Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (BUR n. 77/2014)
Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (BUR n. 77/2014) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO
RURALE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della
Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, nonché di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli
specifici stanziamenti annualmente recati dal bilancio regionale.
(
1)
Art. 2 - Cofinanziamento
regionale del FEASR.
1. Per il raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale definisce le
modalità di impiego delle risorse dei Fondi istituiti
dall’
articolo 4 “Cofinanziamento regionale di programmi
dell’Unione europea per la programmazione 2014/2020” della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2014”.
2. Limitatamente al cofinanziamento del FEASR, le risorse recate dai
Fondi istituiti con il citato articolo 4, per l’esercizio 2014,
possono essere impiegate prima dell’approvazione da parte della
Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di
programmazione comunitaria, in applicazione del regolamento (UE) n.
1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell’anno 2014.
Art. 3 - Aiuti supplementari
regionali.
1. Al fine di dare maggiore incisività
ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale
può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica
agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate
annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di
intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente
commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle
seguenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:
a) misura 4.1 - Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali
che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola;
b) misura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la
trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli;
c) misura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani
agricoltori;
d) misura 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole;
d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico
ambientali.(
2)
2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità,
procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure
ed approvate dalla Commissione europea.
Art. 4 - Equiparazione delle
Regole a imprenditore agricolo professionale.
1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà
socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della
partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le Regole, di cui alla
legge regionale 19
agosto 1996, n. 26 “Disciplina delle Regole, delle
proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli antichi
beni originari di Grignano Polesine”, sono equiparate agli
imprenditori agricoli professionali. (
3)
Art. 4 bis - Disposizioni per
la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali
del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del
Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020.
(4)
1. Allo scopo di promuovere l’ammodernamento e la ristrutturazione
delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole annesse, gli
istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con
sede nella Regione del Veneto, ai soli fini della partecipazione alle
misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto
2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono equiparati agli imprenditori
agricoli professionali.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’
articolo 2, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0255 “Programmazione comunitaria
2014-2020 spesa corrente” e nell’upb U0256
“Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto
capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’
articolo 3, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore
delle imprese e della collettività rurale”, incrementate
mediante riduzione di pari importo dell’upb U0186 “Fondo
speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3, del
bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO