Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007)
Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (1) (2)
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di
adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni
amministrative, disciplina l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della
concorrenza e dell’ordine pubblico perseguendo:
a) lo sviluppo e l’innovazione del settore in armonia con le altre
attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
b) la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e
dei dipendenti;
c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità
del servizio;
d) la semplificazione delle procedure amministrative.
2. La Regione persegue, altresì, la salvaguardia e la
riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di
interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale
e nei centri urbani minori nonché la promozione e lo sviluppo, anche
attraverso apposite iniziative, dell’enogastronomia e delle
produzioni tipiche locali.
Art. 2 - Campo di
applicazione.
1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi
inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture
ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo
durevole l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del
consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative
sanzioni di cui all’
articolo 32, la presente legge non si applica alle
attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) omissis (
3)
b)
legge regionale
4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati (
4) . Non si applica inoltre a rifugi alpini ed
escursionistici come individuati dall’
articolo 25 della
medesima
legge
regionale n. 33/2002 ; (
5)
c)
legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina
dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto
salvo quanto previsto dall’
articolo 25, commi 1, 3 e 4.
3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive
modifiche ed integrazioni. (
6)
3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il
comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere
comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle
imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni
caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e
asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di
autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modificazioni, ovvero che siano in
possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere
acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni. (
7)
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e
i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli
articoli
4,
5,
6,
7,
8,
23, comma 2,
32,
33 e
34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di
somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alle disposizioni di
cui agli
articoli 8 e
8 bis,(
8) l’attività di somministrazione
effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si
svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro
diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di
una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali,
bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo
148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere
presi in considerazione anche i seguenti elementi: (
9)
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta
anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di
tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto
d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di
singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali,
manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati
all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale
da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad
un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e
bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra
l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da
pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di
trattenimento e similari;
d) omissis (
10)
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con
accesso diretto dalla pubblica via.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge
s’intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo
sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta
oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici
all’uopo attrezzati; non costituisce attività di
somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di
prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita
per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso
l’esercizio di vicinato di cui all’
articolo 7, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del
titolare del panificio (
11)
utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i
locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di
somministrazione;
c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o
attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i
prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente
al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se
pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata,
anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e
gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e
bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i
piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore:
l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio
di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il
luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo
svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere
esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di
pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo
attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati,
direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è stato
stipulato apposito contratto;
m) omissis (
12)
n) omissis (
13)
n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come
disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.
(
14)
CAPO II - Requisiti per
l’esercizio dell’attività
Art. 4 - Requisiti per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande. (15)
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve
essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del
mercato interno” e successive modificazioni.
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve
comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e
successive modificazioni.
3. L’indicazione dell’eventuale persona preposta
all’attività nominata, ai sensi dell’articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, dopo
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 o della
presentazione della SCIA di cui agli articoli 8 bis e 9, è
comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della
comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente
all’autorizzazione o alla SCIA.
4. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti
dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è
ubicato l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio
territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.
5. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle
società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato
membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro di attività principale
all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania” e successive
modificazioni.
6. Con riferimento ai corsi di formazione professionale per l’avvio
dell’attività di commercio relativa al settore merceologico
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 ed agli eventuali corsi di aggiornamento per coloro che
esercitano l’attività di vendita e somministrazione di
prodotti alimentari, la Giunta regionale definisce:
a) le modalità di organizzazione;
b) i requisiti di accesso, anche alle prove finali;
c) la durata;
d) le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla
salute, all’informazione sulle conseguenze derivanti
dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla
tutela ed informazione del consumatore.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale sente le organizzazioni
del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e
degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché
i rappresentanti dell’ANCI regionale.
8. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati anche tramite convenzioni
con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati” e successive
modificazioni.
9. Fino all’approvazione delle disposizioni di cui al comma 6, i
corsi vengono svolti secondo le modalità già definite dalla
Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione
di alimenti e bevande.
CAPO III - Esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 5 - Tipologia degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e
bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno
facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano,
compresi il latte, i dolciumi, i generi di pasticceria, gelateria e
gastronomia.
Art. 6 - Limitazioni alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689
e 691 del codice penale e l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001,
n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati”, in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati,
gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la
vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche,
nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita,
anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche
dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane.
2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in
recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui
all’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e successive
modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande
su aree pubbliche nelle forme previste dalla
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e
successive modificazioni.
3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione
previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma
di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria
compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta
regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri
relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita
la competente commissione consiliare. (
16) (
17)
4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande
aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non
è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante
installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili
luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o
musicali all’aperto. In relazione a comprovate esigenze di
interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con
propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle
bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il
sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate,
per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2
e 8 non si applicano.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931
e dall’articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui
al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi
1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno
dall’entrata in vigore della presente legge, purché entro lo
stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto
normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse
adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.
8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono
verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il
divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.
Art. 7 - Informazione e
promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di
bevande alcoliche.
1. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi
disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che
segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande
alcoliche e superalcoliche nell’orario ivi previsto.
2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti
dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le
associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli
adempimenti di cui al comma 1.
Art. 8 - Esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
1. L’apertura di un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a
tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la
sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui
all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui
territorio è ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il
trasferimento verso e all’interno delle medesime zone. (
18)
2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono
soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i
presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di
conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui
all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di
attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono
essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione
comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre
pubbliche amministrazioni. (
19)
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al
richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui
agli
articoli 33 e
34, previo accertamento
dei requisiti morali e professionali previsti all’articolo 4.
L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa
indicati e ha validità a tempo indeterminato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la
conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti
con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564
“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei
locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande
relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
stabilisce il termine, non superiore a sessanta giorni (
20) dalla data di ricevimento, entro il quale
le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il
provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad
assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni.
6. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate sulla
base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di
approvazione dei criteri di cui all’
articolo 33.
7. L’esame della domanda è subordinato alla indicazione da
parte del richiedente, all’atto della presentazione della stessa o
nel corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali
intende esercitare l’attività.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione
della SCIA di cui ai commi 1 e 2 (
21) il titolare deve avere la disponibilità dei locali
indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme
legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di
sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici
nonché di sorvegliabilità.
9. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di
tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di
destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 8 bis - Esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela.
(22)
1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla
programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza
di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64,
comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta
alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il
trasferimento all’interno o verso le medesime zone.
1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono
soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che
devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Non
possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di
attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono
essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione
comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre
pubbliche amministrazioni. (
23)
2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:
a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui
all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla
somministrazione;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è
conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela
dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e
sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia.
3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere
comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle
imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla
presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti
che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, ovvero che siano in possesso
dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti
d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di
tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e di
sorvegliabilità nonché di destinazione d’uso dei locali e
degli edifici.
Art. 9 - Attività di
somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad
autorizzazione.
1. Sono soggette a SCIA (
24) le attività di somministrazione di
alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle
autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento
e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata
per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della
superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi,
gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento
e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1,
lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti
o imprese pubbliche;
f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di
carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di
settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose,
in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o
rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali
alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico,
con finalità prettamente formative per gli allievi che vi
partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l) omissis (
25)
1 bis. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono
soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che
devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere
assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i
requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione
o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso
dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti
d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni. (
26)
2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge
l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande
al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è
presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare
l’attività di somministrazione. (
27)
3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati: (
28)
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;
(
29)
a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo
4, comma 2, ove previsti; (
30)
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla
somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la
superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è
conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela
dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove
previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia.
3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere
comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle
imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla
presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti
che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, ovvero che siano in possesso
dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti
d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni. (
31)
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al
comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi
usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al
comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati
dall’esercente nella SCIA. (
32)
6. Le disposizioni previste dagli articoli
26,
27,
28 e
29 in materia di orari non si
applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di
cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’
articolo 30 in materia di
pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al
comma 1, lettere a), d), e), g) e i).
Art. 10 - Somministrazione
non assistita. (33)
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione non
assistita di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa
comunicazione al comune in cui si svolge l’attività.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti
alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli
prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di
cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo
consumo sul posto di bevande non alcoliche.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è
consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni
congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali,
nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
4. All’attività di somministrazione non assistita si applicano
i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti,
rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita
con la sanzione prevista all’
articolo 32, comma 1.
Art. 11 - Somministrazione
temporanea di alimenti e bevande. (34)
1. L’esercizio dell’attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni
di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. (
35)
2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione
temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre
riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e
successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui
all’articolo 8 bis, comma 4, con esclusione di quelle relative alla
destinazione d’uso dei locali e degli edifici. (
36)
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione
temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere
rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali
e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.
(
37)
4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il
periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non
può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi. (
38)
5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione
di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume,
salvo le limitazioni previste dall’articolo 6.
Art. 12 - Autorizzazioni
stagionali.
1. All’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in
forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e
8 bis. (
39)
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta per uno o
più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non
superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Omissis (
40)
Art. 13 - Somministrazione
con apparecchi automatici.
1. La somministrazione di alimenti e
bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad
essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle
disposizioni di cui agli
articoli 8 e
8
bis. (
41)
2. Per l’installazione di distributori automatici per la
somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle
previste al comma 1 è necessario:
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1,
nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4,
comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene
e sanità;
b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio
contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di
cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in
cui gli apparecchi vengono installati. (
42)
2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l’installazione di più
apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può
essere presentata un’unica SCIA. (
43)
2 ter. L’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono
installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata
annualmente tramite comunicazione al comune. (
44)
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Art. 14 - Denominazione
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. La Giunta regionale con il
provvedimento di cui all’articolo 36 individua le denominazioni
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto
dell’attività esercitata in via prevalente.
2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validità ai soli fini
statistici e di tutela del consumatore.
3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti
locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di
favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.
4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all’offerta
di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate
della domanda e in particolare all’offerta di prodotti tipici
veneti.
Art. 15 - Subingresso.
(45)
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli
8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle
disposizioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.
2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo
abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine
la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario
dell’esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso
purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Il
proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui
all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 l’attività non è ancora iniziata.
3. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell’eventuale
persona preposta all’attività, i soci, purché in possesso
dei requisiti morali di cui all’articolo 4, possono continuare
l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede
l’esercizio. Entro il termine di centottanta giorni
dall’apertura della successione, salvo che il comune non conceda
una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili
all’interessato, deve essere presentata al comune idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ai
sensi dell’articolo 4, comma 2.
4. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita
un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può
continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa
previa presentazione della SCIA. Entro novanta giorni dal conferimento,
deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali
di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il
comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento
della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello
di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di
esercitare l’attività.
5. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento
della persona del legale rappresentante o dell’eventuale persona
preposta all’attività ai sensi dell’articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, il
cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione
al comune in cui ha sede l’esercizio, l’attività alle
stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni
dall’atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune
dispone la sospensione dell’attività fino al momento della
regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di
cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare
l’attività.
6. Il trasferimento della gestione o della titolarità di
un’attività di cui all’articolo 9, per atto tra vivi o a
causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il
termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di
subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione.
Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti morali e
professionali di cui all’articolo 4.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori
automatici ai sensi dell’articolo 13.
Art. 15 bis - Cessazione
dell’attività. (46)
1. La cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti
e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge
l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande
al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione
è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio
dell’attività.
Art. 16 - Gestione di
reparto.
1. Il titolare di un esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti,
in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di
prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in
proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad
un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 4, dandone comunicazione,
entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e
all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio
nonché all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
competenti per territorio.
2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1
risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208
del codice civile.
3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso
ai sensi dell’articolo 15.
Art. 17 - Decadenza,
sospensione e revoca. (47)
1. I titoli abilitativi di cui all’articolo 8, comma 1 e 8 bis
decadono nei casi stabiliti dall’articolo 64, comma 8, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di
sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento
acustico, il comune provvede a sospendere l’attività
autorizzata ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui
agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni,
salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile
all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende
l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di
sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei
termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui
all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui
agli articoli 8 bis e 9.
CAPO IV - Orari
Art. 18 - Orari degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Il comune, sentite le rappresentanze
locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei
lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina,
anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone,
l’orario massimo nella fascia oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad
eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali
similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la
cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15
pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le
ore 22;
c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le
sale da gioco.
2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di
cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L’orario massimo di attività non può superare:
a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente
ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e
comunque i locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento
e lo svago.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune
l’orario adottato che può essere anche differenziato per
giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei
limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con
l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche
dall’esterno durante l’orario di apertura.
5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche
notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di
cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno
successivo.
6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti
e bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.
7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve
cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui
all’articolo 31.
8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei
criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.
Art. 19 - Deroga per
particolari periodi ed occasioni.
1. Il comune può autorizzare la protrazione dell’orario
massimo di chiusura previsto dall’articolo 18 fino alle ore 5 dopo
la mezzanotte nei seguenti periodi:
a) dal 1° al 6 gennaio compreso;
b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di
quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Le limitazioni di orario di cui all’articolo 18 non si applicano
nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Art. 20 - Limitazioni degli
orari per esigenze pubbliche.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, il sindaco può
disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via
permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per
ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse
pubblico senza applicare le procedure di cui all’articolo 18, comma
1.
Art. 21 - Orario degli
esercizi misti
1. Gli esercizi misti, che congiuntamente
alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività
commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più
restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei
centri commerciali osservano l’orario di attività delle
strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti
all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l’orario
dell’impianto cui sono annessi.
Art. 22 - Orario degli
esercizi posti in autostrade e stazioni.
1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade,
all’interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di
aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di
alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito
dall’articolo 18.
Art. 23 - Orari di altri
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle
mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle
associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali di cui all’
articolo 2, comma 3, nelle scuole,
negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose,
negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o
rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore
dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non
si applicano le disposizioni sugli orari di cui all’articolo 18.
2. Alle associazioni e ai circoli di cui all’articolo 2, comma 4
che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e
svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla
somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti
per gli esercizi in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo
svago dall’articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.
3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di
ristorazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i) si
applicano gli orari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),
fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 9, comma 6.
4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la
somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni
stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai
loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi
dell’
articolo 16,
il gestore osserva l’orario dell’esercizio di
somministrazione al quale il reparto è annesso.
Art. 24 - Esercizi di
somministrazione collocati in aree particolari.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande situati all’interno dell’area di mercati
ortofrutticoli od ittici all’ingrosso o alla produzione o comunque
situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in
connessione con l’attività del mercato, possono essere
autorizzati dal comune ad anticipare l’apertura in corrispondenza
agli orari del mercato stesso, osservando comunque l’orario massimo
di attività di cui all’
articolo 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di
proroga dell’orario di chiusura.
Art. 25 - Orari di
particolari attività di vendita.
1. Gli artigiani del settore alimentare
che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di
cui all’
articolo
18, comma 1, lettera a).
2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie
commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di
bevande osservano gli orari di cui al comma 1.
3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell’
articolo 30
concernente la pubblicità dei prezzi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è
punita con le sanzioni amministrative previste all’
articolo 32, commi 4 e 5.
Art. 26 - Scelta
dell’orario.
1. L’orario scelto
dall’esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può
essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia,
fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 18, comma 1, lettera b).
2. La scelta dell’orario deve essere comunicata al comune, sia in
caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di
trasferimento in altra sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della
presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio
dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una
diversa scelta, si applica l’orario prescelto dal precedente
titolare.
5. L’esercente osserva l’orario prescelto; l’eventuale
modifica dell’orario di apertura e di chiusura è previamente
comunicata al comune.
6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente
in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso
all’interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse
pubblico, il comune, con la procedura prevista dall’articolo 18,
comma 1, può modificare l’orario scelto dall’esercente.
Art. 27 - Deroghe generali
all’orario minimo.
1. È consentito all’esercente
di posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura giornaliera
dell’esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto
all’orario stabilito e, quando l’esercente ha scelto un
orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura
intermedia giornaliera dell’esercizio fatto salvo quanto previsto
dall’
articolo 18,
comma 1, lettera b).
2. L’orario non può comunque essere inferiore a quello minimo
obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare
deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell’inizio
della sospensione stessa.
4. La sospensione dell’attività per periodi inferiori ai
trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata
al pubblico tramite un avviso leggibile dall’esterno
dell’esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 28.
Art. 28 - Chiusura
settimanale e ferie.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura
settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in
più di due giornate nell’arco della medesima settimana. Su
motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o
mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di
chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di
apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di
sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della
presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio
dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una
diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L’esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza
giornata di chiusura facoltativa prescelti; l’eventuale modifica
è previamente comunicata al comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare
nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per
ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio
comunale, nel rispetto delle procedure di cui all’
articolo 18, comma 1, programmi
di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la
domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere
noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno,
mediante l’esposizione di un avviso leggibile dall’esterno
dell’esercizio.
Art. 29 - Cartello
orario.
1. È fatto obbligo agli esercenti di
esporre nell’esercizio un cartello ben visibile anche
dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante
l’orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune,
nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura
settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
CAPO V - Pubblicità dei
prezzi ed attività accessorie
Art. 30 - Pubblicità
dei prezzi.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con
l’indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo
chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall’esterno
durante l’orario di apertura, mediante l’utilizzo di un
cartello, listino o altre idonee modalità.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più
portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con
l’elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù
precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o
congelati. Analogo menù è esposto all’esterno
dell’esercizio durante l’orario di apertura.
3. Quando, nell’ambito dell’attività di
somministrazione, è effettuato il servizio all’esterno
dell’esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite
l’esposizione, all’esterno dei locali, del listino o con la
messa a disposizione del menù.
4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole
consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico
attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle
vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si
applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei
prezzi per la vendita al dettaglio.
Art. 31 - Attività
accessorie.
CAPO VI – Sanzioni
Art. 32 –
Sanzioni.
1. A chiunque esercita
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza
autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o
decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287
“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi” e successive
modificazioni, nonché la chiusura dell’esercizio. (
49)
2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando
è disposta la sospensione dell’attività, si applica la
sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura
dell’esercizio. (
50)
3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza i requisiti morali o (
51) professionali di cui all’
articolo 4 si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura
dell’esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
18,
21,
23,
24,
25,
28, comma 7,
29 e
30,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia
di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e
25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone
la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e
sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’
articolo 6, commi 1, 2 e 8, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è
nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è
triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per
un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore
reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria
è quadruplicata ed è disposta la sospensione
dell’attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di
un anno.
7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla
commissione della prima violazione, accertata con provvedimento
esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione
opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si
applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis,
comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n.
773 del 1931.
10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le
sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e
integrazioni.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui
territorio è commessa la violazione.
CAPO VII - Programmazione delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 33 - Criteri
regionali.
1. Per l’attuazione delle
finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, sentite
le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello
regionale, nonché i rappresentanti dell’ANCI Veneto entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana i
criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i
criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio, anche in forma stagionale, dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni
e dei circoli di cui all’articolo 2, comma 4 al fine di assicurare
la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere
al consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle
caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle
vocazioni delle diverse parti del territorio regionale. (
52)
2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e
può essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai
sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 34 - Programmazione
comunale.
1. I comuni, o le unioni di comuni,
sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio,
turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti
maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto dei criteri regionali di cui all’articolo 33, emanano i
parametri ed i criteri di programmazione per l’insediamento sul
territorio comunale di nuove attività di somministrazione di
alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale. (
53)
2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1,
possono individuare le aree di particolare interesse storico ed
artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed
architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e
quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura
delle aree stesse.
3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati
alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività,
all’esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e
svago, all’ampiezza della superficie destinata alla
somministrazione, all’arredamento, alle mostre esterne ed alle
attrezzature dell’esercizio.
Art. 35 - Monitoraggio.
1. Ai fini dell’attuazione di un sistema di raccolta e diffusione
di dati sulla rete regionale degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, necessario presupposto dell’attività di
programmazione regionale e comunale, ogni comune, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni
rilasciate o revocate nel corso dell’anno precedente, nonché
delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso
periodo.
CAPO VIII - Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 36 - Norme di
attuazione.
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo
e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti
dell’ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare,
ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le
relative disposizioni attuative con particolare riguardo:
a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e
professionali di cui all’
articolo 4;
b) Omissis (
54)
c) alle modalità per l’applicazione della normativa
comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;
d) alle condizioni e alle modalità per l’utilizzo delle
denominazioni di cui all’
articolo 14;
e) all’attività di monitoraggio prevista dall’articolo
35.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva
altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di
inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.
Art. 37 - Abrogazioni e
norme finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
a)
legge regionale
14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli
orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande”;
b)
legge regionale
19 novembre 1996, n. 38 “Modifiche alla
legge regionale 14 settembre 1994, n.
40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ”.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova
applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile.
(
55)
3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all’articolo
33 è abrogato l’
articolo 9, comma 4, della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del
regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come
modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 38 - Norme
transitorie.
1. Fino all’adozione da parte dei
comuni dei parametri e dei criteri di cui all’articolo 34, ai fini
del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e
i criteri attualmente vigenti. (
56) (
57)
2. Fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui
all’articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione
professionale previsti dall’articolo 4, comma 6, lettera a) vengono
svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale
per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e
bevande.
3. Fino all’individuazione da parte della Giunta regionale dei
titoli di studio di cui all’articolo 4, comma 11, lettera a)
continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli
di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a
specifico indirizzo professionale.
4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute
nell’articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo
giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287 del
1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo
autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e
regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela
dall’inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza
nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di
sorvegliabilità.
6. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le
autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d)
della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o
società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella
tipologia unica prevista dall’articolo 5, comma 1.
7. I requisiti professionali di cui all'articolo 4, commi da 6 a 13, sono
riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande nelle strutture ricettive di cui alla
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai
loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
8. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge
le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che
si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1
dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1991, per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono
ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera
m) e 4, commi 4 e 7.
9. Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione
degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 18, comma
8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa
qualsiasi protrazione dell’orario massimo di chiusura di competenza
del comune.
Note
(1) La legge è stata
impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 309/2008 (G.U.
1ª serie speciale n. 42/2008), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33,
comma 1, dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 38, comma
1, per lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella
materia della tutela della concorrenza prevista dall’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione e per violazione della
libera iniziativa economica privata prevista dall’articolo 41 della
Costituzione. Con ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1ª serie speciale n.
17/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si tratta di norme che
il giudice rimettente non deve applicare, in quanto strumentali
all’emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione e ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in quanto priva di reale
motivazione.
(
2) La legge è stata
impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 62/2009 (G.U.
1ª serie speciale n. 10/2009), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38,
comma 1, in materia di disciplina transitoria, per contrasto con gli
articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Con
ordinanza n. 339/2010 (G.U. 1
ª
serie speciale n. 48/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 38, comma 1, sia in riferimento
all’articolo 41 della Costituzione in quanto il ricorrente (TAR del
Veneto) ha omesso di chiarire in che modo la norma regionale si porrebbe
in contrasto con tale parametro costituzionale, sia in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in
quanto la norma impugnata è di per sé suscettibile di una
interpretazione costituzionalmente corretta.
(
3) Lettera abrogata da lett. d),
comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
4) Lettera così modificata
da comma 1 articolo 3 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che sopprime le parole: “fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 14”.
(
5) Frase aggiunta da comma 1
art. 28
legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
6) Comma sostituito da comma 1
art. 38
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 , in precedenza modificato da comma 2
dell’articolo 3 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
7) Comma inserito da comma 3
dell’articolo 3 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
8) Alinea così modificata
da comma 4 dell’articolo 3 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole: “assoggettata alla autorizzazione di
cui all’articolo 8” con le parole: “assoggettata alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis”.
(
9) Comma così modificato da
lett. a) comma 2 art. 28
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
10) Lettera abrogata da lett.
b) comma 2 art. 28
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
11) Per le attività dei
panifici in materia di vendita dei prodotti di propria produzione per il
consumo immediato vedi comma 4, art. 3, della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 .
(
12) Lettera abrogata da comma
1 dell’articolo 4 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
13) Lettera abrogata da comma
1 dell’articolo 4 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
(
14) Lettera aggiunta da comma
1 art. 39
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
15) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 5 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
16) L’articolo 78 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per
sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e
serale per le finalità di cui al presente comma.
(
17) La Giunta regionale con
delibera di Giunta regionale n. 1645 del 17 giugno 2008 aveva approvato i
criteri e linee guida a cui gli Enti locali dovevano attenersi al fine
della presentazione del programma di controllo sulla sicurezza stradale
da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale e la cui
approvazione legittimava gli enti locali proponenti a concedere le
deroghe ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e
2.
La deliberazione sopra citata è stata revocata con la successiva
deliberazione n. 370 del 29 marzo 2011 a seguito della entrata in vigore
della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia
di sicurezza stradale” che, tra l’altro, ha inciso nella
disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne,
stabilendo il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche dalle ore 3 sino alle tre ore successive, salvo diversa
disposizione del Questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza (non prevedendo, né tantomeno in capo alla regione e agli
enti locali, la possibilità di derogare al divieto di
somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria indicata,
privando così di efficacia le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 6).
(
18) Comma così
sostituito da comma 1 articolo 6 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
19) Comma così
sostituito da comma 2 articolo 6 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
20) Comma così
modificato da comma 1 art. 40
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito le parole “non superiore a centoventi giorni”
con le parole “non superiore a sessanta giorni”.
(
21) Comma così
modificato da comma 3 articolo 6 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e
2” con le parole “Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai
commi 1 e 2”.
(
22) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
23) Comma inserito da comma 1
art. 41
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
24) Comma così
modificato da comma 1 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “dichiarazione di inizio attività,
ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990” con le
parole “SCIA”.
(
25) Lettera abrogata da comma
2 art. 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
26) Comma inserito da comma 1
art. 42
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
27) Comma così
sostituito da comma 3 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
28) Comma così
modificato da comma 4 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “Nella dichiarazione di cui al comma 1
l’interessato dichiara:” con le parole “Nella SCIA di
cui al comma 1 sono dichiarati:”
(
29) Lettera sostituita da
comma 5 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
30) Lettera aggiunta da comma
6 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
31) Comma aggiunto da comma 7
articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
32) Comma così
modificato da comma 8 articolo 8 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “nella dichiarazione di inizio
attività” con le parole “nella SCIA”.
(
33) Per le attività di
somministrazione non assistita da parte di panifici vedi comma 4, art. 3,
della
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 36 .
(
34) Rubrica così
sostituita da comma 1 articolo 9 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
35) Comma così
sostituito da comma 2 articolo 9 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
36) Comma così
sostituito da comma 3 articolo 9 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
37) Comma così
sostituito da comma 4 articolo 9 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
38) Comma così
sostituito da comma 5 articolo 9 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
39) Comma così
sostituito da comma 1 articolo 10 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
40) Comma abrogato da comma 2
articolo 10 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
41) Comma così
modificato da comma 1 articolo 11 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito le parole “alle disposizioni concernenti
l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’articolo 8” con le parole “alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis”.
(
42) Comma così
sostituito da comma 2 articolo 11 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
43) Comma aggiunto da comma 3
articolo 11 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
44) Comma aggiunto da comma 3
articolo 11 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
45) Articolo così
sostituito da comma 1 articolo 12 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
46) Articolo inserito da
comma 1 art. 43
legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
47) Articolo così
sostituito da comma 1 articolo 13 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
48) Articolo abrogato da
comma 1 articolo 14 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
49) Comma così
sostituito da comma 1 articolo 15 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
50) Comma così
sostituito da comma 2 articolo 15 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
51) Comma così
modificato da comma 3 articolo 15 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
che ha sostituito la parola “e” con la parola
“o”.
(
52) Con ordinanza n. 122/2009
(G.U. 1ª serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si
tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto
strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di
programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in
quanto priva di reale motivazione.
(
53) Con ordinanza n. 122/2009
(G.U. 1ª serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si
tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto
strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di
programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in
quanto priva di reale motivazione.
(
54) Lettera abrogata da comma
1 articolo 16 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
55) Comma così
sostituito da comma 1 articolo 17 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
(
56) Con ordinanza n. 122/2009
(G.U. 1ª serie speciale n. 17/2009) la Corte costituzionale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1, poiché si
tratta di norme che il giudice rimettente non deve applicare, in quanto
strumentali all’emanazione di futuri parametri e criteri di
programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, in
quanto priva di reale motivazione.
(
57) Con ordinanza n. 339/2010
(G.U. 1
ª serie speciale n.
48/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 38, comma 1, sia in riferimento all’articolo 41
della Costituzione in quanto il ricorrente (TAR del Veneto) ha omesso di
chiarire in che modo la norma regionale si porrebbe in contrasto con tale
parametro costituzionale, sia in riferimento all’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto la norma
impugnata è di per sé suscettibile di una interpretazione
costituzionalmente corretta.
SOMMARIO