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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 (BUR n. 115/2013) (Novellazione)

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 (BUR n. 115/2013) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 “DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO” (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .







Note

(1) Vedi, in particolare, le norme transitorie introdotte dall’art. 28 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che così dispongono:
“Art. 28 - Norme transitorie.
1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della presente legge.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come sostituito dall’articolo 24 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d’ufficio nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall’articolo 11 della presente legge.”.


SOMMARIO

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