Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 (BUR n. 115/2013) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
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1) Vedi, in particolare, le
norme transitorie introdotte dall’art. 28 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 che così dispongono:
“Art. 28 - Norme transitorie.
1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta
di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di
cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della
legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 , così come modificati rispettivamente dagli
articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis
dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 della
legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli
4 e 7 della presente legge.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
così come sostituito dall’articolo 24 della presente legge
decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel
testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge si
applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e
ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui
all’articolo 30 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d’ufficio
nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 bis della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall’articolo 11
della presente legge.”.