Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 (BUR n. 115/2013)
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 (BUR n. 115/2013) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DI
PANE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare la professionalità
artigiana e migliorare l'informazione del consumatore, promuove la
modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, il
miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza
igienico-sanitaria, il riconoscimento delle diverse tipologie produttive
e di vendita del pane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, vengono individuate, in
conformità alla normativa europea e statale vigente, le
denominazioni di pane, panificio e impresa di panificazione, responsabile
dell’attività produttiva, forno di qualità.
Art. 2 - Definizione di
pane.
1. Per pane si intende il prodotto conforme a quanto previsto dalla legge
4 luglio 1967, n. 580 “Disciplina per la lavorazione e il commercio
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari” e
successive modificazioni.
2. La denominazione “pane fresco” ai sensi
dell’articolo 4, comma 2 ter, lettera b), del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è riservata al pane prodotto secondo un
processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al
congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle
materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al
solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita
entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a
livello territoriale e comunque entro e non oltre la giornata nella quale
è stato completato il processo produttivo.
3. In conformità alla legislazione europea vigente, è fatto
obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre
l’etichetta contenente, fra l’altro, la dicitura relativa
all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto,
la data di produzione e la ragione sociale del produttore.
Art. 3 - Panificio ed imprese
di panificazione.
1. Si intende per panificio l’impresa di panificazione che svolge
l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle
materie prime fino alla cottura finale.
2. Ai fini di cui alla presente legge, l’impresa di panificazione
è l’azienda di panificazione, intesa come il complesso di beni
e servizi organizzati dall’imprenditore per la produzione di pane,
impasti da pane, prodotti da forno dolci e salati.
3. L’impresa di cui al comma 2 deve nominare un responsabile
dell’attività produttiva. Qualora tale impresa possieda
più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna
di esse viene indicato un responsabile dell’attività
produttiva.
4. Il panificio può svolgere anche:
a) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti
e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
b) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il
consumo immediato, nelle forme e secondo le modalità di cui
all’
articolo
3, comma 1, lettera b) e all’
articolo 10 della
legge regionale 21
settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”.
Art. 4 - Esercizio
dell’attività di panificazione.
1. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la
trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, da
presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La SCIA è corredata anche dall’indicazione del nominativo del
responsabile dell’attività produttiva.
2. L’attività di panificazione è esercitata nel rispetto
delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 5 - Responsabile
dell’attività produttiva.
1. Ai fini della presente legge, per
responsabile dell’attività produttiva si intende il titolare,
il collaboratore familiare, il socio o il lavoratore dell’impresa
di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante
della stessa, presta in misura prevalente la propria opera
nell’ambito dello stesso impianto, sovraintendendo e coordinando la
produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi.
2. Il responsabile dell’attività produttiva è
assoggettato a un corso di formazione, con verifica finale di
apprendimento, accreditato dalla Giunta regionale. I contenuti e la
durata del corso, nonché l’individuazione degli altri titoli
professionali inerenti la materia della panificazione validi ai fini
della presente legge, sono stabiliti con provvedimento della Giunta
regionale.
3. Non è assoggettato al corso di cui al comma 2 il responsabile
dell’attività produttiva che risulti in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa
di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica
superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione
in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con
mansioni di carattere produttivo.
4. Il responsabile dell’attività produttiva svolge la propria
attività in completa autonomia relativamente alla gestione,
organizzazione e attuazione della produzione.
5. Al responsabile dell’attività produttiva è affidato il
compito di garantire all'interno dell'azienda il rispetto delle regole di
buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime conformi alle
norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.
6. Coloro che svolgono l’attività di responsabile
dell’attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma
3, partecipano, con cadenza periodica, ad attività di aggiornamento
professionale, definite dalla Giunta regionale con il provvedimento
previsto dal comma 2.
Art. 6 - Forno di
qualità.
1. La denominazione “forno di qualità” consente al
consumatore di individuare il panificio che, per tipologia di
lavorazione, qualità e tipicità del prodotto tradizionale,
possiede le caratteristiche individuate da apposito provvedimento della
Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7 - Registro regionale
delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale
delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina le modalità di istituzione e
di tenuta del Registro regionale individuando le specialità da forno
tipiche della tradizione del Veneto da inserire e le modalità per
ottenere l’iscrizione.
Art. 8 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata
dai comuni, cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative
previste dall’articolo 9 e dalle autorità competenti in
materia igienico-sanitaria.
2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi per il
coordinamento dell'attività di vigilanza dei comuni.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale,
per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) da 1.000 a 10.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 3,
comma 1, che non svolga nel proprio ambito l’intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla
cottura finale;
b) da 1.000 a 7.000 euro ove il responsabile dell’attività
produttiva non ottemperi all’obbligo formativo di cui
all’articolo 5, comma 2, o non soddisfi alcuno dei requisiti
previsti dall’articolo 5, comma 3, lettere a) e b);
c) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto dei requisiti previsti
nella produzione del pane fresco, di cui all'articolo 2.
2. In caso di recidiva gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 sono raddoppiati.
3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1 sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono
commesse le violazioni.
4. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e la riscossione
coattiva delle somme dovute si osservano le norme contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
nella
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale” e loro successive modificazioni.
Art. 10 - Disposizioni
transitorie.
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge
comunicano al SUAP, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo
del responsabile dell’attività produttiva ai fini
dell’annotazione nel registro delle imprese.
2. I contenuti dei corsi di formazione di cui all’
articolo 5, comma 2, sono
stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili
dell’attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui
all’articolo 5, comma 3, sono tenuti alla formazione di cui
all’articolo 5, comma 2, entro il termine massimo di dodici mesi
dalla attivazione dei corsi.
SOMMARIO