Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO,
ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA,
ENOTURISMO, OLEOTURISMO (1)
(2)
TITOLO I - Finalità e
disciplina delle attività
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e
soggetti pubblici.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito
degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa
statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e
del turismo, disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo,
pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo,
oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e
dell’offerta turistica del settore primario allo scopo di:
(
3)
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi (
4) delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali
e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della
pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza
del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e
quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti
delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni
enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina, della vita rurale
(
5) e di quella del mondo della
pesca;
f bis) ampliare e diversificare l’offerta turistica, nonché
l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare; (
6)
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e
agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o
dismesso;
h bis) incentivare il miglioramento degli standard dell’accoglienza
sul territorio. (
7)
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla
presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le
autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della
sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle
funzioni amministrative (
8): la
Regione (
9) e i comuni, ciascuno
per l’ambito territoriale di propria competenza e per
l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, (
10) s’intendono:
a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di
somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati,
anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui
all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente
rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento
di animali (
11) ;
b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di
somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati,
connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso
l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella
disponibilità dell’imprenditore; (
12)
c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non
facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo
turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o
associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.
(
13)
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso
l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione
con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli
aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche,
ricreative dell’azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte
da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile;
b) fattoria didattica: l’attività di accoglienza con valenza
ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli
operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione
con l’orientamento produttivo, con le valenze ambientali del
territorio e con le risorse professionali e umane dell’impresa, di
scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con
l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed
autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze
pratiche legate all’”imparar-facendo” e nuovi servizi
ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori
adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale
dell’agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della
civiltà marinara;
c) enoturismo: le attività di conoscenza del vino espletate nel
luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la
degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere
didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;
d) oleoturismo: le attività di conoscenza dell’olio
d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di
coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla
coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in
abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;
e) prodotti di qualità e territoriali:
1) prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a),
b) e d) del comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e
successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con
indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità
tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di
cui alla
legge
regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei
prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità”;
2) prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione
facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti
nell’elenco regionale;
3) prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali,
inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per
l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173”;
4) piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da
provvedimento giuntale;
f) connessione: il legame che intercorre tra le attività agricole o
ittiche e l’attività agrituristica, pescaturistica,
ittituristica, di turismo rurale e di fattoria didattica;
g) prevalenza: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le
attività agricole e quelle agrituristiche;
h) servizi complementari nell’impresa agrituristica: i servizi
integrativi e accessori, comprensivi dell’utilizzo delle relative
strutture, offerti dall’impresa agrituristica ad uso esclusivo
degli ospiti;
i) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1
dell’
articolo 2 2 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
l) attività ricettiva o attività di ospitalità: la
fornitura all’ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi
nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità
dell’azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;
m) ospite: colui che usufruisce delle attività previste dalla
presente legge;
n) somministrazione di pasti, spuntini e bevande: le attività di
vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda
agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati, previsti
nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai
commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8. (
14)
CAPO II - Agriturismo
Art. 3 - Requisiti per
l’esercizio dell’attività.
1. Possono svolgere attività
agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non
è richiesto:
1) nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano
nella titolarità dell’impresa agricola, anche in forma
societaria;
2) ai giovani neo insediati, finanziati nell’ambito del Programma
di sviluppo rurale ai fini dell’avviamento di imprese di giovani
agricoltori, secondo la normativa comunitaria vigente; (
15)
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per
l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica,
organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi
della
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati”;
c) esercitano le attività agrituristiche di cui all’articolo 5
in rapporto di connessione con le attività agricole;(
16)
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a
quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.
1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera
b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di
superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata
l’attività, la validità può essere rinnovata
attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.
(
17)
1 ter. Omissis (
18)
2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale
nonché eventuali deroghe sono definiti dalla Giunta regionale e
prevedono elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei
luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché
nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni
enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di
qualità, alla conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla
gestione degli ospiti. (
19)
3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si
applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.
4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1
è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico
aziendale di cui all’articolo 4.
5. L’attività agricola si considera comunque prevalente
qualora (
20):
a) l’azienda agrituristica svolga esclusivamente
l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di
persone complessivamente non superiore a dieci; (
21)
b) l’impresa agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una
o più delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 5,
per un numero di persone che complessivamente non è superiore a
dieci. (
22)
6. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a
soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di
attività e servizi complementari, nonché per le attività
di turismo rurale e fattoria didattica. (
23)
7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto
a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato
nell’attività agricola nel corso dell’anno è
superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica e
nelle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 2. (
24)
Art. 4 - Piano agrituristico
aziendale.
1. Il piano agrituristico aziendale, in
relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali
dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli
allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli
addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo
strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che
si intendono adottare fra quelle indicate all’articolo 5 e si
definisce il rapporto di connessione con l’attività agricola
(
25) , ivi compresa la
verifica dell’utilizzazione delle risorse aziendali.
1 bis. omissis (
26)
2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per
realizzare la condizione della prevalenza dell’attività
agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate
all’attività agrituristica e alle attività di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate
all’attività agricola. (
27)
3. omissis (
28)
CAPO III - Le attività
agrituristiche
Art. 5 - Attività di
agriturismo. (29)
1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica, di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2:
a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui
al comma 3 dell’articolo 8;
b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di
cui al comma 3 dell’articolo 8;
c) l’ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali
a ciò adibiti;
d) l’ospitalità negli agricampeggi.
2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche, le
attività turistico rurali di cui all’articolo 12 bis.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla
presentazione del Piano agrituristico e della segnalazione certificata di
inizio attività, di seguito SCIA.
4. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate in abbinamento ad
almeno una delle attività di cui al comma 1.
5. Le attività di cui al comma 2 sono praticate all’interno
dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa
agrituristica, fatta salva l’attività di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 12 bis che può essere praticata
anche all’esterno di tali beni.
6. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su
richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa
per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni
quinquennio successivo alla data di presentazione della SCIA, fatte salve
eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative o
legate al completamento di interventi edilizi.
7. La Giunta regionale definisce le tipologie di attività di cui al
comma 2.
Art. 6 - Ospitalità in
alloggi.
1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali
dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di
quarantacinque posti letto in camere o in unità abitative o in una
loro combinazione. (
30)
2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli
altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o
più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di
servizi igienici e di cucina autonomi.
3. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera
interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto
rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da
rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso e nel
rispetto del limite massimo totale di ospiti autorizzato dalla SCIA.
(
31)
Art. 7 - Ospitalità in
spazi aperti.
1. L’ospitalità in spazi aperti
delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e
attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno
di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento. Gli agricampeggi possono anche disporre di unità
abitative mobili per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di
propri mezzi mobili di pernottamento, quali tende, roulotte o caravan,
autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte
o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e
prive di impianti o strutture fisse. (
32)
2. L’ospitalità in spazi aperti non può superare il
limite massimo di quarantacinque persone e di trenta piazzole (
33) e deve essere realizzata in
ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto
del territorio e del paesaggio tipico della zona.
2 bis. Il numero delle piazzole di sosta, già preallestite, con le
suddette unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno di
turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, non può
essere superiore alla quota pari al 49 per cento del numero totale delle
piazzole dichiarate con la SCIA; nel caso in cui il risultato di tale
calcolo dia luogo a valori decimali, deve essere arrotondato per difetto.
(
34)
3. Omissis (
35)
4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici
destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta,
dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi
connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in
particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe
strutture ricettive turistiche all’aperto. (
36)
4 bis. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività previste
al presente articolo e all’articolo 6, il numero massimo di persone
ospitate non può essere superiore a sessanta. (
37)
Art. 8 - Somministrazione di
pasti e bevande e limiti all’attività.
1. Omissis (
38)
2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande all’ospite in
locali o superfici attrezzate è realizzata dall’azienda
agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio, ottenuta anche
attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda agricola,
comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale.
(
39)
3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo,
salvo che l’impresa agricola sia interessata da cause di forza
maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o
epizoozie accertate dalla Giunta regionale, devono provenire, in termini
di valore:
a) per non meno del 50 per cento del totale, ovvero almeno il 25 per
cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente
dall’azienda agricola;
b) per non più del 15 per cento del totale dal libero mercato di
distribuzione alimentare;
c) per la quota rimanente:
1) nella misura del 15 per cento del totale, ovvero almeno il 10 per
cento nel caso di attività in zona montana, direttamente
dall’azienda agricola e/o da prodotti di qualità e
territoriali, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), da
aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è
realizzata nel territorio regionale;
2) per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane
alimentari la cui produzione è realizzata ne territorio regionale.
(
40)
3 bis. Omissis (
41)
3 ter. Per prodotto proveniente direttamente dall’azienda agricola
connessa con l’attività agrituristica ai sensi della lettera
a) del comma 3, s’intende anche quello proveniente da aziende ad
essa collegate in forma societaria cui l’azienda agricola
conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine
animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine
vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto. (
42)
4. Le percentuali di cui ai commi 3 (
43) sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di
vendita (
44) praticati nella
zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le
modalità.
5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4
dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96
“Disciplina dell’agriturismo”, i prodotti provenienti
dall’esercizio del prelievo venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie di cui all’
articolo 30 della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”.
5 bis. Nell’ambito della quota di produzioni territoriali di cui al
comma 3, lettera c), rientrano anche i capi di selvaggina cacciata, in
ambito regionale, acquistati o ceduti, ai sensi della
legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio” e delle norme comunitarie vigenti.
(
45)
6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di
posti a sedere previsto dalla SCIA e per il numero massimo annuo di
pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui
all’articolo 4. (
46)
(
47)
6 bis. La somministrazione di pasti e bevande, all’esterno del
complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi
di particolare pregio per le eccellenze regionali è svolta con
l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3, ferma restando
l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nel rispetto
del numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande individuato dal
Piano agrituristico, e previsti dalla SCIA. (
48)
6 ter. È consentita la preparazione di pasti pronti per
l’asporto e la consegna a domicilio svolta con l’utilizzo di
materie prime di cui al comma 3, ferma restando l’esclusione delle
attività di catering e l’osservanza delle vigenti norme
igienico sanitarie, nel rispetto del numero massimo annuo di pasti,
spuntini e bevande individuato dal Piano agrituristico, e previsti dalla
SCIA. (
49)
7. omissis (
50)
8. omissis (
51)
CAPO IV - Ittiturismo
Art. 9 - Requisiti per
l’esercizio dell’attività e piano ittituristico
aziendale.
1. Possono svolgere l’attività
ittituristica gli imprenditori ittici che:
a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in
connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;
b) omissis (
52)
c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per
l’avvio dell’esercizio di attività ittituristica
organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi
della
legge
regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
2. La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) (
53) del comma 1 è attestata mediante la
presentazione del piano ittituristico aziendale.
3. La Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo del
settore primario di cui all’
articolo 11 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 , definisce i contenuti obbligatori e le
modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico
aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche
aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di
offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.
(
54)
4. omissis (
55)
Art. 10 - Attività di
ittiturismo e limiti.
1. L’attività di ittiturismo,
così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’
articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in
apposite strutture aziendali a ciò adibite;
b) somministrare pasti, spuntini e bevande. (
56)
2. L’attività di ospitalità in camere o in unità
abitative o in una loro combinazione e l’attività di
somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti
della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi
aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12,
sono svolte, per l’attività di ospitalità, nei limiti
massimi e secondo le modalità previsti per le attività
agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero
massimo di posti a sedere previsto dall’autorizzazione igienico
sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini
individuato dal piano ittituristico di cui all’articolo 9, comma 3.
(
57) (
58)
3. I prodotti ittici impiegati per l’attività di
somministrazione di pasti e spuntini devono provenire in termini di
quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria
impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche del
distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012
singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di
crisi dichiarato dalle autorità competenti. (
59)
CAPO V - Pescaturismo
Art. 11 - Attività di
pescaturismo e limiti.
1. L’attività di pescaturismo,
così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo
2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla
pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come
attività connessa (
60) a
quella di pesca professionale e consiste nella:
a) pesca mediante l’impiego dei sistemi consentiti dalle norme
vigenti;
b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l’impiego delle
relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla
propria attività di pesca e acquacoltura, nel rispetto della vigente
normativa sull’igiene degli alimenti. (
61)
2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i pescatori
di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione
professionale per l’avvio dell’esercizio di attività di
pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione
accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
3. L’attività di pesca nell’ambito
dell’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime
interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e
indicati nel regolamento regionale di cui all’
articolo 7 della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto”. (
62)
4. L’attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le
modalità definite nell’autorizzazione rilasciata dalla
capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.
Art. 12 - Requisiti per
l’attività di pescaturismo.
1. Ai fini dell’esercizio
dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione
deve essere in possesso di:
a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova
pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per
l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne
rilasciati, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o
della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo
tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104 “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attività delle amministrazioni marittime”;
b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle
assicurazioni private” e successive modificazioni e integrazioni;
c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della
navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente
nautica da diporto, ai sensi dell’articolo 33 della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle
acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella
città di Venezia” e successive modificazioni. (
63)
2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale
presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro ai
sensi dell’articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione,
entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il
versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione
certificata di inizio attività, ai fini dell’applicazione
della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione. (
64)
3. omissis (
65)
4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato
l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque
entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla
lettera a) del comma 1.
Art. 12 bis - Turismo
rurale. (66)
1. Il turismo rurale, come definito dalla lettera a), del comma 2,
dell’articolo 2, è l’insieme delle attività svolte
all’interno dei beni fondiari nella disponibilità
dell’azienda agricola e in rapporto di connessione con la
coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento di animali,
che ricadono nell’ambito delle seguenti aree:
a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che
concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei
prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie
del territorio regionale;
b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi
d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali,
ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua
valorizzazione;
c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative
culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia,
quali le Ville Venete e i castelli, dei musei rurali e degli altri beni
culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale,
nella disponibilità dell’impresa agricola.
2. Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole
di cui all’articolo 2135 del codice civile, la cui sede operativa
sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto.
3. Alle attività di turismo rurale, quando svolte da aziende
agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le
disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di
applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa
previdenziale e settoriale di cui all’articolo 2, comma 5 e
all’articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006
“Disciplina dell’agriturismo”.
Art. 12 ter - Fattorie
didattiche. (67)
1. Le attività in fattoria didattica, condotte dagli operatori
dell’azienda agricola o ittica adeguatamente preparati e formati
sulla base di uno specifico Progetto didattico, sono rivolte:
a) alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
b) ai bambini e ai ragazzi con proposte di carattere extrascolastico,
attraverso l’organizzazione di laboratori tematici, pomeriggi e
doposcuola in fattoria, compleanni ed altri eventi di socializzazione,
Settimane e Campi Verdi nei periodi estivi e nelle festività
scolastiche;
c) alle famiglie, agli adulti e ai turisti, attraverso momenti di
socializzazione intergenerazionale e di conoscenza in campo con percorsi
didattici collegati:
1) all’educazione alimentare, per promuovere nelle giovani
generazioni e nei cittadini, attraverso una maggiore conoscenza degli
alimenti e della loro origine, un’alimentazione equilibrata e uno
stile di vita sano;
2) all’educazione ambientale, per sensibilizzare alla conoscenza,
al rispetto e alla tutela dell’ambiente, al ritmo della natura ed
allo sviluppo sostenibile;
3) all’attività motoria, anche attraverso l’aspetto
ludico, e a tutte quelle forme di apprendimento nei nuovi ambiti
educativi, come l’educazione civica, richiesti dalla scuola per
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per
far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani.
2. Le fattorie didattiche possono ospitare e collaborare con servizi di
supporto alla famiglia per la prima infanzia, autorizzati e accreditati
ai sensi di quanto previsto dalla
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” e con altre esperienze di educazione
nella natura già riconosciute dalle specifiche normative e
regolamentazioni di riferimento.
3. Presso la Giunta regionale è istituito l’Elenco regionale
delle fattorie didattiche attive, che viene aggiornato periodicamente.
4. Alle attività delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende
agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le
disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito
nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui
all’articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2, della
legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina
dell’agriturismo”.
5. La Giunta regionale definisce le modalità, le procedure e i
criteri per l’esercizio dell’attività di fattoria
didattica.
Art. 12 quater - Enoturismo
e oleoturismo nelle aziende agricole. (68)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa nazionale, l’attività di enoturismo o oleoturismo,
come definita dalle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2,
ove esercitata dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, in
quanto attività agricola connessa ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile.
2. Agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che oltre alle
attività di enoturismo o oleoturismo svolgono altresì
l’attività di agriturismo, turismo rurale e di fattoria
didattica, continuano ad applicarsi anche le relative norme di cui alla
presente legge.
3. La Giunta regionale può istituire l’elenco regionale degli
operatori che svolgono attività enoturistiche o oleoturistiche,
nonché promuovere la formazione teorico pratica, in conformità
a quanto previsto dalla normativa statale.
TITOLO II - Funzioni
amministrative
CAPO I - Funzioni regionali e
delle autonomie locali
Art. 13 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione esercita le seguenti
funzioni:
a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla
legge regionale 25 novembre
2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del
Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle
politiche dell’Unione europea” all’elaborazione e
attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia
con il Programma di sviluppo rurale (
69) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
b) omissis (
70)
c) promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle
attività previste dalla presente legge (
71), nell’ambito degli strumenti previsti dalla
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche
e iniziative regionali di promozione economica” e dalla
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 ;
d) omisssis (
72)
Art. 13 bis - Competenze
della Giunta regionale. (73)
1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta
regionale, in particolare:
a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza
delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle ittituristiche,
mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico
aziendale e del piano ittituristico aziendale nonché dell’uso
dei rispettivi loghi qualora previsti dalla normativa; (
74)
a bis) la verifica e il riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento
delle attività di turismo rurale; (
75)
a ter) la verifica del Progetto didattico aziendale e il riconoscimento
dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria
didattica, nonché dell’uso del logo previsto dalla normativa;
(
76)
b) la promozione di attività di collaborazione con gli altri
soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il
reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo
esercizio; (
77)
c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende
che esercitano attività di cui alla presente legge, qualora previste
e loro classificazione; (
78)
d) la classificazione delle aziende che svolgono attività
agrituristiche con ospitalità; (
79)
d bis) l’esercizio dell’attività di verifica e
monitoraggio a campione, dei requisiti dichiarati in autocertificazione
per l’agriturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche;
(
80)
e) omissis;(
81)
f) il rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare al
requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza
maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o
epizoozie;
g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni
agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del
limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle
attività di somministrazione di cui all’articolo 8;
g bis) il coordinamento delle politiche di settore con le attività
di promozione del turismo; (
82)
g ter) la programmazione delle iniziative e azioni di sviluppo,
valorizzazione e promozione delle attività previste dalla presente
legge. (
83)
Art. 14 - Funzioni delle
province.
Art. 15 - Funzioni dei
comuni.
1. I comuni esercitano le seguenti
funzioni:
a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per
l’esercizio delle attività di cui alla presente legge
(
85) , fatta eccezione per
l’attività di pescaturismo, dandone comunicazione alla Giunta
regionale. (
86)
a bis) attività di controllo sul rispetto e mantenimento dei
requisiti, delle modalità e condizioni di esercizio delle
attività disciplinate dalla presente legge; (
87)
a ter) l’attività sanzionatoria di cui all’articolo 28.
(
88)
b) omissis (
89)
TITOLO III - Disposizioni comuni
CAPO I - Disposizioni edilizie e igienico sanitarie
Art. 16 - Immobili destinati
all’agriturismo.
1. Sono utilizzabili per le attività
agrituristiche e per le eventuali attività di cui agli articoli 12
bis, 12 ter e 12 quater (
90)
i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità
dell’azienda e non più necessari per le attività di
coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività
connesse, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai
sensi dell’articolo 12 quater, si applica l’
articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”. (
91)
2. L’utilizzazione agrituristica e per le attività di cui agli
articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater (
92) non comporta cambio di destinazione d’uso degli
edifici e delle superfici censite come rurali.
3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è
consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e
nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi
2 e 3 dell’
articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ed in materia di
paesaggio”.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20
febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende
agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la
cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti
letto (
93) , nel rispetto
delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”, anche con opere provvisionali.
4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i
fabbricati destinati all’esercizio dell’attività
agrituristica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 . (
94)
Art. 17 - Immobili destinati
all’ittiturismo.
1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche e per le eventuali
attività di cui all’articolo 12 bis (
95) i fabbricati e le strutture attrezzate nella
disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della
tradizione locale, quali i casoni e i capanni.
2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività
ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella
agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.
3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica
in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:
a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere
b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 ;
b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce
i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20
febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende
ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o
inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le
strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la
visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con
opere provvisionali.
Art. 18 - Norme igienico
sanitarie comuni. (96)
1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio delle
attività di cui alla presente legge, (
97) devono possedere i requisiti igienico-sanitari
previsti dalle norme vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, (
98)
può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:
a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con
riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle
attività di cui alla presente legge (
99), compresi i manufatti della tradizione locale, quali
casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività
svolte;
b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente
all’utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di
trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto
della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni
agricole o ittiche interessate.
3. È comunque consentita la macellazione di avicunicoli (
100) e piccola selvaggina allevati
in azienda in apposita sala di macellazione annessa all’azienda
agricola o agrituristica; è altresì consentito il sezionamento
in apposito locale annesso all’azienda agricola o agrituristica,
registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali
allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi
del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla
vendita diretta.
4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per
l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli
adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme
vigenti in materia.
5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e
le eventuali aree benessere (
101) sono riservati ai soli ospiti che fruiscono
dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in
dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono
attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per
esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso
collettivo di cui all’Accordo tra Ministero della salute, regioni e
province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n.
1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.
6. Le eventuali aree benessere (
102) in dotazione alle aziende agrituristiche o
ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono
dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali aree
(
103) valgono le
disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina
dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
7. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5
dell’
articolo 3
è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia
disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.
CAPO II - Classificazione e
coordinamento informativo
Art. 19 - Classificazione
delle aziende che esercitano attività di ospitalità. (104)
1. La Giunta regionale disciplina i
requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di
presentazione delle istanze per l’esercizio
dell’attività di ospitalità, in conformità alla
normativa nazionale.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire i criteri di
classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche, anche in
rapporto ai requisiti di cui al comma 1.
Art. 19 bis - Utilizzo delle
denominazioni. (105)
1. Le denominazioni: “agriturismo” o
“agricampeggio”, “azienda agrituristica”;
“ittiturismo”, “pescaturismo”, “turismo
rurale”, “fattoria didattica”,
“enoturismo”, “oleoturismo”, come pure
l’uso dei marchi e loghi identificativi, sono riservati alle
imprese in possesso dei relativi titoli previsti per l’avvio
dell’attività, come definiti ai sensi della presente legge.
2. L’uso delle denominazioni di cui al comma 1 e dei rispettivi
marchi e loghi, sono obbligatori per identificare l’impresa accanto
al nome della stessa, nella cartellonistica, nei materiali promozionali e
nei siti internet e di comunicazione, a tutela dell’impresa e del
consumatore.
3. Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente
legge, non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture
ricettive turistiche di cui alla
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
situate nello stesso territorio comunale, né i termini riferiti o
riservati da detta legge alle stesse.
Art. 19 ter - Codici identificativi delle aziende che esercitano
attività di ospitalità. (106)
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia
di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per
acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione
del C.I.N. delle aziende che esercitano attività di ospitalità
in alloggi ai sensi dell’articolo 6 e in spazi aperti ai sensi
dell’articolo 7, in conformità all’articolo 13 ter del
decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia
economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 20 - Immagine
coordinata regionale.
1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata
dell’offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente
legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del
turismo veneto di cui alla
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e
il logo identificativo delle attività di cui alla presente
legge(
107) , recante la
specificazione della tipologia di attività svolta, come definito
dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d’uso.
Art. 21 - Elenchi delle
attività turistiche connesse al settore primario.
Art. 22 - Informazione ed
accoglienza.
1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turistica
regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui
all’
articolo 15 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza
turistica anche per quanto concerne le attività previste dalla
presente legge (
109).
CAPO III - Regime autorizzativo,
di vigilanza e sanzionatorio
Art. 23 - Riconoscimento.
(110)
1. La Giunta regionale provvede alla verifica del possesso dei requisiti
per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge
(
111), individuando le
attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di
esercizio. (
112)
2. Le attività di cui alla presente legge devono essere attivate
entro tre anni (
113) dal
riconoscimento (
114),
fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti
normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.
Art. 24 - Esercizio delle
attività turistiche connesse al settore primario.
1. L’esercizio delle attività
di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione della
SCIA secondo il modello e le procedure definite dalla Giunta regionale,
da trasmettere:
a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa
dell’impresa interessata, ad eccezione delle attività di
pescaturismo;
b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è
iscritta nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 146,
comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività
di pescaturismo. (
115)
2. La Giunta regionale (
116) e il comune adottano le norme sul procedimento
amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e
le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio
di attività turistiche connesse al settore primario nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. omissis (
117)
4. Nella SCIA sono indicate le tipologie di attività di cui alla
presente legge che si intendono svolgere, i limiti e le modalità di
esercizio delle stesse, nonché la dichiarazione della
conformità alle comunicazioni presentate alla Giunta regionale ed il
possesso dei requisiti richiesti. (
118)
Art. 25 - Obblighi degli
operatori.
1. Chiunque eserciti le attività di
cui alla presente legge è tenuto a:
a) richiedere il riconoscimento delle attività che intende
esercitare ad esclusione delle attività di cui all’articolo 12
quater;
b) richiedere la classificazione, qualora intenda avviare
l’attività di ospitalità, di cui all’articolo 19;
c) esporre il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il
logo dell’attività;
d) comunicare all’ente cui è stata presentata la SCIA ogni
variazione degli elementi dichiarati nella stessa, nonché
l’eventuale sospensione temporanea dell’attività,
precisando i motivi e la durata, ovvero comunicare la cessazione
dell’attività entro trenta giorni dall’avvenuta
cessazione;
e) comunicare alla struttura regionale competente per materia,
esclusivamente per via telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti
alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla
legge regionale 29 marzo
2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;
f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e
bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle
pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i
relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di
cui al comma 3 dell’articolo 8;
g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino
contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso
collegati;
h) nel caso di attività di cui agli articoli 6 e 7, esporre la targa
di riconoscimento contenente l’immagine coordinata e la categoria
di classificazione;
i) nel caso di attività di cui all’articolo 8, esporre la
targa di riconoscimento contenente l’immagine coordinata;
j) richiedere alla Giunta regionale l’eventuale autorizzazione
temporanea di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 bis.
(
119)
Art. 26 - Attività di
controllo e monitoraggio. (120)
1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull’osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dai Comuni e
dalla Giunta regionale nell’ambito delle rispettive competenze.
2. I Comuni effettuano attività di controllo al fine di verificare
la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e
modalità per l’esercizio dell’attività, verificando
in particolare gli elementi dichiarati in sede di SCIA.
3. La Giunta regionale può svolgere attività di monitoraggio,
documentale e in loco, a campione, sulla base di un piano definito
attraverso criteri di analisi del rischio.
4. I Comuni e la Giunta regionale effettuano le attività di cui ai
commi 1, 2 e 3, anche attraverso la verifica delle informazioni
pubblicate sui siti internet aziendali, promozionali e di prenotazione
ricettiva, la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli
effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
5. La Giunta regionale, d’ufficio o su segnalazione dei Comuni e
previa verifica degli elementi contestati, può procedere al
declassamento del livello di classificazione o all’annullamento
della classificazione.
6. In relazione alle attività di cui al comma 1, gli incaricati
della Regione e del Comune hanno accesso alle strutture finalizzate alle
attività cui alla presente legge, ivi compresi i locali di
pernottamento nella piena disponibilità del gestore.
7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e
controllo, i comuni e la Giunta regionale si forniscono reciprocamente le
informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di
vigilanza.
8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche
per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il Comune, su
segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di
apertura della struttura con apposito sopralluogo.
Art. 27 - Perdita dei
requisiti e divieto di esercizio dell’attività.
1. La perdita dei requisiti per
l’esercizio delle attività di cui alla presente legge
(
121) comporta la revoca
del riconoscimento e l’immediata chiusura dell’attività.
(
122)
2. Non possono esercitare attività di cui alla presente legge
(
123) coloro che versano,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai
commi da 1 a 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”.
Art. 27 bis - Sviluppo delle
attività disciplinate dalla presente legge. (124)
1. La Regione, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, valorizza e sostiene le attività di cui alla
presente legge, in particolare attraverso:
a) interventi e progetti di promozione e valorizzazione;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Art. 28 – Violazioni e
sanzioni amministrative. (125) (126)
1. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge
(
127) in assenza di
presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in
regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura
dell’attività.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro
cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per
attività e servizi afferenti l’ospitalità e la
somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di
controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone
ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo
annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico
o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione
amministrativa secondo i seguenti scaglioni:
a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di
superamento;
b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di
superamento oltre le dieci unità;
c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di
superamento oltre le venti unità.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a
una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non
rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto
stabilito rispettivamente dall’articolo 8 e dall’articolo 10,
comma 3. (
128)
5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta
a euro duemilacinquecento nei casi:
a) di utilizzo delle piscine e dei centri e aree (
129) benessere in dotazione alle aziende
agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma
5 dell’
articolo 18;
b) di apertura o utilizzo dei centri e aree (
130) benessere in dotazione alle aziende
agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma
6 dell’articolo 18;
c) di utilizzo da parte delle aziende agrituristiche o ittituristiche, di
denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del
turismo veneto, o logo delle relative attività, non conformi
rispettivamente ai sensi degli
articoli 19,
19
bis e
20; (
131)
d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall’
articolo 25;
e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea
dell’attività agrituristica di cui al comma 6
dell’
articolo
5;(
132)
f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera
f) e alla lettera g), e alla lettera h) comma 1, dell’articolo 25;
(
133)
g) di rifiuto ingiustificato per l’accesso alla struttura agli
incaricati dell’esercizio (
134) delle funzioni di cui al comma 1 (
135) dell’
articolo 26.
6. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro
cinquemila qualora nell’attività di ristorazione non venga
rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell’
articolo 11.
7. L’esercizio delle attività di turismo rurale è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a
euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e
modalità definiti dalla Giunta regionale.
8. L’esercizio dell’attività di fattoria didattica
è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro
centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità
dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale. (
136)
8 bis. L’esercizio dell’attività enoturistica è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano
rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
ministeriale 12 marzo 2019;
b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 marzo 2019.
(
137)
8 ter. L’esercizio dell’attività oleoturistica è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora non vengano
rispettati i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
ministeriale 26 gennaio 2022;
b) di euro cinquemila qualora non siano rispettati i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2022.
(
138)
9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è
reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo e il
comune (
139) dispone,
quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione
dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi
decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima
infrazione, il comune (
140) applica le sanzioni amministrative pecuniarie
nell’importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la
chiusura dell’attività dell’azienda per un periodo di
dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.
10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio e il
comune (
141) dispone,
quale sanzione accessoria, l’immediata sospensione
dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi
decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima
infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate
nell’importo doppio e il comune (
142) dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura
dell’attività dell’azienda per un periodo di dodici mesi
decorrenti dalla notifica della relativa violazione.
11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in
misura ridotta.
12. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo
sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le
trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della
legge regionale 28 gennaio 1977, n.
10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale. (
143)
TITOLO IV - Disposizioni finali
e transitorie
CAPO I - Disposizioni finali,
transitorie e di abrogazione
Art. 29 - Esclusione
dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Alle attività di cui alla (
144) presente legge non si applica la disciplina di cui alla
legge regionale 21
settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”, fatte salve le disposizioni in materia di:
a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1
dell’
articolo 3;
b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche di cui all’articolo 6, informazione e promozione
della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande
alcoliche di cui all’
articolo 7 e le sanzioni di cui all’
articolo 32.
Art. 30 - Norme transitorie.
(145)
1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori
agrituristici di cui all’
articolo 9, della
legge regionale 18 aprile 1997, n. 9
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività
agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e
possono continuare a svolgere l’attività secondo le
modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione
all’esercizio rilasciata ai sensi della
legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
“Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e
pescaturismo”, a pena di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria
attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della
presente legge. (
146)
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per
il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche,
strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende
agrituristiche di cui al comma 1.
4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i
comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla
legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di
ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti d’ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono
tenuti a:
a) attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di
ittiturismo come previsti all’
articolo 10;
b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro
centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale
di cui al comma 3 dell’
articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti
obbligatori dei piani aziendali;
c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all’
articolo 18 entro tre anni
dall’entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei
titoli abilitativi all’intervento.
6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5,
nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico
aziendale.
7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data
del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per
l’attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate
prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che
all’entrata in vigore della presente legge già esercitano
rispettivamente l’attività di ittiturismo o pescaturismo sono
tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale
di cui rispettivamente all’
articolo 9 e all’
articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza
maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso
di formazione comportano il provvedimento di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove
previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale,
trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 31 - Norme di
abrogazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano
abrogati:
a) la
legge
regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica”, come
modificata da:
- 1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
- 2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
- 3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ;
- 4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ;
b) il
regolamento
regionale 12 settembre 1997, n. 2 “Regolamento di attuazione
della
legge
regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica” ”;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 124, l’articolo
126, l’articolo 127, come modificato dall’articolo 6 della
legge regionale 3
ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1
dell’articolo 64 della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
le parole
“e delle attività pescaturismo” della
rubrica dell’articolo 128, le parole
“e di
pescaturismo” del comma 1 dell’articolo 128 e le parole
“e pescaturismo” della rubrica della sezione II del
capo II del titolo III, della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”.
Note
(
1) Titolo così sostituito
da comma 1 art.1
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza titolo sostituito da comma 1 art. 26
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 .
(
2) Ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 1 art. 30
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
“Ai procedimenti amministrativi in corso all’entrata in
vigore della presente legge (con ciò intendesi la
legge regionale 20 settembre
2022, n. 23 ) e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti.”.
(
3) Alinea così modificata
da comma 1 art. 2
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “disciplina, quali attività
turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il
pescaturismo e l’ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie
didattiche, espressioni dell’offerta turistica e della
multifunzionalità del settore primario” con le seguenti:
“disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo,
pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo,
oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e
dell’offerta turistica del settore primario”. In precedenza
alinea modificata da lett. a) comma 1 art. 1
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha inserito le parole “, il turismo rurale e le fattorie
didattiche,” dopo le parole: “l’agriturismo, il
pescaturismo e l’ittiturismo”.
(
4) Lettera modificata da comma 2
art. 2
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso la parola:
“aziendali”.
(
5) Lettera modificata da comma 3
art. 2
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha inserito dopo le parole:
“cultura contadina” le seguenti: “, della vita
rurale”.
(
6) Lettera sostituita da comma 4
art. 2
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza lettera inserita
da lett. b) comma 1 art. 1
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
7) Lettera inserita da comma 5
art. 2
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
8) Comma modificato da comma 6
art. 2
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole:
“i seguenti soggetti”.
(
9) Comma modificato da comma 1
art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole
“le province”.
(
10) Alinea modificata da
comma 1 art. 3
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha soppresso le parole: “per attività turistiche connesse
al settore primario”.
(
11) Lettera modificata da
comma 2 art. 3
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “del bestiame” con le seguenti:
“di animali”.
(
12) Lettera così
sostituita da lett. a) comma 1 art. 2
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
13) Lettera così
sostituita da lett. b) comma 1 art. 2
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
14) Comma sostituito da comma
2 art. 3
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza art. 2
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 .
(
15) Lettera sostituita da
comma 1 art. 4
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
16) Lettera sostituita da
comma 2 art. 4
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
17) Comma inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
18) Comma abrogato da comma 3
art. 4
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma aggiunto da
comma 1 art. 52
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
19) Comma modificato da comma
4 art. 4
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha inserito dopo la parola:
“professionale” le seguenti: “nonché eventuali
deroghe” e alla fine ha aggiunto le seguenti: “, alla
conoscenza di alcune tematiche turistiche e alla gestione degli
ospiti”.
Comma così sostituito da comma 2 art. 3
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
20) Alinea modificata da
comma 5 art. 4
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “Il requisito della prevalenza di cui
alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:” con le
seguenti: “L’attività agricola si considera comunque
prevalente qualora:”.
(
21) Lettera così
modificata da comma 3 art. 3
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha sostituito la parola “sei” con la parola
“dieci”.
(
22) Lettera modificata da
comma 6 art. 4
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito la parola: “azienda” con la seguente:
“impresa” e ha sostituito le parole: “alle lettere a),
b) e c) del” con le seguenti: “al”.
(
23) Comma sostituito da comma
7 art. 4
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
24) Comma sostituito da comma
8 art. 4
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato
da comma 4 art. 3
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha inserito dopo le parole “a quello impiegato
nell’attività agrituristica” le parole “e nelle
attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2
dell’articolo 2.”.
(
25) Comma modificato da comma
1 art. 5
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“l’azienda dell’impresa agricola” con le
seguenti: “l’attività agricola”.
(
26) Comma abrogato da comma 2
art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza inserito da comma 1
art. 4
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
27) Comma modificato da comma
2 art. 5
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole
“alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2
dell’articolo 2 e quelle dedicate all’attività
agricola”, con le parole: “alle attività di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2 e quelle dedicate
all’attività agricola”. In precedenza comma modificato
da comma 2 art. 4
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha inserito dopo le parole “le giornate di lavoro dedicate
all’attività agrituristica” le parole “e alle
attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2
dell’articolo 2”.
(
28) Comma abrogato da comma 2
art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
29) Articolo sostituito da
comma 1 art. 6
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza articolo modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 .
(
30) Comma modificato da comma
1 art. 7
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“trenta posti letto” con le seguenti: “quarantacinque
posti letto”.
(
31) Comma sostituito da comma
2 art. 7
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
32) Comma modificato da comma
1 art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative
mobili quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta
e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.” con le seguenti: “Gli agricampeggi possono
anche disporre di unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno
di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, quali
tende, roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche
eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia
con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture
fisse.”.
(
33) Comma modificato da comma
2 art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“trenta persone” con le seguenti: “quarantacinque
persone e di trenta piazzole”.
(
34) Comma inserito da comma 3
art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
35) Comma abrogato da comma 4
art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
36) Comma modificato da comma
5 art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“all’aperto, dalla
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”” con le seguenti: “turistiche
all’aperto”.
(
37) Comma aggiunto da comma 6
art. 8
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
38) Comma abrogato da comma 1
art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato
da comma 1 art. 6
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha inserito dopo la parola “pasti” la parola “,
spuntini”.
(
39) Comma sostituito da comma
2 art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato
da comma 2 art. 6
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha inserito dopo la parola “pasti” la parola “,
spuntini”.
(
40) Comma sostituito da comma
3 art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma modificato
da comma 3 art. 6
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha sostituito le parole “per almeno il cinquanta per cento del
totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale” con le
parole “per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero
almeno il trentacinque per cento del totale”.
(
41) Comma abrogato da comma 4
art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . In precedenza comma inserito da
comma 2 art. 7
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
42) Comma inserito da comma 2
art. 7
legge
regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
43) Comma modificato da comma
5 art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha abrogato le parole:
“e 3 bis”. In precedenza comma modificato da comma 3 art. 7
legge regionale 23
febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “di cui al
comma 3” con le parole “di cui ai commi 3 e 3 bis”.
(
44) Comma così
modificato da comma 4 art. 6
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha soppresso le parole “al dettaglio”.
(
45) Comma inserito da comma 6
art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
46) Comma modificato da comma
7 art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“dall’autorizzazione igienico sanitaria dei locali” con
le seguenti: “dalla SCIA”. In precedenza comma sostituito da
comma 5 art. 6
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
47) Ai sensi dell’art.
28 comma 1 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
la definizione, disposta dalla suddetta legge, del limite massimo annuo
di offerta delle attività di somministrazione opera a decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del provvedimento della Giunta regionale di definizione dei
parametri medi di convenzione delle produzioni agricole (art. 4 comma 1
bis) e ittiche (art. 9 comma 3) nelle more continua a trovare
applicazione la disciplina della somministrazione di cui al comma 2
dell’articolo 5 e ai commi 6 e 7 dell’articolo 8 per le
attività di agriturismo e di cui al comma 2 dell’articolo 10
per le attività di ittiturismo della legge previgente.
(
48) Comma inserito da comma 8
art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
49) Comma inserito da comma 8
art. 9
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 . Ai sensi del comma 9
dell’art. 9 della
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
“La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure
e i criteri per l’esercizio delle attività di cui ai commi 6
bis e 6 ter dell’articolo 8 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” nonché l’elenco delle manifestazioni
fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze
regionali.”.
(
50) Comma soppresso da comma
6 art. 6
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
51) Comma soppresso da comma
6 art. 6
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
52) Lettera soppressa da
comma 1 art. 7
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
53) Comma così
modificato da comma 2 art. 7
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha sostituito le parole “La sussistenza dei requisiti di cui
alle lettere a) e b)” con le parole “La sussistenza dei
requisiti di cui alla lettera a)”.
(
54) Comma sostituito da comma
3 art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma
3 art. 7
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole
“i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del
tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività
ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le
modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico
aziendale alle province.” con le parole “i contenuti
obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano
ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione
delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del
limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività
di somministrazione.”.
(
55) Comma soppresso da comma
4 art. 7
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
56) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 8
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
57) Comma così
sostituito da comma 2 art. 8
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
58) Ai sensi dell’art.
28 comma 1 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
la definizione del limite massimo annuo di offerta delle attività di
somministrazione opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della
Giunta regionale di definizione dei parametri medi di conversione delle
produzioni agricole e degli allevamenti aziendali (art. 4 comma 1 bis,
agriturismo) e dei parametri medi di conversione delle produzioni ittiche
aziendali (art. 9 comma 3, ittiturismo).
(
59) Comma così
modificato da comma 3 art. 8
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha aggiunto dopo le parole “di somministrazione di pasti”
le parole “e spuntini” e dopo le parole: “aziende
ittiche venete” le parole “aziende ittiche del distretto nord
Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012”.
(
60) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha soppresso le parole “e non prevalente rispetto”.
(
61) Lettera così
modificata da comma 2 art. 9
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha aggiunto alla fine “, nel rispetto della vigente normativa
sull’igiene degli alimenti”.
(
62) Comma modificato da comma
4 art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole:
“nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25”
con le parole: “nel regolamento regionale di cui all’articolo
7”.
(
63) Comma così
sostituito da comma 1 art. 10
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
64) Comma sostituito da lett.
a) comma 5 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
In precedenza modificato da comma 2 art. 10
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha soppresso le parole “, comprensivo di ciascuno dei due anni
successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività”.
(
65) Comma abrogato da lett.
b) comma 5 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
66) Articolo sostituito da
comma 1 art. 10
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. Ai sensi del comma 2 dell’art. 10
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
“La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce le modalità, le procedure e i
criteri per l’esercizio dell’attività di turismo
rurale.”. In precedenza articolo inserito da comma 1 art. 11
legge regionale 24
dicembre 2013, n. 35 .
(
67) Articolo inserito da
comma 1 art. 11
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
68) Articolo inserito da
comma 1 art. 11
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
69) Lettera modificata da
comma 1 art. 12
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha soppresso le parole: “di cui al regolamento (CE) n.
1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS)”.
(
70) Lettera abrogata da comma
6 art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificata da comma
1 art.12
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto alla fine le parole
“e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro
rispettivo esercizio”.
(
71) Lettera modificata da
comma 2 art. 12
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
72) Lettera abrogata da comma
6 art. 22
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
73) Articolo inserito da
comma 7 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
74) Lettera modificata da
comma 1 art. 13
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha aggiunto dopo la parola: “aziendale” le seguenti:
“nonché dell’uso dei rispettivi loghi qualora previsti
dalla normativa;”.
(
75) Lettera inserita da comma
2 art. 13
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
76) Lettera inserita da comma
2 art. 13
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
77) Lettera sostituita da
comma 3 art. 13
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
78) Lettera modificata da
comma 4 art. 13
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse con
il settore primario” con le seguenti: “attività di cui
alla presente legge, qualora previste”.
(
79) Lettera sostituita da
comma 5 art. 13
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
(
80) Lettera inserita da comma
6 art. 13
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
81) Lettera soppressa da
comma 7 art. 13
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
82) Lettera inserita da comma
8 art. 13
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
83) Lettera inserita da comma
8 art. 13
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
84) Articolo abrogato da
comma 1 art. 14
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
85) Lettera modificata da
comma 1 art. 15
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “delle attività turistiche
connesse con il settore primario” con le seguenti: “delle
attività di cui alla presente legge”.
(
86) Lettera modificata da
comma 8 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che alla fine ha aggiunto le parole: “, dandone comunicazione alla
Giunta regionale”. In precedenza modificata da lett. a) comma 1
art. 14
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole
“per l’esercizio delle attività agrituristiche e
ittituristiche” con le parole “per l’esercizio delle
attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione
per l’attività di pescaturismo.”.
(
87) Lettera inserita da comma
2 art. 15
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
88) Lettera inserita da comma
2 art. 15
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
89) Lettera soppressa da
lett. b) comma 1 art. 14
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
90) Comma modificato da comma
1 art. 16
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“all’articolo 12 bis, lettere a), b) e c)” con le
seguenti: “agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater”. In
precedenza modificato da comma 1 dell’articolo 15 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole “per le
attività agrituristiche” le parole “e per le eventuali
attività di cui all’articolo 12 bis”; e modificato da
comma 1 art. 42
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
dopo le parole: “12 bis” ha aggiunto parole: “lettere
a), b) e c)”.
(
91) Comma modificato da comma
1 art. 16
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica
l’articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”” con le seguenti: “, mentre per le sole
attività di degustazione svolte ai sensi dell’articolo 12
quater, si applica l’articolo 44 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””. In precedenza comma modificato da comma 1 art.
42
legge regionale
25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto le parole “mentre per le
attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”.”.
(
92) Comma modificato da comma
2 art. 16
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“le eventuali attività di cui all’articolo 12 bis”
con le seguenti: “le attività di cui agli articoli 12 bis, 12
ter e 12 quater”. In precedenza comma così modificato da comma
2 dell’articolo 15 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha aggiunto dopo le parole “L’utilizzazione
agrituristica” le parole: “e per le eventuali attività
di cui all’articolo 12 bis”.
(
93) Comma così
modificato da comma 3 dell’articolo 15 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 che ha sostituito le parole “la cui ricettività
complessiva è pari o inferiore a sei posti letto” con le
parole “la cui ricettività complessiva è pari o inferiore
a dieci posti letto”.
(
94) Comma aggiunto da comma 3
art. 16
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 .
(
95) Comma così
modificato da comma 1 dell’articolo 16 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 che ha aggiunto dopo le parole “per attività
ittituristiche” le parole “e per le eventuali attività
di cui all’articolo 12 bis”.
(
96) Rubrica sostituita da
comma 1 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza articolo sostituito da comma 1 dell’articolo 17
della
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
97) Comma modificato da comma
2 art. 17
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha sostituito le parole:
“dell’attività agrituristica o ittituristica” con
le seguenti: “delle attività di cui alla presente
legge,”.
(
98) Comma modificato da comma
3 art. 17
legge
regionale 20 settembre 2022, n. 23 che ha soppresso le parole:
sentita la competente commissione consiliare, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
(
99) Lettera modificata da
comma 4 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “alle attività agrituristiche e
ittituristiche” con le seguenti: “alle attività di cui
alla presente legge”.
(
100) Comma modificato da
comma 5 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “pollame, lagomorfi” con le
seguenti: “avicunicoli”.
(
101) Comma modificato da
comma 6 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “gli eventuali centri benessere”
con le seguenti: “le eventuali aree benessere”.
(
102) Comma modificato da
lett. a) comma 7 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “Gli eventuali centri benessere”
con le seguenti: “Le eventuali aree benessere”.
(
103) Comma modificato da
lett. b) comma 7 art. 17
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito la parola: “centri” con la seguente:
“aree”.
(
104) Articolo sostituito
da comma 1 art. 18
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. Ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 30
legge regionale 20 settembre 2022, n.
23 “Le imprese agrituristiche, già formalmente
riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente
legge, si adeguano a quanto previsto all’articolo 19 e
all’articolo 19 bis della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla
data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
1 dei medesimi articoli.”. In precedenza modificato da comma 1 e
comma 2 dell’articolo 18 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
105) Articolo inserito da
comma 1 art. 19
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. Ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 30
legge regionale 20 settembre 2022, n.
23 “Le imprese agrituristiche, già formalmente
riconosciute e classificate alla data di entrata in vigore della presente
legge, si adeguano a quanto previsto all’articolo 19 e
all’articolo 19 bis della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
come sostituito e inserito dalla presente legge, entro due anni dalla
data di adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
1 dei medesimi articoli.”.
(
106) Articolo inserito da
comma 1 art. 4 della
legge regionale 18 giugno 2024, n. 13 .
(
107) Comma modificato da
comma 1 art. 20
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
il logo delle attività turistiche connesse al settore
primario” con le seguenti: “
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e
il logo identificativo delle attività di cui alla presente
legge”.
(
108) Articolo abrogato da
comma 1 dell’articolo 19 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
109) Comma modificato da
comma 1 art. 21
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “di cui all’articolo 20 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 ” con le seguenti: “di cui
all’articolo 15 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
” e le parole: “le attività turistiche connesse al
settore primario” sono sostituite dalle seguenti: “le
attività previste dalla presente legge”.
(
110) Rubrica sostituita da
lett. a) comma 9 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
111) Comma modificato da
comma 1 art. 22
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse al
settore primario” con le seguenti: “attività di cui alla
presente legge”.
(
112) Comma modificato da
lett. b) comma 9 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “La provincia” con le seguenti:
“La Giunta regionale”.
(
113) Comma modificato da
comma 2 art. 22
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “Le attività turistiche connesse
al settore primario devono essere attivate entro due anni” con le
seguenti: “Le attività di cui alla presente legge devono
essere attivate entro tre anni”.
(
114) Comma modificato da
lett. c) comma 9 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha soppresso la parola: “provinciale”.
(
115) Comma sostituito da
comma 1 art. 23
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza comma modificato da art. 20 e art. 22 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 .
(
116) Comma modificato da
lett. b) comma 10 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “La provincia” con le seguenti:
“La Giunta regionale”.
(
117) Comma abrogato da
lett. c) comma 10 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
118) Comma sostituito da
comma 2 art. 23 legge regionale 2022, n. 23. In precedenza comma
modificato da lett. d) comma 10
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “alla provincia” con le
seguenti: “alla Giunta regionale”. In precedenza modificato
da comma 2 dell’articolo 20 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35
che ha sostituito le parole “piano aziendale come approvato dalla
provincia” con le parole “piano aziendale come presentato
alla provincia”.
(
119) Comma sostituito da
comma 1 art. 24
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza comma modificato da art. 21 e art. 22 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 .
(
120) Articolo sostituito
da comma 1 art. 25
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza modificato da art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ,
e da art. 22 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
121) Comma modificato da
comma 1 art. 26
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “delle attività turistiche
connesse al settore primario” con le seguenti: “delle
attività di cui alla presente legge”.
(
122) Comma così
modificato da comma 1 dell’articolo 23 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
35 che ha sostituito le parole “e la conseguente cancellazione
dagli elenchi” con le parole “e l’immediata chiusura
dell’attività”.
(
123) Comma modificato da
comma 2 art. 26
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “attività turistiche connesse al
settore primario” con le seguenti: “attività di cui alla
presente legge”.
(
124) Articolo sostituito
da comma 1 art. 27
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza articolo inserito da comma 1 art. 7
legge regionale 23 febbraio 2016, n.
7 .
(
125) Rubrica sostituita da
comma 1 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
. In precedenza articolo sostituito da comma 1 dell’articolo 24
della
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
(
126) Si riportano le
disposizioni di cui al comma 2, 3 e 4 dell’articolo 28 della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 28 nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 medesima: “Art. 28 - Sanzioni
amministrative.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro
cinquemila:
a) qualora non rispettino l’obbligo della comunicazione preventiva
di cui alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8;
b) qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per
attività e servizi afferenti l’ospitalità e la
somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di
controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone
ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo
di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro
duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il
numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui
all’articolo 24.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di
controllo risultino superare il numero massimo di giornate di
attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 24, sono soggetti a sanzione
amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il
numero di giornate di attività superiore a quello consentito.”
Tali disposizioni continuano ad applicarsi: a) per effetto del comma 2
dell’articolo 28 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 ,
relativamente ai commi 2, 3 e 4, fino alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della
Giunta regionale di definizione dei parametri medi di conversione delle
produzioni agricole (articolo 4 comma 1 bis) e ittiche (articolo 9 comma
3) ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta delle
attività di somministrazione;
b) per effetto del comma 3 dell’articolo 28 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 , relativamente ai commi 2, 3 e 4, ai titolari delle
attività di agriturismo ed ittiturismo che continuano ad avvalersi
delle norme transitorie di cui all’articolo 30 della
legge regionale 20 agosto
2012, n. 28 ;
(
127) Comma modificato da
comma 2 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “le attività turistiche connesse
al settore primario” con le seguenti: “le attività di
cui alla presente legge”.
(
128) Comma sostituito da
comma 3 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
129) Lettera modificata da
comma 4 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha aggiunto dopo le parole: “dei centri” le seguenti:
“e aree”.
(
130) Lettera modificata da
comma 4 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha aggiunto dopo le parole: “dei centri” le seguenti:
“e aree”.
(
131) Lettera sostituita da
comma 5 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
132) Lettera modificata da
comma 6 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “comma 3” con le seguenti:
“comma 6”.
(
133) Lettera modificata da
comma 7 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha aggiunto dopo le parole: “alla lettera f) e alla lettera
g)” le seguenti: “e alla lettera h)”.
(
134) Lettera modificata da
lett. a) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “della provincia per
l’esercizio” con le seguenti:
“dell’esercizio”.
(
135) Lettera modificata da
comma 8 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “delle funzioni di vigilanza, ai sensi
del comma 1” con le seguenti: “delle funzioni di cui al comma
1”.
(
136) Comma modificato da
comma 9 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha soppresso le parole: “in materia di comunicazione,
didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori”.
(
137) Comma inserito da
comma 10 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
138) Comma inserito da
comma 10 art. 28
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
.
(
139) Lettera modificata da
lett. b) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti:
“il comune”.
(
140) Lettera modificata da
lett. b) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti:
“il comune”.
(
141) Lettera modificata da
lett. c) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti:
“il comune”.
(
142) Lettera modificata da
lett. c) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole: “la provincia” con le seguenti:
“il comune”.
(
143) Comma sostituito da
lett. d) comma 13 art. 22
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
144) Comma modificato da
comma 1 art. 29
legge regionale 20 settembre 2022, n. 23
che ha sostituito le parole: “turistiche connesse al settore
primario disciplinate dalla” con le seguenti: “di cui
alla”. In precedenza comma modificato da comma 1
dell’articolo 25 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20
35 che ha sostituito le parole “Alle attività di agriturismo,
ittiturismo e pescaturismo” con le parole “Alle attività
turistiche connesse al settore primario”.
(
145) Vedi altresì le
norme transitorie dettate dall’articolo 28 della
legge regionale 24 dicembre
2013, n. 35 nel testo di seguito riportato: “Art. 28 - Norme
transitorie.
1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta
di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di
cui all’articolo 8 e all’articolo 10 della
legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 , così come modificati rispettivamente dagli
articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis
dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 9 della
legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli
4 e 7 della presente legge.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
così come sostituito dall’articolo 24 della presente legge
decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 dell’articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28 nel
testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge si
applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e
ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui
all’articolo 30 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d’ufficio
nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 bis della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall’articolo 11
della presente legge.”.
(
146) Comma così
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 6 agosto 2015, n. 14 che
ha sostituito le parole “della presente legge” con le parole
“della
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche ed integrazioni
alla
legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina
dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo””.
SOMMARIO