l’insorgere, di ridurre la diffusione e di
eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere,
floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali,
definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche
in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi
di intervento che possono comprendere:
a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il
controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di
importazione;
b) l’analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di
sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci;
c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione
dell’infezione;
d) la formazione tecnica, l’informazione scientifica, la
divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio
fitosanitario.
Art. 62 – Aiuti per la
lotta alle epizoozie e fitopatie.
1. Al fine di sostenere le imprese
interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti
autorità hanno disposto misure restrittive dell’attività,
la Giunta regionale, anche nell’ambito di piani operativi,
interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi:
a) per indennizzare l’abbattimento dei capi e la distruzione dei
raccolti;
b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e
il reimpianto di coltivazioni arboree;
c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all’interruzione
forzata dell’ordinaria attività economica e i connessi
maggiori oneri sostenuti dall’impresa.
3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato
all’incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso
dell’attività economica dell’impresa per gli interventi
di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere
inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al
trenta per cento nella restante parte del territorio regionale.
4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine
successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori
agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli
che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui
all’articolo 63. (
118)
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli
di aiuto per l’attuazione degli interventi.
CAPO II – Aiuti per il
pagamento di premi assicurativi
Art. 63 – Gestione del
rischio del settore agricolo e dell’allevamento.
1. Al fine di sostenere i livelli di
reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate
da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti
volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari
degli aiuti.
3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi
assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione
agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni
atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre
ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei primi assicurativi
che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da
altre avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie. (
119)
4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1
nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il
pagamento dei premi assicurativi.
Art. 64 – Fondi
rischio di mutualità. (120)
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di
mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui
operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di
solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul
reddito d’impresa.
2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla
costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità
riconosciuti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento
dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le
condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2.
TITOLO XVII –
Miglioramento del patrimonio zootecnico
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 65 – Tenuta dei
libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. (121)
1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri
genealogici, per l’attuazione dei controlli delle attitudini
produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico
regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli
allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30
"Disciplina della riproduzione animale".
2. Il limite massimo di aiuto è pari a:
a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei
registri anagrafici delle specie animali;
b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli
funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione
finalizzate al miglioramento genetico.
Art. 65 bis - Assistenza
tecnica specialistica nel settore zootecnico.
1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica
per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue
produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento
dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle
nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e
igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione
Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge
15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione
animale”, aiuti fino all’ottanta percento della spesa
riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza
specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di
gestione aziendale.
2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a
tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività
zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro
appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori. (
122)
Art. 66 – Interventi
per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da
Veneto Agricoltura. (123)
1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del
patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all’Azienda
regionale Veneto Agricoltura, istituita con
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un
contributo per le spese sostenute per:
a) l’attuazione di prove di progenie e di performance per
l’individuazione del valore genetico degli animali delle specie
più rappresentative della Regione del Veneto; nell’ambito di
tale attività in particolare è ammesso a finanziamento
l’acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento
presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del
materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento
dei soggetti durante la fase di attesa dei dati;
b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo
di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle
stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari;
c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione
animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire
all’allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche
qualitative della propria mandria;
d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da
carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti
di vacche da latte.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del:
a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di
cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di
cui alle lettere c) e d) del comma 1.
3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l’Azienda
regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di
attività di cui all’
articolo 13 della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
con la previsione di specifiche iniziative.
Art. 67 – Interventi
attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del
patrimonio zootecnico regionale. (124)
1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell’allevamento
e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede
aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie
zootecniche del territorio della regione.
2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare:
a) il primo acquisto di animali;
b) l’acquisto di riproduttori;
c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione
a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle
associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 65,
comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata
qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo
svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai
libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del
1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi
devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei
rappresentativi di animali in selezione.
4. Il limite massimo dell’aiuto è pari:
a) al limite previsto dall’
articolo 19, relativamente alle azioni previste alle lettere
a) e b) del comma 2;
b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente
alle azioni previste alla lettera c) del comma 2.
Art. 68 – Premio per
le fattrici equine. (125)
1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e
tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno
nell’ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli
imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale
di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo.
2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso
impatto ambientale.
3. Ai fini dell’intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice
si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a
fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di
estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro
genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991.
Art. 69 – Tutela delle
risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
1. Al fine di tutelare le risorse
genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche
in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di
mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze,
popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista
economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere
minacciati da erosione genetica. (
126)
1bis. È istituito l’elenco regionale degli enti pubblici che
svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse
genetiche di interesse agrario e naturalistico.
1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione
e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al
comma 1bis.
1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di
conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti
nell’elenco regionale, prevedendo, in particolare, il
riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali
nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e
regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse
agrario e naturalistico. (
127)
1 quinquies. È istituito l’elenco regionale delle
Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare, previste dall’articolo 13 della legge 1° dicembre
2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. La Giunta
regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le
modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al
presente comma. (
128)
1 sexies. La Giunta regionale promuove l’interazione delle
Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 1
quinquies con gli enti pubblici iscritti nell’elenco di cui al
comma 1 bis. (
129)
TITOLO – XVIII -
Disposizioni finali
CAPO I – Norme finanziaria
e finali
Art. 70 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l’esercizio
2003 con lo stanziamento iscritto all’u.p.b. U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della
collettività rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante
prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il
settore agricolo e agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi
per l’associazionismo agricolo”, dell’u.p.b. U0186
“Fondo speciale per le spese di investimento”.
2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene
incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e
2005 nel seguente modo:
a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese
della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per
fronteggiare gli interventi di cui agli
articolo 17,
17 bis (
130)
articolo 24,
articolo 29,
articolo 31,
articolo 33,
articolo 34,
articolo 38,
articolo 39,
articolo 49,
articolo 50,
articolo 51,
articolo 53,
articolo 56 e
articolo 58;
b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui
agli
articolo 21,
articolo 30,
articolo 48 e
articolo 63;
c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi
infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli
interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;
d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro
1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli
articolo 35,
articolo 36 e
articolo 43;
e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna
agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di
cui all’
articolo
62, relativamente alle epizoozie;
f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture
agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di
cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie;
g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni
zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi
di cui all’articolo 65;
h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore
zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi
di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.
3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della
presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda
l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di
sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 32
del regolamento (UE) n. 1305/2013”. (
131)
Art. 71 - Adeguamento dei
livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa
comunitaria.
Art. 71 bis - Termini di
attuazione.
1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove
previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del
Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta
regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere. (
133)
Art. 72 – Parere
comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti di cui agli articoli
(
134)
32,
33,
34,
35,
36,
37,
45bis (
135)
52,
53,
54,
55,
56,
57 comma 2, lettere b) e c),
(
136)
58ter,
59,
60,
64,
65,
66,
67,
68
sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità
da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (
137)
Art. 72 bis - Esenzione
dall'obbligo di notifica comunitaria.
1. Le misure e azioni non contenute
negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono
esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014,
nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.(
138) .
Art. 73 – Parere
comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.
1. I programmi degli interventi attuativi
nel settore agroambientale previsti dagli
articoli 35 e
articolo 36, il regime di aiuti (
139) per il salvataggio e per la
ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in
difficoltà di cui agli
articoli 59 e
60 (
140), sono
soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai
sensi dell’articolo 88 del trattato CE. (
141)
ALLEGATO A
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO
13)
a) Principi generali.
1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai
principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione
delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n.
241 del 1990.
b) Domanda di ammissione ai benefici e
disponibilità finanziarie.
1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e
indicate nel bando.
2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle
disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione
è restituita, previa richiesta dell'interessato.
3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti
aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le
modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla
documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione
indicata come essenziale per l’espletamento dell’istruttoria
va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.
4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli
investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo.
c) Ammissibilità della spesa.
1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di
quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al
finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando,
comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché
siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con
atto giuridicamente vincolante, della domanda (
142) ed entro i termini di realizzazione
dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la
data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo,
ancorché quietanziato o pagato successivamente.
2) Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui
all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di
cinque anni, a:
a) 180.000,00 euro per ULU;
b) 360.000,00 euro per azienda;
c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che
esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.
(
143)
3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti,
pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non
sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore
a 100,00 euro.
4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare
i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le
aliquote per spese generali e imprevisti nonché altri oneri
effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura delle
opere realizzate, purché ammissibili nell’ambito degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di
cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02.
5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese
generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per
l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici
per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di
miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione
alla particolare natura delle opere da realizzare.
6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di
investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o
agli importi risultanti dai titoli di spesa.
d) Tipologie degli aiuti
1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto
capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione
di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa
comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005,
nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla
comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007.
(
144)
2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli
interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal
decreto legislativo n. 385 del 1999. L’erogazione del concorso
regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e
l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque
eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi.
e) Modalità e termini di erogazione dei
contributi.
1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un
anticipo nella misura massima:
a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per
cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro,
nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale;
b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative
di natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale
si applica per ciascuna annualità del programma d'intervento.
2) L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla
presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario,
secondo il modello definito dalla Giunta regionale.
3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere
erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere
l’ottanta per cento del contributo concesso, sulla base dei lavori
eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta regionale.
4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della
verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli
acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta.
5) Nel caso di iniziative che prevedono l’esclusivo acquisto di
dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è
disposta in un’unica soluzione, previa presentazione di fatture
quietanzate.
6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a)
“Principi generali” sono definiti i termini per
l’erogazione degli aiuti.
f) Termini di esecuzione delle opere.
1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal
provvedimento di concessione e non possono essere superiori a:
a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili
a diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate;
c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di
amministrazioni pubbliche.
2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore
alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata
del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini
stessi.
g) Cause di forza maggiore.
1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere
riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel
regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione
europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato
di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.
2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:
a) il decesso dell’imprenditore agricolo;
b) l'incapacità professionale di lunga durata
dell’imprenditore agricolo;
c) l'espropriazione di una parte rilevante dell’azienda non
prevedibile al momento della presentazione della domanda;
d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli
impianti o la superficie agricola dell’azienda;
e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;
f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico dell'imprenditore agricolo.
3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere
trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi
a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di
provvedervi.
h) Variazioni alle iniziative.
1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche,
alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non
sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo
restando l’importo di contributo concesso.
2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della
spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva.
3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della
spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate
all'amministrazione erogante ai fini dell’autorizzazione.
i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei
controlli.
1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di
benefici sono così strutturate:
a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate,
mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la
concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con
la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione
nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli
animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto;
b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima
dell’erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative
realizzate o in fase di realizzazione;
c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la
liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei
requisiti nonché dei vincoli di cui all’articolo 15 .
2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati
su un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai
benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base
dell’analisi dei rischi.
l) Divieto di cumulo delle provvidenze
1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili
con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e
dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.
Note
(
1) L’articolo 22 della
legge regionale 9
aprile 2004, n. 8 dispone che: “La Giunta regionale, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune
strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni
acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre
amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il
rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della
legge regionale n.
40/2003 ”.
(
2) Sul punto vedi anche articolo
49
legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 ai sensi del quale le regole sono state
equiparate agli imprenditori agricoli professionali ai soli fini della
partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto 2007 – 2013.
(
3) Lettera così sostituita
da comma 1 art. 16 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
4) Lettera così sostituita
da comma 1 art. 1
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza sostituita da comma 1 art. 1
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
e da comma 1 art. 1
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
5) Lettera così modificata
da comma 2 art. 16 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “agroindustriale o agroalimentari” e
sostituendo le parole “prodotti del suolo e
dell’allevamento” con le parole “prodotti
agricoli”. In precedenza lettera modificata da comma 2 art. 1
legge regionale 9
aprile 2004, n. 8 , che ha inserito le parole "purchè il
prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato
stesso".
(
6) Lettera così sostituita
da comma 3 art. 16 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8
, che ha soppresso alla fine le parole "nonché le aree in cui sono
stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero
riserve naturali".
(
7) Comma così sostituito da
comma 2 art. 1
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 .
(
8) Lettera modificata da comma 4
art. 16 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo alla fine le parole
“(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità
tradizionali garantite (STG)”.
(
9) Lettera abrogata da comma 4
art. 1
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
10) Lettera così
sostituita da comma 5 art. 16 della legge regionale 2008, n. 9. In
precedenza lettera sostituita da comma 5 art. 1
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8
.
(
11) Rubrica modificata da
comma 2 art. 3
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 .
(
12) Articolo abrogato da
comma 1 art. 1
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 .
(
13) Articolo sostituito da
comma 1 art. 2
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 .
(
14) Articolo sostituito da
comma 1 art. 3
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 .
L’art. 4 della medesima
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20
dispone che: “Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Nelle more della definizione del provvedimento della Giunta regionale
di cui all’articolo 9 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, così
come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, ai sensi e
per gli effetti di cui alla presente legge sono considerati quali
distretti del cibo, i distretti già costituiti e riconosciuti dalla
Giunta regionale in applicazione dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.”.
(
15) L’articolo 2 comma
2 della
legge
regionale 8 agosto 2014, n. 26 prevede che la banca della terra
veneta è gestita tramite il sistema informativo del settore primario
di cui al presente articolo.
(
16) Comma modificato da art.
17 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole: “tre anni
per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre
dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a
prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo”
con le parole “cinque anni a partire dalla data del provvedimento
di approvazione della domanda”.
(
17) Comma abrogato da comma 1
art. 2
legge
regionale 11 maggio 2015, n. 10 .
(
18) Comma così
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza sostituito da comma 1 art. 2
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
e da comma 1 art. 18 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza comma modificato da comma 1 e comma 2 art. 2
legge regionale 9 aprile
2004, n. 8 .
(
19) Comma così
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza sostituito da comma 2 art. 2
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
20) Comma abrogato da comma 2
art. 18 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza comma aggiunto da
comma 3 art. 2
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
21) Comma così
sostituito da comma 2 art. 3
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza aggiunto da comma 3 art. 2
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
22) Comma abrogato da comma 3
art. 3
legge
regionale 11 maggio 2015, n. 10 ; in precedenza aggiunto da comma 3
art. 2
legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
23) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
in precedenza sostituito da art. 19 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ed
inserito da comma 1 art. 3
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
24) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha soppresso le parole “in attuazione del regolamento (CE) n.
1698/2005”. In precedenza l’articolo era stato modificato da
comma 1 art. 4
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “e rispettano i requisiti minimi in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla
Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999”
con le parole “e rispettano le norme comunitarie applicabili agli
specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n.
1698/2005”.
(
25) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine il periodo "I requisiti sono verificati dal soggetto
che concede il beneficio".
(
26) Comma così
sostituito da comma 1 art. 5
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 .
(
27) Comma così
sostituito da comma 1 art. 5
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 .
(
28) Articolo così
sostituito da art. 20 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza modificato da comma 1 e comma 2 art. 13
legge regionale 25 febbraio 2005, n.
5 e sostituito da comma 1 art. 5
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
29) Comma così
sostituito da comma 2 art. 5
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza aggiunto da comma 1 art. 5
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
30) Comma così
modificato da comma 1 art. 21 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a
titolo principale” con le parole “imprese condotte da
imprenditori agricoli professionali”.
(
31) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 21 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
32) Lettera inserita da comma
3 art. 21 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
33) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 50 del
regolamento (CE) n. 1698/2005” con le parole “ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013”; in
precedenza modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi
dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
(
34) Comma aggiunto da comma 4
art. 21 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
35) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha inserito le parole “a migliorare il rendimento globale
dell’impresa,” dopo le parole “e commercializzazione
diretti”.
(
36) Comma così
modificato da comma 1 art. 7
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha sostituito le parole “dall’articolo 15 del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008”con le parole
“dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.”;
in precedenza aggiunto da comma 2 art. 7
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
37) Comma inserito da comma 3
art. 4
legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(
38) Comma così
sostituito da comma 3 art. 7
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
39) Comma così
modificato da comma 4 art. 7
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “la garanzia del trasferimento”
con le parole “la priorità del trasferimento”.
(
40) Comma così
modificato da comma 1 art. 22 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “, comprovano la redditività
dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti
minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali”.
(
41) Comma aggiunto da comma 2
art. 22 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
42) Comma aggiunto da comma 2
art. 22 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
43) Comma modificato da comma
1 art. 23 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo la percentuale del quaranta per cento con la percentuale del
trenta per cento.
(
44) Comma aggiunto da comma 2
art. 23 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
45) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine le parole "che comunque non può essere superiore
a 12.500.000,00 euro".
(
46) Articolo abrogato da
comma 1 art. 8
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza inserito da art. 24 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
47) Lettera inserita da comma
1 art. 25 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
48) Lettera modificata da
comma 2 art. 25 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale” con le parole “aventi qualifica di
imprenditore agricolo professionale”.
(
49) Lettera modificata da
comma 3 art. 25 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “aree individuate dal Piano di sviluppo
rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “zone montane
come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione
del Veneto”.
(
50) Articolo così
sostituito da art. 26 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza articolo modificato
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
51) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005
della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
(
52) Comma modificato da art.
27 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “concede
aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” con
le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli
professionali”
(
53) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005
della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
(
54) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005
della Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2009.
(
55) Comma modificato da art.
28 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “al
proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a
titolo principale” con le parole “al proprietario che affitta
un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale”.
(
56) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art.
72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli
interventi attuativi.
(
57) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 8
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
58) Lettera aggiunta da comma
2 art. 8
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
59) Lettera aggiunta da comma
1 art. 10 della
legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
(
60) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n. 1698/2005”
con le parole “dal regolamento (UE) n. 1305/2013”; in
precedenza modificato da comma 1 art. 8
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n.
1257/1999” con le parole “dal regolamento (CE) n.
1698/2005”.
(
61) Comma aggiunto da comma 3
art. 8
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
62) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art.
72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli
interventi attuativi.
(
63) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art.
72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli
interventi attuativi.
(
64) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine la parola "tradizionali".
(
65) Comma sostituito da comma
2 art. 9
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
66) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 29 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
aggiungendo le parole “come individuati ai sensi della legislazione
regionale vigente”; dopo le parole “imprese agricole ubicate
nei comuni montani”, e da lett. b) comma 1 art. 29 della
legge regionale 25 luglio
2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00 euro per
anno” con le parole “50.000,00 euro per anno”.
(
67) Comma modificato da comma
2 art. 29 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “150.000,00 euro per anno” con le
parole “300.000,00 euro per anno”.
(
68) Comma modificato da art.
30 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00
euro per anno” con le parole “50.000,00 euro per anno”
e sostituendo le parole: “150.000,00 euro per anno” con le
parole “300.000,00 euro per anno”.
(
69) La materia è stata
oggetto di nuova complessiva disciplina e finanziamento ad opera della
legge regionale 7
novembre 2013, n. 26 . Si segnalano in particolare le norme
transitorie di cui all’articolo 5 ai sensi del quale le OP già
riconosciute sono iscritte d’ufficio negli elenchi regionali con
obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti richiesti entro 2 anni dalla
pubblicazione sul BUR del relativo provvedimento di loro definizione, a
pena di revoca d’ufficio del riconoscimento e cancellazione dagli
elenchi.
(
70) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 1 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
In precedenza sostituito da art. 31 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ,
che ha tramite la novellazione sostitutiva soppresso l’allegato B)
previsto nella precedente formulazione dell’articolo 44. In
precedenza aggiunto periodo “Nel caso di organizzazioni di
produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo
di produzione fatturata non viene richiesto qualora
l’organizzazione detenga almeno 650 apiari”. da art. 12 della
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15 e modificato da 1 art. 14
legge regionale 25 febbraio 2005, n.
5 .
(
71) Articolo così
inserito da comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
(
72) Articolo inserito da
comma 1 articolo 3 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
(
73) Articolo abrogato da art.
32 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
74) Articolo abrogato da
comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
In precedenza articolo modificato comma 1 art. 10
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8
.
(
75) Articolo abrogato da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
In precedenza inserito da art. 34 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
76) Articolo abrogato da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
In precedenza modificato da art. 35 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ,
dall’art. 11
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 ,
(
77) Articolo abrogato da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
In precedenza modificato dall’art. 36 della legge 25 luglio 2008,
n. 9
(
78) Lettera così
modificata da comma 1 art. 12
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha sostituito la parola "autocontrollo" con le parole "controlli
effettuati da o per conto di terzi".
(
79) Lettera abrogata da comma
2 art. 12
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
80) Lettera modificata da
comma 1 art. 5
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 che
ha sostituito le parole: “i distretti rurali e agroalimentari di
qualità” con le seguenti: “i distretti del cibo”.
(
81) Comma così
sostituito da comma 3 art. 12
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
82) Comma così
sostituito da comma 4 art. 12
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
83) Comma aggiunto da comma 5
art. 12
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
84) Lettera abrogata da comma
1 art. 13
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
85) Comma così
sostituito da comma 2 art. 13
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
86) Comma aggiunto da comma 3
art. 13
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
87) Comma aggiunto da comma 4
art. 13
legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
88) Articolo inserito da
comma 1 art. 6
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 .
(
89) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
(
90) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
(
91) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica poi
ritirata, in quanto trattasi di strumento di finanziamento di aiuti
esentati; presa d’atto della Commissione europea con nota prot. n.
25253 del 5 ottobre 2004.
(
92) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
(
93) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
(
94) Il regime di aiuto di cui
al comma 2 lett. a) del presente articolo è stato oggetto di
procedura di notifica poi ritirata, in quanto trattasi di strumento di
finanziamento di aiuti esentati; presa d’atto della Commissione
europea con nota prot. n. 25253 del 5 ottobre 2004, inoltre il regime di
aiuto di cui al comma 2 lett. b) e lett. c) del presente articolo è
stato oggetto di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole
C (2004) 3943 del 20 ottobre 2004 della Commissione europea; il regime
è decaduto per effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti
di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
(
95) Il fondo di rotazione,
per effetto dell’articolo 1 della
legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione
regionali” confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui
all’articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”. Per effetto dell’articolo
3 recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo
unico di rotazione, al fine di garantire la continuità
dell’operatività del fondo, continua ad operare
l’attuale gestore. A valere per il solo esercizio 2019 la
disponibilità di euro 3 milioni sono introitate al bilancio
regionale e destinata alla sezione speciale relativa alle micro, piccole
e medie imprese del settore primario di cui all’art. 54 della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 .
(
96) Lettera modificata da
comma 1 art. 7
legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 che
ha inserito dopo le parole: “e della trasformazione e
commercializzazione,” le seguenti: “nonché per
finanziare l’attività dei distretti del cibo previsti
dall’articolo 8,”.
(
97) Comma inserito da comma 4
art. 4
legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(
98) Comma così
modificato da comma 5 art. 4
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha aggiunto alla fine le parole “, nonché
l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo
da destinare alle grandi imprese”; in precedenza comma modificato
da comma 1 art. 10
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha sostituito le parole “del regolamento (CE) n. 1698/2005”
con le parole “del regolamento (UE) n. 1305/2013”; in
precedenza modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “del regolamento (CE) n.
1257/1999” con le parole “del regolamento (CE) n.
1698/2005”.
(
99) Il fondo di rotazione,
per effetto dell’articolo 1 della
legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione
regionali” confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui
all’articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”. Per effetto dell’articolo
3 recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo
unico di rotazione, al fine di garantire la continuità
dell’operatività del fondo, continua ad operare
l’attuale gestore. A valere per il solo esercizio 2019 la
disponibilità di euro 3 milioni sono introitate al bilancio
regionale e destinata alla sezione speciale relativa alle micro, piccole
e medie imprese del settore primario di cui all’art. 54 della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 .
(
100) Comma modificato da
art. 37 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “delle
priorità di cui all’articolo 20 e”, dopo le parole
“nel rispetto”.
(
101) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 13 della
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ; il
comma 3 dell’art. 13 prevede altresì che agli oneri
conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all’upb
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio
2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
(
102) Per il regime di
aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica è in
corso, con richieste di informazioni preliminari e complementari.
(
103) Comma così
sostituito da comma 1 art. 38 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
104) Comma inserito da
comma 2 art. 38 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
105) Comma così
modificato da comma 1 art. 10
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “quaranta per cento” con le
parole “sessanta per cento”.
(
106) Comma così
sostituito da comma 2 art. 10
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
107) Comma così
sostituito da comma 3 art. 10
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
(
108) Comma così
modificato da comma 4 art. 10
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “nel rispetto del regime degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C
37/03” con le parole: “nel rispetto della disciplina
comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui
all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1°
aprile 2008”.
(
109) Comma così
modificato da comma 5 art. 10
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha soppresso le parole “ad eccezione degli aiuti di cui al
comma 5” dopo la parola “fondo”.
(
110) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 14 della
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ; il
comma 3 dell’art. 14 prevede altresì che agli oneri
conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti allocati all’upb
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio
2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
(
111) La procedura di
notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista
dall’art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art.
73 gli interventi attuativi.
(
112) Articolo sostituito
da art. 39 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
113) La procedura di
notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista
dall’art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art.
73 gli interventi attuativi.
(
114) Comma modificato da
comma 1 art. 40 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “i piani operativi per il salvataggio e la
ristrutturazione” con le parole “i piani di
ristrutturazione”.
(
115) Comma modificato da
comma 2 art. 40 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “Il piano operativo per il salvataggio”
con le parole “Il piano di ristrutturazione” e inserendo le
parole “al fine di ripristinare la redditività a lungo termine
dell’impresa”dopo le parole “le prospettive di
soluzione”.
(
116) Comma così
sostituito da comma 3 art. 40 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
117) Comma abrogato da
comma 4 art. 40 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
118) Comma modificato da
art. 41 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole
“priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a
titolo principale” con le parole “priorità alle imprese
condotte da imprenditori agricoli professionali”.
(
119) Comma così
sostituito da comma 1 art. 14
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
120) Per il regime di
aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato
risulta non attivata.
(
121) Il regime di aiuto di
cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del 23 maggio 2005 della
Commissione europea.
(
122) Articolo inserito da
comma 1 art. 42 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
123) Il regime di aiuto di
cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo è stato oggetto
di procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3011
del 29 luglio 2005 della Commissione europea.
(
124) Il regime di aiuto di
cui al comma 2 lett. c) del presente articolo è stato oggetto di
procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del
23 maggio 2005 della Commissione europea inoltre per il comma 2 lett. a)
e lett. b) il regime di aiuto è stato oggetto di procedura di
notifica conclusa con decisione C (2005) 3011 del 29 luglio 2005 della
Commissione europea.
(
125) Per il regime di
aiuto di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato
risulta non attivata.
(
126) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 15
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
127) Commi 1 bis, 1 ter e
1 quater aggiunti da comma 1 art. 50
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
128) Comma aggiunto da
comma 1 art. 1
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
(
129) Comma aggiunto da
comma 1 art. 1
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
(
130) Riferimento ad art.
17 bis aggiunto da comma 1 art. 16
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
131) Comma così
modificato da comma 1 art. 11
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 50 del
regolamento (CE) n. 1698/2005” con le parole: “ai sensi
dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013”; in
precedenza modificato da comma 1 art. 11
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi
dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
(
132) Articolo abrogato da
comma 1 art. 12
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
in precedenza sostituito da art. 43 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(
133) Articolo inserito da
comma 1 art. 17
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
134) Articolo così
modificato da comma 1 art. 12
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 che
ha soppresso le parole “26 bis”.
(
135) Articolo così
modificato con l’inserimento del riferimento all’articolo 45
bis e la soppressione del riferimento all’articolo 49 per effetto
dell’articolo 4 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
(
136) Articolo così
modificato da comma 1 art. 13
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha aggiunto dopo il numero “57” le parole “comma 2,
lettere b) e c)”.
(
137) Articolo così
sostituito da art. 44 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza articolo modificato da art. 13 comma 2 e art. 14 comma 2 della
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15 e sostituito da comma 1 art. 18
legge regionale 9 aprile
2004, n. 8 .
(
138) Articolo sostituito
da comma 1 art. 13
legge regionale 11 maggio 2015, n. 10 ;
in precedenza modificato da comma 1 art. 14
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “ai sensi del regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo
modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006” con le parole:
“ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto
2008”. In precedenza articolo sostituito da art. 45 della
legge regionale 25 luglio
2008, n. 9 e inserito da comma 1 art. 19
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
139) Comma modificato da
lett. a) comma 1 art. 46 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “i piani operativi regionali” con le
parole “il regime di aiuti”.
(
140) Comma modificato da
lett. b) comma 1 art. 46 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “all’articolo 59” con le parole
“agli articoli 59 e 60”.
(
141) Comma modificato da
lett. c) comma 1 art. 46 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “e i provvedimenti attuativi per la
concessione di aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui
all’articolo 62” prima delle parole “sono soggetti al
parere”.
(
142) Numero 1) della
lettera c) dell'Allegato A) così modificato da comma 1 art. 20
legge regionale 9
aprile 2004, n. 8 , che ha sostituito le parole "alla data di
presentazione della domanda" con le parole "alla data di accettazione,
con atto giuridicamente vincolante, della domanda".
(
143) Numero così
sostituito da comma 2 art. 20
legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
(
144) Punto così
modificato da comma 1 art. 15
legge regionale 14 novembre 2008, n. 20
che ha sostituito le parole “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei
limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C
della Commissione del 28 febbraio 2000” con le parole “del
regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste
dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo
e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della
Commissione del 27 dicembre 2007”.
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